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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 27610/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBE:RTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato in ordine al reato previsto dall'art.74, commi 1-3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416-bis1 cod.pen., contestato al capo 44) dell'imputazione provvisoria, disponendo la contestuale remissione in libertà dell'indagata qualora non detenuto per altro titolo.

Il Tribunale ha premesso che all'indagato era stato contestato di essere il gestore di una piazza di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina sita in Caivano, stabilmente rifornita dal clan Ciccarelli-Sauto, in cambio dell'autorizzazione a gestire tale piazza nonché della protezione e vigilanza fornita dalla suddetta associazione di tipo camorristico, con l'aggravante prevista dall'art.74, comma 3, T.U. stup., per essere il numero degli associati superiore a dieci.

Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i gravi indizi ch colpevolezza sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia e sulla scorta di un'intercettazione ambientale captata in data 20/3/2017 e inerente a una conversazione intercorsa tra l'Esposito e i principali esponenti del suddetto gruppo camorristico; ha specificamente rilevato che tutti i collaboratori di giustizia aveva iddentificato l'Esposito come titolare di una piazza gestita autonomamente, unitamente ai congiunti, nRA--(fm, presso il bar "Moschino", sito in Caivano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.21. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto, in accoglimento della relativa deduzione difensiva, che difettassero nel caso di specie esigenze cautelari munite del requisito dell'attualità; ha evidenziato che la condotta partecipativa dell'Esposito poteva ritenersi accertata, al più tardi, fino al mese di settembre 2019 (epoca dell'arresto dei collaboratori di giustizia Lobascio e Cocci) dovendosi ritenere generiche le dichiarazioni che avevano riferito in ordine a una prosecuzione della condotta dopo tale epoca; ha quindi ritenuto di attribuire rilievo al dato rappresentato dal tempo trascorso dalla condotta, così come accertata sulla base del predetto compendio indiziario, evidenziando che - in assenza di elementi idonei a desumere la prosecuzione della condotta medesima - dovesse attribuirsi rilevanza, al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari, anche agli elementi rappresentati dall'assenza di precedenti penali specifici e dalla presenza di una stabile occupazione lavorativa e di una fonte lecita di reddito; ha altresì dedotto che non poteva attribuirsi rilevanza alla circostanza che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare e in sede di perquisizione domiciliare contestualmente disposta, il ricorrente fosse stato tratto in arresto nella flagranza della detenzione di una pistola con matricola abrasa e per ricettazione, trattandosi di reati aspecifici.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..

Ha dedotto che le piazze di spaccio gestite sotto l'egida del clan Sa.utto- Ciccarelli avevano continuato sicuramente a operare almeno sino al febbraio o marzo 2020; ha altresì rilevato che i collaboratori di giustizia Iuorio e Cocci avevano indicato con precisione i gestori delle piazze di spaccio anche in epoca successiva al loro arresto/ essendone stati informati tramite un telefono cellulare abusivamente detenuto in carcere; ha dedotto che i suddetti collaboratori di giustizia nonché i collaboratori Lobascio e Vasapollo avevano riferito che la piazza di [OSCURATO:PERSONA] era ancora operativa ed era attualmente gestita dal cognato [OSCURATO:PERSONA]; ha ulteriormente dedotto che l'attualità delle esigenze cautelari poteva anche essere desunta dall'avvenuto sequestro, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, di un'arma illegittimamente detenuta.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illogieità della motivazione del Tribunale del riesame nella parte in c:ui - data per accertata la sussistenza di un concordante compendio indiziario in ordine al reato previsto dall'art.74 del T.U. stup. - ha escluso l'attualità delle esigenze cautelari, in relazione al disposto dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen., in ragione dell'elemento rappresentato dal tempo trascorso dalla condotta accertata e fatta risalire, al più tardi, al mese di settembre del 2019, rilevando la genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e iLi relative _k_b_iqt prosecuzione della condotta medesima oltre tale data.3.

Va quindi premesso che, in considerazione della fattispecie contestata all'indagato - ovvero quella prevista dall'art.74 del T.U. stup. - viene in considerazione la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

A propria volta, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; dovendosi rilevare che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282766 - 02).

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più specificamente argomentato che, pur in presenza della suddetta presunzione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2022, Scozzafava, Rv. 281273 - 02).

Tale principio si riconnette a quello in base al quale, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup., la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in modo che risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Schiariti, Rv. 267160; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153).

4. Ciò premesso, il Tribunale ha dato atto che, sulla base del compendio indiziario valutato - e, specificamente, delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai collaboratori di giustizia - la condotta partecipativa ravvisabile in capo all'Esposito poteva dirsi concretamente accertata, al più tardi, sino al mese di settembre del 2019, epoca dell'arresto dei collaboratori Iuorio, Lobascio e Cocci; dando altresì atto che le dichiarazioni rese dagli stessi Iuorio e Cocci e relative a una prosecuzione della condotta partecipativa anche oltre la data del loro arresto erano da considerarsi generiche e non riscontrate da adeguati elementi esterni.

Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che i suddetti collaboratori Iuorio e Cocci avevano riferito di essere stati notiziati della situazione delle piazze di spaccio anche successivamente al loro arresto, tramite telefoni cellulari abusivamente introdotti in carcere; oltre a fare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vasapollo, che pure ha riferito di avere appreso della prosecuzione dell'attività della piazza di spaccio - dopo l'arresto subito nel 2016, successivamente al quale era rimasto ininterrottamente detenuto - da notizie apprese in carcere tramite un apparecchio telefonico.

Deve peraltro ritenersi corretta la conclusione del Tribunale in ordine alla non adeguatezza delle relative dichiarazioni a fondare, sul punto, un idoneo compendio indiziario; si verte infatti, atteso il tenore delle riportate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alla prosecuzione dell'attività anche dopo il loro arresto e sulla base di dichiarazioni ricevute da terzi, in una fattispecie di chiamata in reità operata de relato e in relazione alla quale, per poter assurgere la stessa al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, vi è la necessità del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez.

U, n. 45276 del 24/11/2003, Andreotti, Rv. 226090); rammentando che le disposizioni dettate dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di necessità dei riscontri esterni alla chiamata in reità o correità si applicano anche alla materia cautelare (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; in senso conforme, Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515).

Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non adeguata valenza indiziaria le predette dichiarazioni, attesa la mancata identificazione dei soggetti che hanno fornito le relative informazioni oltre che la carenza di adeguati riscontri esterni.

5. Peraltro, in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, deve ritenersi che il Tribunale nel valutare la rilevanza del tempo trascorso dalla comprovata partecipazione al sodalizio criminoso - non abbia operato una adeguata valutazione dell'elemento rappresentato dal ritrovamento, in sede di perquisizione operata al momento dell'esecuzione della misura, di un'arma illegittimamente detenuta (fatto per il quale all'indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere).

Difatti, pure in presenza della aspecificità della relativa condotta di detenzione rispetto alla fattispecie oggetto dell'imputazione provvisoria, deve ritenersi che tale ritrovamento sia idoneo a denotare un perdurante inserimento del ricorrente in un contesto criminale, elemento che viene quindi a rendere non adeguatamente completo il ragionamento seguito dal Tribunale e fondato sul compendio indiziarlo attinente alla collocazione temporale dell'attività svolta nel sodalizio criminoso.

6. Deve quindi concludersi per un annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, affinché provveda a una rinnovata valutazione del presupposto inerente la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBE:RTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato in ordine al reato previsto dall'art.74, commi 1-3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416-bis1 cod.pen., contestato al capo 44) dell'imputazione provvisoria, disponendo la contestuale remissione in libertà dell'indagata qualora non detenuto per altro titolo. Il Tribunale ha premesso che all'indagato era stato contestato di essere il gestore di una piazza di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina sita in Caivano, stabilmente rifornita dal clan Ciccarelli-Sauto, in cambio dell'autorizzazione a gestire tale piazza nonché della protezione e vigilanza fornita dalla suddetta associazione di tipo camorristico, con l'aggravante prevista dall'art.74, comma 3, T.U. stup., per essere il numero degli associati superiore a dieci. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i gravi indizi ch colpevolezza sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia e sulla scorta di un'intercettazione ambientale captata in data 20/3/2017 e inerente a una conversazione intercorsa tra l'Esposito e i principali esponenti del suddetto gruppo camorristico; ha specificamente rilevato che tutti i collaboratori di giustizia aveva iddentificato l'Esposito come titolare di una piazza gestita autonomamente, unitamente ai congiunti, nRA--(fm, presso il bar "Moschino", sito in Caivano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.21. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto, in accoglimento della relativa deduzione difensiva, che difettassero nel caso di specie esigenze cautelari munite del requisito dell'attualità; ha evidenziato che la condotta partecipativa dell'Esposito poteva ritenersi accertata, al più tardi, fino al mese di settembre 2019 (epoca dell'arresto dei collaboratori di giustizia Lobascio e Cocci) dovendosi ritenere generiche le dichiarazioni che avevano riferito in ordine a una prosecuzione della condotta dopo tale epoca; ha quindi ritenuto di attribuire rilievo al dato rappresentato dal tempo trascorso dalla condotta, così come accertata sulla base del predetto compendio indiziario, evidenziando che - in assenza di elementi idonei a desumere la prosecuzione della condotta medesima - dovesse attribuirsi rilevanza, al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari, anche agli elementi rappresentati dall'assenza di precedenti penali specifici e dalla presenza di una stabile occupazione lavorativa e di una fonte lecita di reddito; ha altresì dedotto che non poteva attribuirsi rilevanza alla circostanza che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare e in sede di perquisizione domiciliare contestualmente disposta, il ricorrente fosse stato tratto in arresto nella flagranza della detenzione di una pistola con matricola abrasa e per ricettazione, trattandosi di reati aspecifici. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che le piazze di spaccio gestite sotto l'egida del clan Sa.utto- Ciccarelli avevano continuato sicuramente a operare almeno sino al febbraio o marzo 2020; ha altresì rilevato che i collaboratori di giustizia Iuorio e Cocci avevano indicato con precisione i gestori delle piazze di spaccio anche in epoca successiva al loro arresto/ essendone stati informati tramite un telefono cellulare abusivamente detenuto in carcere; ha dedotto che i suddetti collaboratori di giustizia nonché i collaboratori Lobascio e Vasapollo avevano riferito che la piazza di [OSCURATO:PERSONA] era ancora operativa ed era attualmente gestita dal cognato [OSCURATO:PERSONA]; ha ulteriormente dedotto che l'attualità delle esigenze cautelari poteva anche essere desunta dall'avvenuto sequestro, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, di un'arma illegittimamente detenuta. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illogieità della motivazione del Tribunale del riesame nella parte in c:ui - data per accertata la sussistenza di un concordante compendio indiziario in ordine al reato previsto dall'art.74 del T.U. stup. - ha escluso l'attualità delle esigenze cautelari, in relazione al disposto dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen., in ragione dell'elemento rappresentato dal tempo trascorso dalla condotta accertata e fatta risalire, al più tardi, al mese di settembre del 2019, rilevando la genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e iLi relative _k_b_iqt prosecuzione della condotta medesima oltre tale data.3. Va quindi premesso che, in considerazione della fattispecie contestata all'indagato - ovvero quella prevista dall'art.74 del T.U. stup. - viene in considerazione la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». A propria volta, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; dovendosi rilevare che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282766 - 02). Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più specificamente argomentato che, pur in presenza della suddetta presunzione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2022, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Tale principio si riconnette a quello in base al quale, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup., la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in modo che risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Schiariti, Rv. 267160; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153). 4. Ciò premesso, il Tribunale ha dato atto che, sulla base del compendio indiziario valutato - e, specificamente, delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai collaboratori di giustizia - la condotta partecipativa ravvisabile in capo all'Esposito poteva dirsi concretamente accertata, al più tardi, sino al mese di settembre del 2019, epoca dell'arresto dei collaboratori Iuorio, Lobascio e Cocci; dando altresì atto che le dichiarazioni rese dagli stessi Iuorio e Cocci e relative a una prosecuzione della condotta partecipativa anche oltre la data del loro arresto erano da considerarsi generiche e non riscontrate da adeguati elementi esterni. Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che i suddetti collaboratori Iuorio e Cocci avevano riferito di essere stati notiziati della situazione delle piazze di spaccio anche successivamente al loro arresto, tramite telefoni cellulari abusivamente introdotti in carcere; oltre a fare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vasapollo, che pure ha riferito di avere appreso della prosecuzione dell'attività della piazza di spaccio - dopo l'arresto subito nel 2016, successivamente al quale era rimasto ininterrottamente detenuto - da notizie apprese in carcere tramite un apparecchio telefonico. Deve peraltro ritenersi corretta la conclusione del Tribunale in ordine alla non adeguatezza delle relative dichiarazioni a fondare, sul punto, un idoneo compendio indiziario; si verte infatti, atteso il tenore delle riportate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alla prosecuzione dell'attività anche dopo il loro arresto e sulla base di dichiarazioni ricevute da terzi, in una fattispecie di chiamata in reità operata de relato e in relazione alla quale, per poter assurgere la stessa al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, vi è la necessità del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 24/11/2003, Andreotti, Rv. 226090); rammentando che le disposizioni dettate dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di necessità dei riscontri esterni alla chiamata in reità o correità si applicano anche alla materia cautelare (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; in senso conforme, Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515). Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non adeguata valenza indiziaria le predette dichiarazioni, attesa la mancata identificazione dei soggetti che hanno fornito le relative informazioni oltre che la carenza di adeguati riscontri esterni. 5. Peraltro, in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, deve ritenersi che il Tribunale nel valutare la rilevanza del tempo trascorso dalla comprovata partecipazione al sodalizio criminoso - non abbia operato una adeguata valutazione dell'elemento rappresentato dal ritrovamento, in sede di perquisizione operata al momento dell'esecuzione della misura, di un'arma illegittimamente detenuta (fatto per il quale all'indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere). Difatti, pure in presenza della aspecificità della relativa condotta di detenzione rispetto alla fattispecie oggetto dell'imputazione provvisoria, deve ritenersi che tale ritrovamento sia idoneo a denotare un perdurante inserimento del ricorrente in un contesto criminale, elemento che viene quindi a rendere non adeguatamente completo il ragionamento seguito dal Tribunale e fondato sul compendio indiziarlo attinente alla collocazione temporale dell'attività svolta nel sodalizio criminoso. 6. Deve quindi concludersi per un annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, affinché provveda a una rinnovata valutazione del presupposto inerente la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp
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