CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 34351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27228/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , costituitasi in persona dell’amministratore delegato, Ing. [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1613/2024 depositata i l 03/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava l’avviso di accertamento n. TMB036U00030-2020, relativo ad IVA per l’anno 2015, con il quale, sostanzialmente, veniva contestato che la contribuente aveva fatturato come operazioni esenti alcune prestazioni rese in favore di altre compagnie assicuratrici che, ad avviso dell’Amministrazione, erano in realtà assoggettate all’imposta. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva stipulato un “trattato di riassicurazione” con altre compagnie assicuratrici con il quale si era fatta carico di una quota dei rischi derivanti dai contratti di assicurazione stipulati da queste ultimi con i loro assicurati in cambio di una corrispondente quota dei premi incassati; unitamente a tale “trattato” era stata stipulata una “convenzione di servizi” con la quale la medesima società si era impegnata ad erogare le prestazioni di assistenza in natura nei confronti dei clienti delle imprese riassicurate (attività di call center, soccorso stradale, traino, ecc.). Oggetto della contestazione erano quindi i corrispettivi richiesti alle compagnie riassicurate per i cd. costi diretti interni, cioè quelli sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il funzionamento della struttura operativa, in relazione ai quali non risultava versata l’IVA per complessivi € 2.304.595. L’Amministrazione non aveva invece applicato le sanzioni in quanto aveva ritenuto che ricorressero le condizioni di cui agli artt. 10, comma 3°, l. 212/2000 e 6, comma 2°, d.lgs. 472/1997. 1.2 Con l’impugnazione dell’avviso, la società deduceva la violazione dell’art. 157 d.l. 34/2020, del legittimo affidamento e la natura di operazioni esenti da IVA delle prestazioni in questione ai sensi degli artt. 10, comma 1°, n. 2) o 12 d.P.R. 633/1972. La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 1042/2022, accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso per violazione del contraddittorio preventivo. 2. Proponeva appello L’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello incidentale, deducendo che la CGT di primo grado aveva erroneamente ritenuto che l’avviso fosse stato tempestivamente notificato e che non fosse stato violato l’art. 10, comma 2°, l. 212/2000; riproponeva altresì le argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure non si era pronunciato. Con sentenza n. 1613/2024, la CGT della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello principale, e rigettava l’appello incidentale; escludeva, però, che fossero dovuti gli interessi moratori. Rilevava che il contraddittorio preventivo si era ampiamente svolto, come si evinceva dallo stesso avviso, nel quale erano riportate tutte le osservazioni al PVC. Osservava, quanto al merito della questione, che l’IVA era dovuta in relazione alle prestazioni che avevano dato luogo ai cd. costi diretti interni, richiamando le argomentazioni della sentenza cd. “Aspiro” della CGUE del 17/3/2016 nella causa C-40/15; le prestazioni in questione, a suo avviso, non erano riconducibili nell’ambito delle attività di assicurazione, essendo estranee all’oggetto del contratto di assicurazione che consiste nella copertura di un rischio a fronte del versamento di un compenso; le stesse neppure potevano rientrare tra quelle di intermediazione, mancando ogni rapporto con l’assicurato. Escludeva altresì che si trattasse di prestazioni accessorie. Affermava, infine , che andavano esclusi anche gli interessi moratori, in quanto la stessa Amministrazione (che già aveva escluso le sanzioni ai sensi dell’art. 12, comma 3°, l. 212/2000), nel 2010 , aveva ritenuto esenti da IVA le prestazioni in questione con riguardo alle annualità 2005, 2006 e 2007. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha proposto anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo. La Procura Generale ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. concludendo per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Anche la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 633/1972, dell’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 1, comma 1°, lett. c) e d), 2 comma 3°, 175 commi 1° e 2°, 30 comma 3°, del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), nonché della normativa secondaria di cui ai regolamenti ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 e n. 12 del 9 gennaio 2008. Ha osservato, in particolare, che svolgeva attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza (ramo 18, secondo la classificazione contenuta nell’art. 2 d.lgs. 209/2005 e nell’allegato I alla direttiva 2009/138/CE) che comportava la necessità di una struttura caratterizzata da una centrale operativa e da una rete capillare di fornitori per garantire assistenza sul territorio nazionale ed internazionale. La normativa di settore è contenuta nel regolamento ISVAP n. 10 del 2/1/2008,secondo il quale l’impresa che chiede l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività nel ramo 18 deve disporre di tale struttura e, qualora non l’abbia, può stipulare un trattato di riassicurazione con un’altra società munita di tale struttura,unitamente ad una convenzione avente ad oggetto l’incarico per la trattazione dei sinistri. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la riassicurazione e la prestazione oggetto della convenzione costituiscono un unicum, cioè un unico servizio assicurativo, come si ricava anche dall’art. 175 d.lgs. 209/2005; quest’ultima non può essere paragonata a quella di liquidazione del sinistro cui fa riferimento la giurisprudenza citata nella decisione impugnata. Infine, ha osservato che sarebbe irrilevante, con riguardo al caso di specie, la sentenza “Aspiro” che riguardava un’ipotesi differente e cioè un servizio, erogato da un soggetto che non era un assicuratore, consistente nell’assistenza nella liquidazione dei sinistri. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2 Occorre innanzi tutto tenere presente che l’art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 prevede che «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione; […]» Tale norma riproduce l’art. 13 parte B lett. a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ed ha sostanzialmente il medesimo contenuto dell’art. 10 d.P.R. 633/1972 secondo il quale «Sono esenti dall'imposta: (...) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; (...) 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) [...]». Per individuare la nozione di attività di assicurazione ai fini IVA occorre fare riferimento al contenuto economico dell’operazione, destinato a prevalere sul testo dei contratti (cfr. Cass. 14406/2017, in motivazione e CGUE 20/6/2014, nella causa C-653/11, [OSCURATO:PERSONA] and Customs c. Newey, punto 40; 7/10/2010, [OSCURATO:PERSONA] UK e [OSCURATO:PERSONA], cause C-53/09 e C-55/09, punti 39 e 40, nonché la giurisprudenza ivi citata). Il contenuto dell’operazione di assicurazione è stato ripetutamente definito dalla giurisprudenza della CGUE, secondo la quale «un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto (v. le menzionate sentenze CPP, punto 17, e Skandia, punto 37). 40. E' pur vero che la Corte ha precisato che l'espressione «operazioni di assicurazione» non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell'ambito di un'assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l'onere del rischio assicurato (v. le menzionate sentenze CPP, punto 22, e Skandia, punto 38). 41. Tuttavia, al punto 41 della menzionata sentenza Skandia, la Corte ha rilevato che, conformemente alla definizione di operazione di assicurazione di cui al punto 39 della presente sentenza, è evidente che l'identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione del tipo di servizi previsti dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e che una tale operazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato» (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-8/01 Taksatorringen; in senso analogo sentenza 8/3/2001 “Skandia”, nella causa C-240/99; sentenza 17/3/2016 nella causa C-40/15, “Aspiro SA”). La CGUE ha peraltro chiarito che«Non è indispensabile che la prestazione che l'assicuratore si è impegnato a fornire in caso di sinistro consista in un versamento di una somma di denaro, in quanto tale prestazione può essere costituita anche da attività di assistenza, in denaro, o in natura, come quelle enunciate nell'allegato della direttiva 73/239 nella sua versione di cui alla direttiva 84/641. Nessuna ragione autorizza infatti un'interpretazione diversa del termine «assicurazione» a seconda che esso figuri nel testo della direttiva relativa all'assicurazione o in quello della sesta direttiva»(sentenza 25/2/1999 nella causa C-349/96 “CPP”). Nella richiamata sentenza si fa riferimento proprio al ramo 18, assistenza, all’epoca definito dalla direttiva 73/239/CEE - ed oggi dalla direttiva 2009/138/CE in termini sostanzialmente analoghi - come «Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale». Si tratta delle medesime prestazioni oggetto dell’art. 175 d.lgs. 209/2005. 1.3 La riassicurazione, che pure rientra nell’ambito dell’attività assicurativa, anche ai fini dell’IVA - come si evince dal già menzionato art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 - è disciplinata dagli artt. 1928 e ss. c.c. (che non contengono, però, la definizione di tale contratto) e dall’art. 57 d.lgs. 209/2005, secondo il quale «l’attività di riassicurazione consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione». Tale definizione si rinviene anche nella giurisprudenza della CGUE, secondo la quale, mediante un’operazione di riassicurazione, «un assicuratore conclude un contratto con cui assume l’obbligo di prendersi carico, verso il pagamento di un premio ed entro i limiti fissati da tale contratto, dei debiti risultanti, per un altro assicuratore, dagli impegni assunti da quest’ultimo nell’ambito dei contratti di assicurazione che lo stesso ha stipulato con i propri assicurati» (CGUE, 22/10/2009, nella causa C-242/08 [OSCURATO:PERSONA], punto 38). 1.4 Così chiarito il quadro normativo e concettuale di riferimento, deve osservarsi che recentemente questa Corte, con due pronunce alle quali deve essere data continuità, ha avuto modo di affermare che le prestazioni per attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice (cc.dd. costi diretti interni) sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Si è osservato, infatti, che «la giurisprudenza unionale ha rimarcato altresì che è “pacifico che il termine «operazioni d'assicurazione» ex art. 13, sub B, lett. a) - della sesta direttiva - comprende in ogni caso il caso in cui l'operazione considerata è effettuata dallo stesso assicuratore che si è obbligato a coprire il rischio assicurato” e ha specificato che “Il termine «assicurazione» menzionato in detta disposizione comprende anche le categorie di attività di assistenza enunciate nell'allegato della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, […] ramo (...) 18. Assistenza. Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza” (Corte giust., 25 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] (CPP), 25 febbraio 1999, causa C-349/96, punto 19 e principio di diritto). Sempre la giurisprudenza unionale ha descritto l’attività di assistenza, la quale, ha stabilito, consiste nell’impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito. Siffatto aiuto può consistere, tra l’altro, in prestazioni in natura fornite, all’occorrenza, mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore. Ha aggiunto la Corte che siffatta assistenza può in particolare, in caso di guasto meccanico o di incidente subiti da un veicolo stradale, assumere la forma di soccorso stradale in loco, o ancora di trasporto del veicolo fino all’officina più vicina (Corte giust., 7 dicembre 2006, Commissione c. Grecia, causa C-13/06). Orbene, nel caso di specie, l'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rientra giustappunto nell'ambito del “ramo assistenza” (ramo 18). Tale attività di assistenza può dunque consistere nel soccorso stradale, nella riparazione del mezzo sul posto, nella fornitura di un’auto sostitutiva, nell’invio di un traino, nell’assistenza sanitaria durante un viaggio. Le condizioni di esercizio relative alle imprese che svolgono l'attività di assistenza sono disciplinate nel regolamento n. 10 del 2 gennaio 2008 dell’Istituto per la Vigilanza sulle [OSCURATO:PERSONA] e di interesse collettivo (ISVAP, oggi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, IVASS). Il regolamento, dunque, consente non solo di attribuire all'esterno il servizio di centrale operativa, a un'impresa anche non assicurativa, ma anche di cedere ad altra impresa di assicurazione una quota massima del 90% dei premi e dei sinistri del ramo stesso. Da ciò consegue che nel caso in cui vi sia la riassicurazione del ramo assistenza, deve ritenersi pacifico, come ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europa nella causa C- 346/96, cit., che l'attività che a tale titolo viene svolta dall'impresa di riassicurazione, in tal modo prendendosi carico dell’impegno assunto dal primo assicuratore, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europa nella causa C-242/08, cit., e in tali limiti, è configurabile come “operazione di assicurazione”. Si tratta, invero, di quello che si assume essere accaduto nel caso di specie, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. stipula con altre compagnie assicurative – del pari abilitate a esercitare l’attività assicurativa nel ramo 18, ma non dotate di una propria struttura organizzativa volta a erogare le prestazioni assicurative di assistenza – accordi nei quali si prevede che tali ultime compagnie assicurative cedano alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un Trattato di riassicurazione, una quota dei premi incassati relativi alle coperture di assistenza, a fronte dell’assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di una corrispondente quota del rischio. Le compagnie assicurative conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in base a una Convenzione di servizi abbinata al Trattato di riassicurazione, l’incarico di fornire all’assicurato l’aiuto oggetto della copertura assicurativa, sia per la quota di rischio, assunta direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sia per la quota residuale rimasta in capo alla cedente. Si tratta, in base alla combinazione di Trattato e convenzione, di un contratto con prestazioni da eseguire a un terzo, che, a differenza della stipulazione a favore del terzo, non produce effetti immediati nel patrimonio di costui e non gli attribuisce, dunque, la qualità di creditore, in armonia con l’art.1929 c.c., dinanzi richiamato. In questo contesto va senz’altro riconosciuta, nei suddetti limiti, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società verificata (cc.dd. costi diretti interni), nel quadro di diritto dell'Unione, di cui alla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (art. 13, parte B), ora contenuto nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto […]» (Cass. n. 31012/2025, in motivazione; cfr., in senso conforme, Cass. n. 31014/2025). 1.5 Infine, nelle richiamate pronunce è stata anche evidenziata la distinzione tra la fattispecie in esame e quella relativa alle prestazioni di liquidazione dei sinistri compiute da una delle imprese coassicuratrici in relazione alle quali è stata invece esclusa l’esenzione dall’IVA (cfr. Cass. n. 11442/2018; Cass. n. 21302/2018; Cass. n. 24713/2020), oggetto anche delle pronunce della CGUE richiamate nella sentenza impugnata. È stato osservato, infatti, che «nessuna interferenza è ravvisabile quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di gestione dei sinistri e, in particolare, con le pronunce 3 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA], causa C-472/03 e 17 marzo 2016, Aspiro SA, causa C-40/15, secondo le quali non possono essere inclusi tra le operazioni di assicurazione i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore e svolte da soggetto non assicuratore. Nella causa Aspiro SA, causa C- 40/15, la società Aspiro non si era impegnata nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non era in alcun modo vincolata all’assicurato da un rapporto contrattuale. Di conseguenza, benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale costituisse una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprendeva la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, la Corte di giustizia ha escluso che tale servizio, fornito all’assicuratore, potesse configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Analogamente, nella causa [OSCURATO:PERSONA], causa C- 472/03, la Corte ha stabilito che servizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] (trattare domande di assicurazione, valutare i rischi da assicurare, valutare la necessità di un accertamento medico, decidere l’accettazione del rischio qualora un siffatto esame non si renda necessario, procedere all’emissione, alla gestione e alla cessazione delle polizze assicurative nonché a modifiche tariffarie e contrattuali, incassare i premi, gestire i sinistri, fissare e pagare le commissioni degli intermediari di assicurazione e assicurare il seguito dei contatti con questi ultimi, trattare aspetti relativi alla riassicurazione e fornire informazioni ai contraenti come pure agli intermediari di assicurazione nonché ad altri soggetti interessati come le autorità tributarie), pur contribuendo al contenuto essenziale delle attività di una impresa di assicurazioni, non costituissero operazioni di assicurazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e neppure costituissero prestazioni caratteristiche di un intermediario di assicurazione, in mancanza di alcun rapporto contrattuale con i contraenti (punto 22)». Il primo motivo del ricorso principale va dunque accolto. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società assicuratrice ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 in quanto la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da «motivazione apparente e/o comunque contraddittoria/perplessa in relazione al terzo motivo dell’appello incidentale». La ricorrente ha osservato che, con il terzo motivo di appello incidentale (pagg. 31 e ss. delle controdeduzioni in appello, pagg. 35 e ss. del ricorso di primo grado), aveva evidenziato la rilevanza, ai fini della decisione, della sentenza della CGUE 7 dicembre 2006 nella causa C-13/06 cd. “Ellenica” - nella quale era stata riconosciuta la natura assicurativa dei servizi di soccorso stradale forniti dall’ELPA (Automobile e Touring club della Grecia) ai suoi soci, analoghi a quelli forniti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con conseguente esenzione da IVA, benché l’ente che erogava tali prestazioni non fosse neppure una compagnia assicuratrice - nonché le ragioni per le quali era differente la vicenda oggetto della sentenza “Aspiro”; ciò nonostante, la CGT di secondo grado aveva richiamato tale ultima sentenza a sostegno della propria decisione, affermando invece che la sentenza “Ellenica” non era “dirimente”, senza di fatto articolare alcuna motivazione sul punto. La pronuncia era altresì contraddittoria, in quanto, da un lato, si affermava che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era una compagnia assicuratrice che, per effetto della convenzione, non si occupava solo della “gestione”, ma anche dell’”esecuzione” dei contratti stipulati da parte delle compagnie riassicurate e, dall’altro, si faceva riferimento alla sentenza “Aspiro” che, invece, riguardava un soggetto che non era un assicuratore e che si occupava, sostanzialmente, solo della liquidazione dei sinistri. Il motivo è infondato. 2.2 Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014). In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Cass. Sez. U. 22232/2016; nello stesso senso Cass. n. 22598/2018). Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi»(Cass. 2153/2020). Nel caso di specie, la CGT di secondo grado, richiamando la motivazione della sentenza “Aspiro”, spiega perché, a suo avviso, pur riguardando la liquidazione dei sinistri, contiene principi applicabili anche alla fattispecie in esame (cfr. pag. 7 della motivazione); ciò è sufficiente per escludere il vizio di motivazione apparente, non essendo necessaria la confutazione di ogni singola argomentazione contraria. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. 633/1972, 78, comma 1°, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, dell’art. 11 d.lgs. 209/2005, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Ad avviso della ricorrente, le prestazioni oggetto del presente giudizio dovrebbero comunque considerarsi accessorie rispetto a quella di riassicurazione – essendo caratterizzate da un nesso di dipendenza funzionale, nonché dal fatto di essere rese nei confronti della medesima compagnia assicurativa con cui sono stati sottoscritti il trattato di riassicurazione e la convenzione di servizi - e per questo motivo andrebbero ritenute esenti da IVA. 3.2 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto la CGT di secondo grado avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la stretta correlazione tra il trattato di riassicurazione e la convenzione di servizi. In pratica, la società assicuratrice ripropone le argomentazioni esposte con il terzo motivo, ritenendo che le stesse rivelino anche il vizio di cui al n. 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c.. 3.3 I predetti motivi vanno dichiarati assorbiti, in quanto finalizzati ad escludere l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni oggetto del presente giudizio, effetto che la ricorrente ha già ottenuto con l’accoglimento del primo motivo. 4. Con il quinto motivo di appello si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 10 comma 2 l. 212/2000, dovendosi escludere, in applicazione del principio del legittimo affidamento, che siano dovute le somme richieste a titolo d’imposta. Si chiede altresì, qualora si ritenga comunque dovuta l’imposta, di sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE in ordine alla compatibilità della disciplina nazionale con il principio di legittimo affidamento come interpretato dalla giurisprudenza unionale. Anche tale motivo deve ritenersi assorbito, essendo volto a conseguire, per altra via, l’effetto già ottenuto dalla ricorrente con l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazione apparente in ordine al terzo motivo di appello riguardante la violazione del principio di legittimo affidamento come interpretato dalla giurisprudenza unionale; inoltre non sarebbero indicate le ragioniper le quali il giudice di appello ha ritenuto di non disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ènecessario al riguardo richiamare quanto esposto in relazione al secondo motivo ed evidenziare, altresì, che anche in questo caso la motivazione sul punto c’è, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto che il mutamento di orientamento dell’Amministrazione in ordine all’IVA fosse legittimo con riguardo ai periodi d’imposta per i quali è ancora in corso il termine per gli accertamenti (a differenza di quanto avviene con riguardo a quelli per i quali il rapporto fiscale è divenuto definitivo), con esclusione quindi della violazione del principio di legittimo affidamento (cfr. sentenza di appello pag. 5). Risulta chiaro, dunque, che è presente una motivazione sul punto e ciò è sufficiente per escludere il vizio oggetto del motivo in esame. Pertanto, il motivo va rigettato. 6. Con il settimo motivo si lamenta il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 157 d.l. 34/2020. La compagnia assicuratrice lamenta, sostanzialmente, che l’atto è stato notificato nel corso del 2020, in violazione della norma richiamata, che prevedeva che «gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, [...], scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza». Ad avviso della ricorrente, nel caso di specie, non sarebbero ravvisabili l’indifferibilità ed urgenza a causa della rilevanza penale dei fatti, come ritenuto dal giudice d’appello (che aveva richiamato al riguardo anche la circolare 25/E del 20/8/2020), in quanto il PVC era stato trasmesso alla competente procura già in data 27/6/2019; dunque, neppure ricorreva l’ipotesi prevista dal paragrafo 2.3 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6/4/2021 – contenente, in base alla previsione del comma 6° dell’art. 157 d.l. 34/2020, l’individuazione delle “modalità di applicazione del presente articolo” - secondo il quale «Gli uffici derogano alle disposizioni di cui ai punti precedenti nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi»; nel caso di specie infatti la trasmissione del PVC era avvenuta antecedentemente all’accertamento. Il motivo è infondato. Questa Corte ha infatti già avuto modo di osservare in un caso, sotto questo profilo analogo a quello in esame, che «Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata» (Cass.17656/2025). Ciò in quanto «la ragione dell’anticipazione si ricollega, per il tramite della qualificazione delittuosa e/o fraudolenta, con la particolare aggressività e pericolosità che la condotta assume ai fini dell’esitazione della pretesa fiscale, e ciò traspare molto bene anche dai passi rilevanti della relazione illustrativa, che appunto utilizza la natura fraudolenta o delittuosa all’evidente scopo di qualificare la tipologia della condotta, non la funzionalità all’indagine da instaurarsi o meno (“La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza, come nel caso di contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’art. 22 d.l. n. 472/97…”). Del resto, l’indifferibilità della notifica dell’avviso in tal caso, se fosse davvero prevista come unico veicolo per la comunicazione ex art. 331 c.p.p., non si spiegherebbe, perché invece nulla avrebbe impedito al pubblico ufficiale dipendente dell’Agenzia che ravvisasse un reato, indipendentemente dalla notifica dell’avviso, di comunicare lo stesso alla Procura […]. D’altronde, il fatto che il pubblico ufficiale sia a conoscenza della circostanza per cui un altro pubblico ufficiale abbia in ipotesi già comunicato all’autorità penale il fatto, non lo esime dal compiere la denuncia cui l’ordinamento lo obbliga a meno che non abbia sicura contezza della completezza e dell’esattezza dell’altra denuncia […]». 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 2° e 3°, l. 212/2000, dovendo applicarsi al caso di specie il comma 3° (con esclusione delle sole sanzioni) e non anche il comma 2° (che comporta l’esclusione anche degli interessi di mora) della norma richiamata. Tale motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso principale che ha comportato il venir meno del credito relativo all’imposta, con la conseguenza che anche quelli per interessi e sanzioni non sono più dovuti. 8. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale, vanno rigettati il secondo, il sesto ed il settimo, mentre vanno dichiarati assorbiti i rimanenti tre, nonché l’unico motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche a regolare le sp