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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35450/2022

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11451/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 5710/29/15, depositata il 29 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Intimazione di pagamento –Omessa impugnazione atti presupposti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione concernente l’anno 1997, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto, la prescrizione del credito, nonché la carenza di titolarità della partita Iva.

Ilricorso era rigettato dalla CTP di Roma, che riteneva la cartella di pagamento regolarmente notificata al contribuente, da cui la non proponibilità delle questioni di merito non tempestivamente opposte e, in ogni caso, l’irrilevanza della mancanza di partita Iva.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe per l’omessa impugnazione della statuita regolarità della notifica della cartella, nonché per l’accertata regolarità della notifica dello stesso avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 4 e 5 d.P.R. n. 603 del 1972.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la CTR abbia ritenuta preclusa in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento la dedotta illegittimità della sanzione in materia di Iva per la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, la cui notificazione era stata effettuata solamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., di cui il contribuente era solo legale rappresentante.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Va rilevato, in primo luogo, che è inammissibile, per novità, la circostanza per cui la notifica dell’avviso sarebbestata inviata alla sola società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., che viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità, nulla risultando dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso.

1.3. La CTR, inoltre, ha accertato che era regolare non solo la notifica del pregresso avviso di accertamento ma anche quella della successiva cartella di pagamento sicché, in ogni caso, le questioni relative al merito della pretesa debbono ritenersi definitivamente precluseposto che, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto entro il termine di giorni 60 e che, anche a voler ammettere l’omessa notificazione dell’avviso , tutte le question i avrebbero dovuto esser dedotte in sede di impugnazione del successivo atto procedimentale, ossia la cartella di pagamento.

Quanto alla notifica di quest’ultima, poi, la sua regolarità è stata definitivamente accertata dalla CTP, come statuito dalla CTR che ha ritenuto la doglianza rinunziata per la mancata riproposizione del motivo in appello.

La censura, dunque, neppuretiene conto della ratio della decisione impugnata.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 138, 139, 140 e 145 c.p.c.

Il ricorrente lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a lui personalmente e non nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato, la CTR ha ritenuto la doglianza sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento rinunziata per la mancat a riproposizione del motivo in appello, statuizione questa che non è impugnata con il ricorso per cassazione, da cui l’inammissibilità della censura in cassazione.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR, in assenza di espressa norma in tal senso, ritenuta preclusa la deduzione dell’invalidità della pretesa impositiva per la mancata impugnazione dell’atto impositivo.

4.1. Il motivo è inammissibilesia per la non pertinenza della norma di cui si assume la violazione, sia perché la definitività della pretesa fiscale si fonda sul principio di certezza del diritto e rinviene il suo esplicito fondamento normativo nell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, a termini del quale «[…] Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

5. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi.

Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11451/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 5710/29/15, depositata il 29 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Intimazione di pagamento –Omessa impugnazione atti presupposti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione concernente l’anno 1997, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto, la prescrizione del credito, nonché la carenza di titolarità della partita Iva. Ilricorso era rigettato dalla CTP di Roma, che riteneva la cartella di pagamento regolarmente notificata al contribuente, da cui la non proponibilità delle questioni di merito non tempestivamente opposte e, in ogni caso, l’irrilevanza della mancanza di partita Iva. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe per l’omessa impugnazione della statuita regolarità della notifica della cartella, nonché per l’accertata regolarità della notifica dello stesso avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 4 e 5 d.P.R. n. 603 del 1972. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la CTR abbia ritenuta preclusa in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento la dedotta illegittimità della sanzione in materia di Iva per la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, la cui notificazione era stata effettuata solamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., di cui il contribuente era solo legale rappresentante. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Va rilevato, in primo luogo, che è inammissibile, per novità, la circostanza per cui la notifica dell’avviso sarebbestata inviata alla sola società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., che viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità, nulla risultando dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso. 1.3. La CTR, inoltre, ha accertato che era regolare non solo la notifica del pregresso avviso di accertamento ma anche quella della successiva cartella di pagamento sicché, in ogni caso, le questioni relative al merito della pretesa debbono ritenersi definitivamente precluseposto che, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto entro il termine di giorni 60 e che, anche a voler ammettere l’omessa notificazione dell’avviso , tutte le question i avrebbero dovuto esser dedotte in sede di impugnazione del successivo atto procedimentale, ossia la cartella di pagamento. Quanto alla notifica di quest’ultima, poi, la sua regolarità è stata definitivamente accertata dalla CTP, come statuito dalla CTR che ha ritenuto la doglianza rinunziata per la mancata riproposizione del motivo in appello. La censura, dunque, neppuretiene conto della ratio della decisione impugnata. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 138, 139, 140 e 145 c.p.c. Il ricorrente lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a lui personalmente e non nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. 3.1. Il motivo è inammissibile. Come già rilevato, la CTR ha ritenuto la doglianza sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento rinunziata per la mancat a riproposizione del motivo in appello, statuizione questa che non è impugnata con il ricorso per cassazione, da cui l’inammissibilità della censura in cassazione. 4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR, in assenza di espressa norma in tal senso, ritenuta preclusa la deduzione dell’invalidità della pretesa impositiva per la mancata impugnazione dell’atto impositivo. 4.1. Il motivo è inammissibilesia per la non pertinenza della norma di cui si assume la violazione, sia perché la definitività della pretesa fiscale si fonda sul principio di certezza del diritto e rinviene il suo esplicito fondamento normativo nell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, a termini del quale «[…] Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo». 5. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ
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