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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27422/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 455 cod. pen., per avere detenuto, al fine di metterle in circolazione, 4 banconote contraffatte da 100 euro cadauna, e per avere consegnato altre 5 banconote, anch'esse contraffatte, a un esercizio commerciale, in pagamento di altrettanti acquisti ivi effettuati; nonché per avere emesso un assegno dell'importo di euro 2000 in violazione della ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trieste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge cinque motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, laddove i Giudici di merito hanno escluso la provenienza del denaro falso dai committenti, coniugi Potocco, dai quali il ricorrente assume di avere ricevuto le banconote, in pagamento di lavori eseguiti in una loro proprietà; analoghi vizi affliggerebbero anche il vaglio della loro attendibilità.

Si contesta la tenuta logica delle affermazioni contenute in sentenza, dirette a confutare la tesi difensiva circa la provenienza delle banconote, e si passano in rassegna le singole illogicità ravvisabili negli argomenti con cui la Corte di appello ha ritenuto attendibili i predetti coniugi.

Premesso che le banconote in questione erano state certamente consegnate al ricorrente dai coniugi Potocco, risulta, in sintesi, irragionevole ritenere che egli le avesse accettate in pagamento dei suoi servigi, nella consapevolezza della falsità; molto più verosimilmente, egli le ebbe a ricevere ignaro della loro falsità, altrimenti avrebbe evitato di spenderlo nel medesimo esercizio commerciale, con il rischio, poi concretizzatosi, di essere più facilmente scoperto.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo all'elemento soggettivo.

Proprio la circostanza che il ricorrente abbia speso, in pochi giorni, cinque banconote da 100 euro presso il medesimo Bar depone nel senso della inconsapevolezza della falsità, sia al momento della ricezione che quando sono state spese, così come del tutto congetturale e indimostrata sarebbe la tesi, sostenuta dalla sentenza impugnata, che il ricorrente avesse riposto le altre banconote sotto il parasole dell'autovettura, per tenerle distinte dalle monete vere, dal momento che, in seguito a perquisizione, il ricorrente non è stato trovato in possesso di banconote dello stesso taglio.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 - 455 cod. pen. - 192 e 533 cod. proc. pen. in merito alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 457 cod. pen.

Ci si duole che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen.

Secondo la Difesa non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del dolo in capo all'imputato, in assenza di elementi significativi della mala fede al momento della ricezione del denaro falso; in ogni caso, il canone del ragionevole dubbio avrebbe dovuto indurre alla derubricazione nel più lieve reato di cui all'art. 457 cod. pen., avendo l'imputato indicato, fin dal momento del suo arresto, le persone dalle quali ebbe a ricevere il denaro.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, con riguardo al reato di cui al capo B).

Si sostiene che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza della ordinanza prefettizia, notificata presso l'indirizzo austriaco dell'imputato il quale, a quel tempo, viveva in Italia già da oltre un anno; inoltre, la sottoscrizione è illeggibile, è stata disconosciuta, e non corrisponde, ictu oculi, a quella dell'imputato, quale evincibile dalla sottoscrizione sul verbale di identificazione o su altri atti del procedimento, né al nome dell'imputato.

La motivazione sul punto è illogica e smentita dalla stessa cartolina postale.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo, e lamentando che la Corte di appello si è immotivatamente discostata dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibilmente proposto, con doglianze che impingono nel merito della decisione, risultano meramente contestative e sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice.

Il ricorso sollecita, in realtà, una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 2.Tutta la difesa del ricorrente è articolata sul presupposto - indimostrato - che le banconote siano state consegnate dai coniugi Potocco, senza confrontarsi, già su tale preliminare punto, con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato adeguatamente conto delle plurime ragioni per le quali ha ritenuto la versione difensiva non convincente, essendo rimasta una mera affermazione, del tutto sprovvista di riscontri, sia la circostanza che il ricorrente avrebbe ricevuto le banconote dai coniugi presso cui aveva eseguito dei lavori, sia la buona fede dell'imputato, che, nell'ottica difensiva fa leva sulla circostanza che egli spese le banconote nel medesimo esercizio commerciale ( pg. 7-8 della sentenza).

2.1. Cosicchè, risulta manifesta l'inammissibilità del primo motivo con cui si reiterano doglianze espresse con l'appello in punto di ignara ricezione delle banconote false, senza confrontarsi con il complesso degli indizi adeguatamente esposti in doppia conforme dai giudici del merito.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. .

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, contestativo del dolo del reato di spendita di banconote false, correttamente desunto, invece, dal giudice del merito dalle circostanze del fatto, nonché dalle stesse modalità di spaccio adottate dall'imputato.

La Corte di appello ha sottolineato, infatti, come l'esercizio commerciale nel quale vennero spese le banconote false fosse stato specificamente individuato dal ricorrente, perché a conoscenza il modus operandi dei gestori, i quali non usavano utilizzare comuni sistemi di riconoscimento automatizzato delle banconote false, confidando, pertanto, di potere spendere più agevolmente le banconote.

E, in effetti, egli venne scoperto solo a seguito della particolare attenzione prestata della dipendente del bar. 4.Anche la questione della qualificazione del fatto e della sua derubricazione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. è stata puntualmente e correttamente esaminata dal giudice di appello.

Premesso che i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante ( Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272210) la Corte di appello, con motivazione del tutto immune dal vizio denunciato, ha sottolineato come, dalla condotta, sia emersa la piena consapevolezza della falsità delle banconote, in tal senso deponendo le modalità di occultamento, di custodia e di spendita delle stesse, nonché l'essere rimasta del tutto indimostrata la tesi difensiva ( pg.10).

