Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08804/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] delforo di Napoli, giusta procura speciale in atti-controricorrente–avverso la sentenza n. 7846/3/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 4.11.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto di ruolo, relativo ad impostaIrpef anno 2012, davanti alla C.T.P. di Napoli, affermando di essernevenuta a conoscenza in data 27.6.2019 e che l’avviso di accertamentoIrpef posto a base dell’iscrizione a ruolo non le era stato mai notificato.

Ilgiudizio veniva iscritto al n. 12195/2019 R.G..

Avendo riscontrato che lanotifica all’Agenzia delle Entrate era inesistente, in quanto nella bustatelematica della notifica via pec non era presente né il ricorso, né laprocura alle liti, instaurava un secondo giudizio, iscritto al n. 13725/2019R.G., con il quale impugnava il medesimo estratto di ruolo, allegando che,nelle more, le erano stati notificati tre atti di pignoramento presso terzi indata 18.7.2019.2.

La CTP di Napoli, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili, il primoperché il ricorso non era stato notificato all’Agenzia delle Entrate, dovendoritenersi che la sua costituzione in giudizio non sanasse l’inesistenza dellanotifica; il secondo perché tardivo.3.

La C.T.R. della Campania, adita dalla contribuente, accoglieva ilgravame.

Riteneva che il termine per impugnare l’estratto di ruolodecorresse dalla notifica degli atti di pignoramento, irrilevante essendol’effettiva conoscenza dell’estratto di ruolo in data 27.6.2019; che il primoricorso avrebbe ben potuto essere trattato e deciso anche se notificatosolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione; nel merito, osservava che lanotifica dell’avviso di accertamento, documentata dall’Ade, era affetta danullità, in quanto non vi era prova del deposito del plico presso la casacomunale, né della ricezione della raccomandata informativa, dal chel’annullamento dell’atto impugnato.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza e delprocedimento ex artt. 18, 21 e 22 d. legislativo n. 546/1992 in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate lamentache la C.T.R. non abbia tenuto conto del fatto che la ricorrente avevasempre impugnato l’estratto di ruolo, di competenza dell’Agenzia delleEntrate Riscossione e non solo l’iscrizione a ruolo.2.

Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c.», la ricorrente deduce che la C.T.R. non avevaconsiderato, nel ritenere la nullità della notifica dell’avviso diaccertamento, che essa era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.dal messo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver tentato la notifica in data21.2.2017, a causa dell’irreperibilità relativa del destinatario avevadepositato la busta sigillata presso la casa comunale di Volla, affissol’avviso di deposito e data notizia del deposito con la raccomandata n.141328733738.

La notifica si perfezionava per compiuta giacenza, decorsidieci giorni.

Era stata depositata in primo grado la notifica (allegato 2), dicui riproduce immagine nell’odierno ricorso, unitamente allecontrodeduzioni del giudizio n. 13175/20149.

Aveva altresì fatto presenteche l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. non erastata restituita al mittente e di aver chiesto notizie all’Ufficio postale diVolla, producendo la relativa richiesta, sempre nel giudizio n.13175/2019, di cui riproduce anche in questo caso l’immagine.

Le PosteItaliane avevano attestato che la raccomandata era stata spedita il29.12.2017, il 2.1.2018 era stato tentato il recapito e lasciato avviso; laraccomandata veniva poi inviata all’ufficio postale di Volla e di poiconsegnata al destinatario in data 9.2.2018.

Pertanto, poiché l’avviso dideposito era stato immesso in cassetta in data 2.1.2018, dopo dieci giornisi era verificata la compiuta giacenza.

I giudici di appello avevanoNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026pertanto omesso di esaminare la documentazione relativa alla notificadell’avviso di accertamento che ne comprovava la validità.3.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli art.60 dpr 600/73 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.», lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto nonperfezionato il procedimento notificatorio relativo all’avviso diaccertamento.4.

Tanto premesso, va rilevato d’ufficio che i ricorsi di primo grado sonoinammissibili, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertitodalla l. n. 215 del 2021, poi modificato dall’art. 12 del d.lgs. n.110/2024), secondo cui «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo ela cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis presente decreto; c) per laperdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d)nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.4.1.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione,selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartellaingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatoNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione in termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez.

U. n. 26283 del 2022).

Infine, Lanovella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che haritenuto inammissibili le questioni proposte (v.

Corte cost. n. 190/2023).5.

Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno espresso alcunavalutazione circa la sussistenza dell’interesse ad agire.

Non si è formatopertanto il giudicato interno, trattandosi di questione a rilievo officiosoche non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019,Cass. n. n. 6588/2025).6.

Conclusivamente, in pacifica assenza di iniziative tendenti allariscossione del credito iscritto a ruolo ed in difetto di specifiche deduzionida parte della contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, lasentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarandosi l’inammissibilità, aisensi del citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973,dell’azione impugnatoria esperita con i ricorsi introduttivi del giudizio,perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti imotivi di ricorso. (Cass. n. 11473 del 2024).7.

Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., inordine alle spese dell’intero processo.

Valutato l’esito complessivo dellalite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle speseNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026dei due gradi di merito in ragione dello ius superveniens e della pronunciaa Sezioni Unite del 2022 sopra citata (punto

4.1. della presenteordinanza).8.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarandoinammissibili gli originari ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti imotivi di ricorso;compensa integralmente le spese del giudizio di merito;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali della fasedi legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] delforo di Napoli, giusta procura speciale in atti-controricorrente–avverso la sentenza n. 7846/3/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 4.11.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un estratto di ruolo, relativo ad impostaIrpef anno 2012, davanti alla C.T.P. di Napoli, affermando di essernevenuta a conoscenza in data 27.6.2019 e che l’avviso di accertamentoIrpef posto a base dell’iscrizione a ruolo non le era stato mai notificato. Ilgiudizio veniva iscritto al n. 12195/2019 R.G.. Avendo riscontrato che lanotifica all’Agenzia delle Entrate era inesistente, in quanto nella bustatelematica della notifica via pec non era presente né il ricorso, né laprocura alle liti, instaurava un secondo giudizio, iscritto al n. 13725/2019R.G., con il quale impugnava il medesimo estratto di ruolo, allegando che,nelle more, le erano stati notificati tre atti di pignoramento presso terzi indata 18.7.2019.2. La CTP di Napoli, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili, il primoperché il ricorso non era stato notificato all’Agenzia delle Entrate, dovendoritenersi che la sua costituzione in giudizio non sanasse l’inesistenza dellanotifica; il secondo perché tardivo.3. La C.T.R. della Campania, adita dalla contribuente, accoglieva ilgravame. Riteneva che il termine per impugnare l’estratto di ruolodecorresse dalla notifica degli atti di pignoramento, irrilevante essendol’effettiva conoscenza dell’estratto di ruolo in data 27.6.2019; che il primoricorso avrebbe ben potuto essere trattato e deciso anche se notificatosolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione; nel merito, osservava che lanotifica dell’avviso di accertamento, documentata dall’Ade, era affetta danullità, in quanto non vi era prova del deposito del plico presso la casacomunale, né della ricezione della raccomandata informativa, dal chel’annullamento dell’atto impugnato.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza e delprocedimento ex artt. 18, 21 e 22 d. legislativo n. 546/1992 in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate lamentache la C.T.R. non abbia tenuto conto del fatto che la ricorrente avevasempre impugnato l’estratto di ruolo, di competenza dell’Agenzia delleEntrate Riscossione e non solo l’iscrizione a ruolo.2. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c.», la ricorrente deduce che la C.T.R. non avevaconsiderato, nel ritenere la nullità della notifica dell’avviso diaccertamento, che essa era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.dal messo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver tentato la notifica in data21.2.2017, a causa dell’irreperibilità relativa del destinatario avevadepositato la busta sigillata presso la casa comunale di Volla, affissol’avviso di deposito e data notizia del deposito con la raccomandata n.141328733738. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza, decorsidieci giorni. Era stata depositata in primo grado la notifica (allegato 2), dicui riproduce immagine nell’odierno ricorso, unitamente allecontrodeduzioni del giudizio n. 13175/20149. Aveva altresì fatto presenteche l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. non erastata restituita al mittente e di aver chiesto notizie all’Ufficio postale diVolla, producendo la relativa richiesta, sempre nel giudizio n.13175/2019, di cui riproduce anche in questo caso l’immagine. Le PosteItaliane avevano attestato che la raccomandata era stata spedita il29.12.2017, il 2.1.2018 era stato tentato il recapito e lasciato avviso; laraccomandata veniva poi inviata all’ufficio postale di Volla e di poiconsegnata al destinatario in data 9.2.2018. Pertanto, poiché l’avviso dideposito era stato immesso in cassetta in data 2.1.2018, dopo dieci giornisi era verificata la compiuta giacenza. I giudici di appello avevanoNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026pertanto omesso di esaminare la documentazione relativa alla notificadell’avviso di accertamento che ne comprovava la validità.3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli art.60 dpr 600/73 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.», lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto nonperfezionato il procedimento notificatorio relativo all’avviso diaccertamento.4. Tanto premesso, va rilevato d’ufficio che i ricorsi di primo grado sonoinammissibili, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertitodalla l. n. 215 del 2021, poi modificato dall’art. 12 del d.lgs. n.110/2024), secondo cui «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo ela cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis presente decreto; c) per laperdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d)nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.4.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione,selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartellaingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatoNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione in termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. U. n. 26283 del 2022). Infine, Lanovella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che haritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Corte cost. n. 190/2023).5. Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno espresso alcunavalutazione circa la sussistenza dell’interesse ad agire. Non si è formatopertanto il giudicato interno, trattandosi di questione a rilievo officiosoche non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019,Cass. n. n. 6588/2025).6. Conclusivamente, in pacifica assenza di iniziative tendenti allariscossione del credito iscritto a ruolo ed in difetto di specifiche deduzionida parte della contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, lasentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarandosi l’inammissibilità, aisensi del citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973,dell’azione impugnatoria esperita con i ricorsi introduttivi del giudizio,perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti imotivi di ricorso. (Cass. n. 11473 del 2024).7. Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., inordine alle spese dell’intero processo. Valutato l’esito complessivo dellalite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle speseNumero registro generale 11455/2022Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 8804/2026Data pubblicazione 08/04/2026dei due gradi di merito in ragione dello ius superveniens e della pronunciaa Sezioni Unite del 2022 sopra citata (punto 4.1. della presenteordinanza).8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarandoinammissibili gli originari ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti imotivi di ricorso;compensa integralmente le spese del giudizio di merito;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali della fasedi legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 08804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris