Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20737/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli II Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza resa in data 23 gennaio 2014, ha rigettato l'istanza di riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ad oggetto un lido turistico dotato di spogliatoi, cucina, bar, aree esterne attrezzate, che insiste su una superficie di 262,23 mq., sequestro disposto con riferimento al reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., in quanto la concessione demaniale, scaduta nel 2010, non è stata rinnovata.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav.

Assume il difensore che la motivazione sarebbe del tutto apparente in relazione alla sussistenza di periculum in mora, anche considerando che nel provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli viene identificata l'area oggetto di mediante concessione del 28 giugno 2004 e scaduta nel 2010, diversa rispetto a quella indicata nel verbale di sequestro, ossia la n. 148 del 2009, prorogata sino al 31 dicembre 2020 con atto dell'Il maggio 2016.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav., 325 cod. proc. pen., con riferimento ai principi di diritto espressi dall'Adunanza planaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021.

Evidenzia il difensore che il Tribunale ha ravvisato il fumus commissi delicti unicamente sulla circostanza che le indagata non siano state destinatarie, da parte del Comune di Bacoli, di atto di proroga della concessione demaniale marittima prot. 11175 del 2004, scaduta il 31 dicembre 2010, omettendo di considerare i principi fissati dal Consiglio di Stato con le sentenza gemelle n. 17 e n. 18 del 2021, e considerando che: 1) vi è stata, come rilevato dal Tribunale cautelare, una corposa corrispondenza tra il Comune di Bacoli e la società [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata al rinnovo della concessione scaduta nel 2010; 2) nel corso degli anni, il Comune di Bacoli ha rilasciato in favore delle indagate i titoli paesaggistici, sismici ed edilizi per eseguire opere edilizie presso l'area oggetto del provvedimento di sequestro.

Il difensore censura la motivazione, laddove si è limitata a rilevare l'assenza di concessione, senza confrontarsi con la portata dei principi affermati dalle indicate sentenze del Consiglio di Stato, analizzati nella memoria difensiva sottoposta al Tribunale, ampi stralci della quale vengono riportati nel ricorso, sentenze che hanno parificato la condizione dei concessionari destinatari di formale atto di proroga della concessione e dei concessionari di titolo demaniale valido ed esistente nel 2009 - periodo di adozione della prima normativa di proroga delle concessioni - che non hanno ricevuto alcun tipo formale di proroga.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav., 321 cod. proc. pen., 1161 cod. nav.

Nel caso in esame, ad avviso del difensore, mancherebbe in ogni caso l'elemento soggettivo del reato, in considerazione della complessità interpretativa della vicenda, della condotta della P.A., che ha adottato, in favore delle indagate, atti e titoli per l'area demaniale, del comportamento delle ricorrente, che hanno fatto quanto in loro potere per uniformarsi alla legge, presentando più volte la richiesta di proroga della concessione al Comune di Bacoli, e fino al 2015 hanno versato regolarmente i canoni di concessione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per carenza di interesse.

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, deo. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).

Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo alle ricorrenti, in quanto i beni in sequestro, di cui si chiede la restituzione, sono di proprietà della società di cui esse sono legali rappresentati.

3. Essendo inammissibili i ricorsi proposti in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

4. E' invece fondato, con riferimento al secondo motivo - che riveste carattere assorbente - il ricorso presentato nell'interesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

5. Invero, nella corposa memoria depositata nel giudizio cautelare il difensore ha dedotto l'insussistenza del fumus commissi delitti anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze gemelle n. 17 e n. 18 emesse dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il 9 novembre 2021, che hanno enunciati i segutni principi di diritto: - Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. - Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.

Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata.

La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato.

Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. - Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

6. Orbene, nel caso in esame il Tribunale cautelare ha completamente omesso di esaminare l'impatto dei principi ora ricordati nella vicenda in esame, ciò che integra la denunciata violazione di legge sotto il profilo della Mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

7. Oltre a ciò, va osservato che, come affermato da questa Corte di legittimità, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, Sentenza n. 4763 del 24/11/2017, dep. 01/02/2018, p.m. in c.

Pipitone, Rv. 272031).

Orbene, alla luce dell'indicato principio, il Tribunale dovrà valutare le circostanze del caso concreto, ossia che, da quanto risulta dal provvedimento impugnato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato l'istanza per il rinnovo della concessione demaniale in data 2 dicembre 2009, e quindi prima della scadenza del titolo, fissata per il 31 dicembre 2010, e prima anche dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009, che ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico- ricreative dapprima al 31 dicembre 2015.

Il Tribunale, in particolare, dovrà verificare come tale circostanza incida sulla sussistenza sia del elemento oggettivo, sotto il profilo dell'arbitrarietà dell'occupazione, sia dell'elemento soggettivo, posto che l'eventuale disapplicazione ex tunc della normativa che via via ha prorogato la scadenza delle concessioni potrebbe comportare un'indebita interpretazione in malam partem, in quanto essa avrebbe l'effetto di rendere illegittima l'occupazione del demanio in un momento in cui in cui, come detto, i ricorrenti, facevano affidamento sulla legittimità del titolo e, in ogni caso, della proroga ex lege per effetto di un atto normativo, quale l'indicato art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009.8.

