CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]b L !ette/te le conclusioni del PG cLJÀ.;.t&) Fkki (41114 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 30 aprile al 29 ottobre 2019. Il 5 luglio 2019 il detenuto ha tenuto una condotta irregolare, oggetto di rapporto disciplinare, essendosi opposto allo spostamento di camera disposto per ragioni di opportunità penitenziaria, con conseguente irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. La gravità dell'episodio, compiutamente accertato, è indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata notificata il 15 novembre 2021 facendo dichiarazione di impugnazione il successivo 20 novembre con contestuale nomina del difensore, avv.to A. Sola per la redazione dei motivi. L'avv.to Sola ha proposto atto di impugnazione depositato al Tribunale di sorveglianza il 3 dicembre successivo. Il difensore ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha omesso di considerare il comportamento tenuto nel semestre di riferimento oltre che il comportamento complessivo nel lunghissimo periodo di carcerazione e si è focalizzato su un episodio. [OSCURATO:PERSONA] invero ha dimostrato adesione alle proposte di attività trattamentali e ha pure ottenuto la remissione del debito. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione perché il Tribunale non ha spiegato le ragioni del giudizio negativo soffermandosi sulla considerazione di un episodio, il rifiuto di trasferirsi di camera e il rifiuto di presentarsi dinnanzi al Consiglio di disciplina. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha compiutamente argomentato in ordine alla infrazione disciplinare occorsa nel semestre di riferimento, che ha comportato, in ragione della gravità dell'addebito, la sanzione della esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. 1 A Ha in particolare apprezzato, con logica e congrua motivazione, la sussistenza delle ragioni per le quali quella infrazione disciplinare si atteggia ad indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo, seppure non abbia espressamente menzionato altri aspetti del comportamento tenuto dall'interessato nel semestre per il quale ha negato il beneficio. 3. Non è ora in dubbio la validità del principio di diritto per il quale "ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto" - Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497; v., anche, Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Rv. 271595; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311 -. Quel che però va congiuntamente affermato è che, a fronte di un illecito disciplinare di una consistente gravità, compiutamente accertato e riesaminato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi per coglierne indici rilevanti ai fini del diverso giudizio in punto di liberazione anticipata, le valutazioni del Tribunale in termini di "apprezzabile gravità del comportamento" - fl. 2 dell'ordinanza - sono inequivocamente espressive di una lettura complessiva della condotta dell'interessato nell'ambito del semestre di riferimento, connotato dalla consumazione dell'illecito. In quest'ambito ricostruttivo non è superfluo rammentare il principio di diritto per il quale "ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati" - Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, Rv. 279745; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258396 -. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre