CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 1991
Cassazione n. 18845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1991 avverso la sentenza del 09/12/2022 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro tremila in favore della cassa > delle ammende. Così deciso