L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame perché, libero nell'esito di merito, colmi la censurata lacuna motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli II Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza resa in data 23 gennaio 2014, ha rigettato l'istanza di riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ad oggetto un lido turistico dotato di spogliatoi, cucina, bar, aree esterne attrezzate, che insiste su una superficie di 262,23 mq., sequestro disposto con riferimento al reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., in quanto la concessione demaniale, scaduta nel 2010, non è stata rinnovata. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav. Assume il difensore che la motivazione sarebbe del tutto apparente in relazione alla sussistenza di periculum in mora, anche considerando che nel provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli viene identificata l'area oggetto di mediante concessione del 28 giugno 2004 e scaduta nel 2010, diversa rispetto a quella indicata nel verbale di sequestro, ossia la n. 148 del 2009, prorogata sino al 31 dicembre 2020 con atto dell'Il maggio 2016. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav., 325 cod. proc. pen., con riferimento ai principi di diritto espressi dall'Adunanza planaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021. Evidenzia il difensore che il Tribunale ha ravvisato il fumus commissi delicti unicamente sulla circostanza che le indagata non siano state destinatarie, da parte del Comune di Bacoli, di atto di proroga della concessione demaniale marittima prot. 11175 del 2004, scaduta il 31 dicembre 2010, omettendo di considerare i principi fissati dal Consiglio di Stato con le sentenza gemelle n. 17 e n. 18 del 2021, e considerando che: 1) vi è stata, come rilevato dal Tribunale cautelare, una corposa corrispondenza tra il Comune di Bacoli e la società [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata al rinnovo della concessione scaduta nel 2010; 2) nel corso degli anni, il Comune di Bacoli ha rilasciato in favore delle indagate i titoli paesaggistici, sismici ed edilizi per eseguire opere edilizie presso l'area oggetto del provvedimento di sequestro. Il difensore censura la motivazione, laddove si è limitata a rilevare l'assenza di concessione, senza confrontarsi con la portata dei principi affermati dalle indicate sentenze del Consiglio di Stato, analizzati nella memoria difensiva sottoposta al Tribunale, ampi stralci della quale vengono riportati nel ricorso, sentenze che hanno parificato la condizione dei concessionari destinatari di formale atto di proroga della concessione e dei concessionari di titolo demaniale valido ed esistente nel 2009 - periodo di adozione della prima normativa di proroga delle concessioni - che non hanno ricevuto alcun tipo formale di proroga. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45-bis, 47, 54 e 1161 cod. nav., 321 cod. proc. pen., 1161 cod. nav. Nel caso in esame, ad avviso del difensore, mancherebbe in ogni caso l'elemento soggettivo del reato, in considerazione della complessità interpretativa della vicenda, della condotta della P.A., che ha adottato, in favore delle indagate, atti e titoli per l'area demaniale, del comportamento delle ricorrente, che hanno fatto quanto in loro potere per uniformarsi alla legge, presentando più volte la richiesta di proroga della concessione al Comune di Bacoli, e fino al 2015 hanno versato regolarmente i canoni di concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per carenza di interesse. 2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, deo. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336). Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo alle ricorrenti, in quanto i beni in sequestro, di cui si chiede la restituzione, sono di proprietà della società di cui esse sono legali rappresentati. 3. Essendo inammissibili i ricorsi proposti in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 4. E' invece fondato, con riferimento al secondo motivo - che riveste carattere assorbente - il ricorso presentato nell'interesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Invero, nella corposa memoria depositata nel giudizio cautelare il difensore ha dedotto l'insussistenza del fumus commissi delitti anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze gemelle n. 17 e n. 18 emesse dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il 9 novembre 2021, che hanno enunciati i segutni principi di diritto: - Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. - Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. - Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. 6. Orbene, nel caso in esame il Tribunale cautelare ha completamente omesso di esaminare l'impatto dei principi ora ricordati nella vicenda in esame, ciò che integra la denunciata violazione di legge sotto il profilo della Mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 7. Oltre a ciò, va osservato che, come affermato da questa Corte di legittimità, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, Sentenza n. 4763 del 24/11/2017, dep. 01/02/2018, p.m. in c. Pipitone, Rv. 272031). Orbene, alla luce dell'indicato principio, il Tribunale dovrà valutare le circostanze del caso concreto, ossia che, da quanto risulta dal provvedimento impugnato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato l'istanza per il rinnovo della concessione demaniale in data 2 dicembre 2009, e quindi prima della scadenza del titolo, fissata per il 31 dicembre 2010, e prima anche dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009, che ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico- ricreative dapprima al 31 dicembre 2015. Il Tribunale, in particolare, dovrà verificare come tale circostanza incida sulla sussistenza sia del elemento oggettivo, sotto il profilo dell'arbitrarietà dell'occupazione, sia dell'elemento soggettivo, posto che l'eventuale disapplicazione ex tunc della normativa che via via ha prorogato la scadenza delle concessioni potrebbe comportare un'indebita interpretazione in malam partem, in quanto essa avrebbe l'effetto di rendere illegittima l'occupazione del demanio in un momento in cui in cui, come detto, i ricorrenti, facevano affidamento sulla legittimità del titolo e, in ogni caso, della proroga ex lege per effetto di un atto normativo, quale l'indicato art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009.8. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame perché, libero nell'esito di merito, colmi la censurata lacuna motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
Decreto Cassazione n. 20737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris