CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; V'4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, relativi alla violenza oppositiva con riguardo al capo a ( secondo la difesa al più la condotta sarebbe stata da considerare in termini di mera resistenza passiva) e alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta di cui al capo c già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito (si vedano sul primo tema I condierazioni spese alle pagine 7, 8 e sul secondo quelle di cui alla pagina 9, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.