CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 giugno 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi A (artt. 56, 81, comma secondo, 110 e 575 cod. pen.) e B (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni e un mese di reclusione e Momoh alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Gli imputati, infine, venivano condannati al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore delle rispettive parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalle stesse parti. 2. Con sentenza emessa 11. marzo 2022 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi sugli appelli degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato oggetto di contestazione, che si verificavano 11 marzo 2020, nei pressi del locale [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria, riguardavano il tentato omicidio posto in essere dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo del quale [OSCURATO:PERSONA] sferrava alcune coltellate alla schiena, mentre Momoh teneva la vittima bloccata a terra, schiacciandogli la testa contro il suolo. Nello stesso contesto, al solo [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che l'imputato, dopo averlo ferito al petto con un coltello, colpiva violentemente con calci e pugni, provocandogli lesioni toraciche diffuse. La vicenda delittuosa veniva accertata sulla scorta di quanto riferito dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni venivano correlate alle dichiarazioni degli altri soggetti presenti nei luoghi dove si verificava la duplice aggressione. Tra queste dichiarazioni si rivelavano decisive quelle rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, avendo assistito all'aggressione delle vittime da breve distanza, consentivano di ricostruire la sequenza dinamica degli accadimenti criminosi, verificatisi, come detto, nei pressi del locale [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria. Si accertava, in tale contesto, che [OSCURATO:PERSONA], che era venuto da Genova in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti per i quali si procede separatamente, a conclusione di una festa svoltasi nel locale [OSCURATO:PERSONA], feriva con un coltello al petto e colpiva con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA], che quella sera si era esibito come cantante in quell'esercizio pubblico, in soccorso del quale erano giunti due soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; a quel punto, il soccorritore veniva accoltellato alla schiena da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per supportare l'aggressore, lo teneva bloccato a terra, schiacciandogli la testa contro il suolo. Qualche ora dopo, intorno alle ore 8 dell'i marzo 2020 la [OSCURATO:PERSONA] di Genova, presso la Stazione di [OSCURATO:PERSONA], sottoponeva a controllo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appena giunti da Alessandria, dando origine alle verifiche investigative che si concludevano con l'accertamento delle responsabilità penali degli odierni ricorrenti. Si accertava, quindi, che l'aggressione era maturata nel contesto di risalenti tensioni, esistenti tra le vittime e gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appartenevano al gruppo culi-, composto da cittadini nigeriani, denominato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Torino, infine, riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi A e B, ritenendo provate sia le modalità con cui l'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era concretizzata, nei pressi del locale [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria, sia il contesto, legato a gruppi di immigrati nigeriani, nel quale i fatto di reato erano maturati. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di appello di Torino emetteva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non poteva e rsere espresso sulla base delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non convergevano sul ricorrente, dovendo tali dichiarazioni ritenersi intrinsecamente inattendibili e smentite dagli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, sulle quali la Corte dì appello di Torino si era espressa in termini assertivi, limitandosi a richiamare la gravità dei reati e l'assenza di resipiscenza dell'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta dalla difesa del ricorrente ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., riguardante l'espletamento di una perizia finalizzata a verificare l'esistenza di profili genotipici di [OSCURATO:PERSONA] sugli oggetti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nel corso delle indagini preliminari, il cui esito appariva indispensabile per affermare il coinvolgimento dell'imputato nelle aggressioni di danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive.2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere espresso sulla base delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non convergevano sul ricorrente, dovendo tali dichiarazioni ritenersi intrinsecamente inattendibili e smentite dagli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di appello di Torino ricostruiva analiticamente il percorso probatorio attraverso il quale si perveniva all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], quale autore, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dell'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], ascrittogli al capo A, ex artt. 56, 81, comma secondo, 110 e 575 cod. pen. Si evidenziava, in particolare, la convergenza delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali si attribuiva rilievo probatorio decisivo, che assistevano, da breve distanza, al ferimento di [OSCURATO:PERSONA], accoltellato alla schiena da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], teneva la vittima bloccata a terra, schiacciandole la testa contro il suolo. Tali propalazioni apparivano tra loro convergenti e risultavano corroborate dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che confermava il resoconto fornito dai due testimoni oculari. Deve, peraltro, aggiungersi che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si limitavano a indicare [OSCURATO:PERSONA] quali autore dell'accoltellamento in esame, ma provvedevano a effettuate il riconoscimento fotografico dell'imputato. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] riconosceva fotograficamente [OSCURATO:PERSONA] a margine delle sommarie informazioni rese 11 marzo 2020; [OSCURATO:PERSONA] riconosceva fotograficamente [OSCURATO:PERSONA] a margine delle sommarie informazioni rese I'l marzo 2020; [OSCURATO:PERSONA] riconosceva fotograficamente [OSCURATO:PERSONA] a margine delle sommarie informazioni rese 1'8 agosto 2020. A tali considerazioni deve aggiungersi che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] assumono una valenza ex se decisiva ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che esclude l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. alle accuse delle persone offese, affermando: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). 2.1.1. In questa, univoca, cornice, non era possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Torino, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica, imponendo di confermare il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'odierno ricorrente dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle condotte illecite di cui al capo A della rubrica, incentrata sull'assenza di elementi probatori che attestavano il ruolo svolto dal ricorrente a , nell'aggressione armata [OSCURATO:PERSONA], che veniva confermata dalle dichiarazioni, pienamente convergenti, della persona offesa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si sono passate analiticamente in rassegna nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145-01). Questo orientamento ermeneutico, peraltro, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di rigettare il primo motivo del ricorso in esame. 2.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, su cui la Corte di appello di Torino si era espressa in termini assertivi, limitandosi a richiamare la gravità deì reati e l'assenza di resipiscenza dell'imputato. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro anni e otto mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano, vagliati dalla Corte territoriale torinese nel rispetto dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita dell'imputato, che aveva provocato il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore. Queste conclusioni, dunque, traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale torinese e delle modalità, obiettivamente cruente, con cui le condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, ex artt. 56, 81, comma secondo, 110 e 575 cod. pen., si erano concretizzate. Non si può, in proposito, non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava l'elevato disvalore della condotta illecita ascritta all'odierno ricorrente, osservando che «si è trattato di un'aggressione prolungata nel tempo, realizzata da diversi soggetti, con l'uso di coltelli, certamente idonea, in ragione dei colpi inferti e delle zone attinte, a cagionare il decesso delle vittime in assenza di idonei interventi terapeutici [...]». A tali considerazioni deve aggiungersi che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche invocate da Momoh - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso in esame. 2.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Parimenti infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., riguardante l'espletamento di una perizia finalizzata a verificare l'esistenza di profili genotipici dell'imputato sugli oggetti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nel corso delle indagini preliminari, il cui esito era indispensabile per affermare il coinvolgimento dell'imputato nelle aggressioni di danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi dì merito non consentiva di ritenere necessarie le acquisizioni documentali invocate nell'interesse dell'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che gli elementi probatori acquisiti - incentrati sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai soggetti che avevano assistito alle aggressioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non consentivano di ritenere necessario, ai fini della decisione, l'espletamento delle verifiche peritali, finalizzate all'individuazione dei profili genotipici dell'imputato sugli oggetti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] marzo 2020. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non era idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Torino, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'odierno ricorrente. Basti, in proposito, richiamare le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] 1'8 agosto 2020, a margine delle quali si riconosceva fotograficamente [OSCURATO:PERSONA]; nonché le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2020, a margine delle quali si riconosceva fotograficamente [OSCURATO:PERSONA]. Non si può, del resto, non ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, cit.), alla quale ci si è riferiti nel paragrafo 2.1, che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a fondamento del libero convincimento del giudice, possono essere poste sia le dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazioni di un testimone legato da vincoli, variamente rilevanti, con la vittima dei comportamenti criminosi. Ne consegue che la deposizione della persona offesa, pur «se non può essere equiparata sic et simpliciter a quella del testimone estraneo ai fatti di reato, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità» (Sez. 4, n. 10513 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609-01). Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel processo di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di primo grado siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo o quantomeno utile al processo, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494-01). Ne discende che l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - doveva ritenersi sorretta da convergenti e univoche prove dichiarative, tra l'altro rese dalle persone offese, che imponevano di ritenere non decisiva la verifica peritale richiesta dalla difesa del ricorrente, finalizzata a verificare l'esistenza di profili genotipici dell'imputato sugli oggetti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni esposte impongono co