CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 06/09/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di interesse. Infatti, la Corte territoriale, pronunciandosi sul motivo di appello con cui la difesa del prevenuto faceva valere un contrasto tra dispositivo e motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ed ha riconosciuto all'imputato la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle contestate aggravanti. Pertanto, l'invocato annullamento della pronuncia impugnata, oltre che privo di fondamento normativo, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza ex art. 604 cod. proc. pen. non è annoverato il contrasto tra dispositivo e motivazione, non risulta neppure sorretto da un cóncreto ed attuale interesse, posto che un nuovo giudizio non potrebbe giungere ad esito maggiormente favorevole rispetto a quello definito dalla pronuncia impugnata in punto di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così