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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 17728/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20526/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1158/2023 depositata il20/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] Galilei convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Palermo, sollecitando la declaratoria di accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno di via Galilei in Palermo, di cui affermava di aver avuto il possesso uti dominus per più di vent’anni.

Ritualmente costituitesi, le convenute sostennero di essere danti causa di coloro che, proprietari dell’immobile, avevano a suo tempo concesso in locazione l’immobile all’Associazione.

Chiesero pertanto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, la quale non avrebbe ottemperato alla disdetta, ricevuta nel maggio 2014, né avrebbe più corrisposto i canoni dovuti.

La causa – riunita con altra promossa da [OSCURATO:PERSONA], altro avente causa degli originari proprietari – in esito all’istruttoria del caso, fu decisa dal giudice adito con il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella riconvenzionale Su gravame della soccombente, con sentenza n. 1158, depositata il 20 giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame, rigettò la domanda volta al “rimborso delle spese sostenute per il catastamento e la regolarizzazione dei manufatti da liquidarsi in separato giudizio”, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

Il giudice di secondo grado osservò che l’Associazione non avrebbe provato in alcun modo l’esercizio di un possesso uti dominus del terreno su cui era situato l’impianto sportivo, né di aver compiuto atti di opposizione nei confronti dei proprietari, al fine di modificare il titolo.

L’effettiva gestione di un’attività d’impresa non sarebbe valsa a dimostrare l’esistenza di un possesso e men che meno a provare l’interversione del possesso.

D’altronde, il quadro probatorio risultante all’esito dell’istruttoria avrebbe inequivocabilmente accertato l’esistenza di un rapporto negoziale alla base della disponibilità dell’immobile da parte dell’odierna appellante, qualificabile come rapporto di locazione.

Lo svincolo delle somme accantonate dal custode giudiziario sarebbe stato giustificato dalla qualità di proprietari in capo alle controparti.

L’[OSCURATO:PERSONA] Galilei ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 comma 1°, 1142, 1147 comma 3° e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere l’intervenuta usucapione, posto che l’Associazione aveva avuto la materiale disponibilità del bene fin dal 1984 e l’aveva mantenuta fino al momento della notifica della citazione.

I giudici di secondo grado avrebbero fondato la sussistenza di un contratto di locazione, sulla scorta di una scrittura privata registrata del giugno 1985, nulla perché munita di sottoscrizione apocrifa e di due scritture private non registrate, successive al compimento del ventennio utile per l’usucapione.

Sarebbe dunque mancata la prova della detenzione iniziale.

2. Mediante la seconda censura, l’Associazione denunzia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sull’eccezione di nullità, sollevata nell’atto di appello, relativa all’ipotizzato rapporto paralocatizio, per difetto di causa e per difetto di forma scritta.

3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 166, 167 comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

I giudici di appello avrebbero erroneamente considerato tempestiva la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la comparsa di risposta fosse stata depositata un giorno prima dell’udienza.

4. Attraverso la quarta lagnanza, la ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c.

Sostiene che, a fronte della tardività delle domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ne avrebbe disposto la sanatoria in conseguenza della tempestività della domanda svolta dall’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA].

5. Col quinto rilievo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 669 novies c.p.c. e 1158 c.c. nonché 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ribadito lo svincolo delle somme accantonate dal custode giudiziario, affermando che gli appellati sarebbero risultati proprietari – sia pure in modo non definitivo – e quindi avrebbero potuto giovarsi del rigetto della domanda di usucapione, laddove invece, in mancanza di un accertamento giudiziale irrevocabile sull’acquisto a titolo originario, non vi sarebbe un proprietario e un non proprietario.

6. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto dell’8 aprile 2024, la ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, contenente l’adesione sottoscritta dai controricorrenti, che in tal modo hanno mostrato di averla accettata.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sullespese (v. art. 391 cpc ultimo comma).

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20526/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1158/2023 depositata il20/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] Galilei convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Palermo, sollecitando la declaratoria di accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno di via Galilei in Palermo, di cui affermava di aver avuto il possesso uti dominus per più di vent’anni. Ritualmente costituitesi, le convenute sostennero di essere danti causa di coloro che, proprietari dell’immobile, avevano a suo tempo concesso in locazione l’immobile all’Associazione. Chiesero pertanto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, la quale non avrebbe ottemperato alla disdetta, ricevuta nel maggio 2014, né avrebbe più corrisposto i canoni dovuti. La causa – riunita con altra promossa da [OSCURATO:PERSONA], altro avente causa degli originari proprietari – in esito all’istruttoria del caso, fu decisa dal giudice adito con il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella riconvenzionale Su gravame della soccombente, con sentenza n. 1158, depositata il 20 giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame, rigettò la domanda volta al “rimborso delle spese sostenute per il catastamento e la regolarizzazione dei manufatti da liquidarsi in separato giudizio”, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Il giudice di secondo grado osservò che l’Associazione non avrebbe provato in alcun modo l’esercizio di un possesso uti dominus del terreno su cui era situato l’impianto sportivo, né di aver compiuto atti di opposizione nei confronti dei proprietari, al fine di modificare il titolo. L’effettiva gestione di un’attività d’impresa non sarebbe valsa a dimostrare l’esistenza di un possesso e men che meno a provare l’interversione del possesso. D’altronde, il quadro probatorio risultante all’esito dell’istruttoria avrebbe inequivocabilmente accertato l’esistenza di un rapporto negoziale alla base della disponibilità dell’immobile da parte dell’odierna appellante, qualificabile come rapporto di locazione. Lo svincolo delle somme accantonate dal custode giudiziario sarebbe stato giustificato dalla qualità di proprietari in capo alle controparti. L’[OSCURATO:PERSONA] Galilei ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 comma 1°, 1142, 1147 comma 3° e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere l’intervenuta usucapione, posto che l’Associazione aveva avuto la materiale disponibilità del bene fin dal 1984 e l’aveva mantenuta fino al momento della notifica della citazione. I giudici di secondo grado avrebbero fondato la sussistenza di un contratto di locazione, sulla scorta di una scrittura privata registrata del giugno 1985, nulla perché munita di sottoscrizione apocrifa e di due scritture private non registrate, successive al compimento del ventennio utile per l’usucapione. Sarebbe dunque mancata la prova della detenzione iniziale. 2. Mediante la seconda censura, l’Associazione denunzia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sull’eccezione di nullità, sollevata nell’atto di appello, relativa all’ipotizzato rapporto paralocatizio, per difetto di causa e per difetto di forma scritta. 3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 166, 167 comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di appello avrebbero erroneamente considerato tempestiva la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la comparsa di risposta fosse stata depositata un giorno prima dell’udienza. 4. Attraverso la quarta lagnanza, la ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. Sostiene che, a fronte della tardività delle domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ne avrebbe disposto la sanatoria in conseguenza della tempestività della domanda svolta dall’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA]. 5. Col quinto rilievo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 669 novies c.p.c. e 1158 c.c. nonché 112 e 113 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ribadito lo svincolo delle somme accantonate dal custode giudiziario, affermando che gli appellati sarebbero risultati proprietari – sia pure in modo non definitivo – e quindi avrebbero potuto giovarsi del rigetto della domanda di usucapione, laddove invece, in mancanza di un accertamento giudiziale irrevocabile sull’acquisto a titolo originario, non vi sarebbe un proprietario e un non proprietario. 6. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto dell’8 aprile 2024, la ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, contenente l’adesione sottoscritta dai controricorrenti, che in tal modo hanno mostrato di averla accettata. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sullespese (v. art. 391 cpc ultimo comma). P.
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