5. E' inammissibilmente proposto il quarto motivo, non solo perché tende a una mera rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, ma anche perché della doglianze relativa al disconoscimento della firma, per la sua asserita falsità, non v'è traccia nell'atto di appello e, quindi, deve considerarsi inammissibilmente proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 6.11 quinto motivo del tutto generico, è manifestamente infondato, dal momento che, nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale mesi sei di reclusione, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 455 cod. pen., per avere detenuto, al fine di metterle in circolazione, 4 banconote contraffatte da 100 euro cadauna, e per avere consegnato altre 5 banconote, anch'esse contraffatte, a un esercizio commerciale, in pagamento di altrettanti acquisti ivi effettuati; nonché per avere emesso un assegno dell'importo di euro 2000 in violazione della ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trieste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge cinque motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, laddove i Giudici di merito hanno escluso la provenienza del denaro falso dai committenti, coniugi Potocco, dai quali il ricorrente assume di avere ricevuto le banconote, in pagamento di lavori eseguiti in una loro proprietà; analoghi vizi affliggerebbero anche il vaglio della loro attendibilità. Si contesta la tenuta logica delle affermazioni contenute in sentenza, dirette a confutare la tesi difensiva circa la provenienza delle banconote, e si passano in rassegna le singole illogicità ravvisabili negli argomenti con cui la Corte di appello ha ritenuto attendibili i predetti coniugi. Premesso che le banconote in questione erano state certamente consegnate al ricorrente dai coniugi Potocco, risulta, in sintesi, irragionevole ritenere che egli le avesse accettate in pagamento dei suoi servigi, nella consapevolezza della falsità; molto più verosimilmente, egli le ebbe a ricevere ignaro della loro falsità, altrimenti avrebbe evitato di spenderlo nel medesimo esercizio commerciale, con il rischio, poi concretizzatosi, di essere più facilmente scoperto. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo all'elemento soggettivo. Proprio la circostanza che il ricorrente abbia speso, in pochi giorni, cinque banconote da 100 euro presso il medesimo Bar depone nel senso della inconsapevolezza della falsità, sia al momento della ricezione che quando sono state spese, così come del tutto congetturale e indimostrata sarebbe la tesi, sostenuta dalla sentenza impugnata, che il ricorrente avesse riposto le altre banconote sotto il parasole dell'autovettura, per tenerle distinte dalle monete vere, dal momento che, in seguito a perquisizione, il ricorrente non è stato trovato in possesso di banconote dello stesso taglio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 - 455 cod. pen. - 192 e 533 cod. proc. pen. in merito alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 457 cod. pen. Ci si duole che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen. Secondo la Difesa non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del dolo in capo all'imputato, in assenza di elementi significativi della mala fede al momento della ricezione del denaro falso; in ogni caso, il canone del ragionevole dubbio avrebbe dovuto indurre alla derubricazione nel più lieve reato di cui all'art. 457 cod. pen., avendo l'imputato indicato, fin dal momento del suo arresto, le persone dalle quali ebbe a ricevere il denaro. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, con riguardo al reato di cui al capo B). Si sostiene che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza della ordinanza prefettizia, notificata presso l'indirizzo austriaco dell'imputato il quale, a quel tempo, viveva in Italia già da oltre un anno; inoltre, la sottoscrizione è illeggibile, è stata disconosciuta, e non corrisponde, ictu oculi, a quella dell'imputato, quale evincibile dalla sottoscrizione sul verbale di identificazione o su altri atti del procedimento, né al nome dell'imputato. La motivazione sul punto è illogica e smentita dalla stessa cartolina postale. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo, e lamentando che la Corte di appello si è immotivatamente discostata dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibilmente proposto, con doglianze che impingono nel merito della decisione, risultano meramente contestative e sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice. Il ricorso sollecita, in realtà, una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 2.Tutta la difesa del ricorrente è articolata sul presupposto - indimostrato - che le banconote siano state consegnate dai coniugi Potocco, senza confrontarsi, già su tale preliminare punto, con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato adeguatamente conto delle plurime ragioni per le quali ha ritenuto la versione difensiva non convincente, essendo rimasta una mera affermazione, del tutto sprovvista di riscontri, sia la circostanza che il ricorrente avrebbe ricevuto le banconote dai coniugi presso cui aveva eseguito dei lavori, sia la buona fede dell'imputato, che, nell'ottica difensiva fa leva sulla circostanza che egli spese le banconote nel medesimo esercizio commerciale ( pg. 7-8 della sentenza). 2.1. Cosicchè, risulta manifesta l'inammissibilità del primo motivo con cui si reiterano doglianze espresse con l'appello in punto di ignara ricezione delle banconote false, senza confrontarsi con il complesso degli indizi adeguatamente esposti in doppia conforme dai giudici del merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, contestativo del dolo del reato di spendita di banconote false, correttamente desunto, invece, dal giudice del merito dalle circostanze del fatto, nonché dalle stesse modalità di spaccio adottate dall'imputato. La Corte di appello ha sottolineato, infatti, come l'esercizio commerciale nel quale vennero spese le banconote false fosse stato specificamente individuato dal ricorrente, perché a conoscenza il modus operandi dei gestori, i quali non usavano utilizzare comuni sistemi di riconoscimento automatizzato delle banconote false, confidando, pertanto, di potere spendere più agevolmente le banconote. E, in effetti, egli venne scoperto solo a seguito della particolare attenzione prestata della dipendente del bar. 4.Anche la questione della qualificazione del fatto e della sua derubricazione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. è stata puntualmente e correttamente esaminata dal giudice di appello. Premesso che i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante ( Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272210) la Corte di appello, con motivazione del tutto immune dal vizio denunciato, ha sottolineato come, dalla condotta, sia emersa la piena consapevolezza della falsità delle banconote, in tal senso deponendo le modalità di occultamento, di custodia e di spendita delle stesse, nonché l'essere rimasta del tutto indimostrata la tesi difensiva ( pg.10). 5. E' inammissibilmente proposto il quarto motivo, non solo perché tende a una mera rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, ma anche perché della doglianze relativa al disconoscimento della firma, per la sua asserita falsità, non v'è traccia nell'atto di appello e, quindi, deve considerarsi inammissibilmente proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 6.11 quinto motivo del tutto generico, è manifestamente infondato, dal momento che, nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale mesi sei di reclusione, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 27422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris