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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 33302/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBIERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, in riforma del provvedimento impugnato, del Gip del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta del pubblico ministero di convalida della misura reale, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo della somma di euro 17.490,00.

1.1. Il Tribunale aveva concluso per la riforma del provvedimento del Gip osservando quanto segue.

Borsella era indagato in relazione ai delitti di furto consumati ai danni di alcuni esercizi commerciali nei mesi di maggio e giugno 2022.

Nel corso della perquisizione domiciliare disposta a suo carico, era stata rinvenuta la somma in questione.

La si era sottoposta a sequestro probatorio con verbale del 24 giugno 2022, integrato con decreto del 12 luglio 2022.

Il Tribunale del riesame, in un precedente procedimento cautelare, ne aveva disposto la restituzione con provvedimento del 24 gennaio 2023.

Il 26 gennaio 2023, il pubblico ministero, prima che la restituzione venisse operata, aveva sottoposto ad un nuovo vincolo la medesima somma, in questa occasione emanando un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, ipotizzando a carico del Borsella anche (oltre ai furti aggravati già contestati) il delitto di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen., l'autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 27 gennaio 2023, pur confermando il fumus degli ipotizzati reati (i furti e l'autoriciclaggio), aveva revocato il vincolo non ritenendo provato il nesso pertinenziale fra la somma in sequestro e i contestati reati.

Il Tribunale, invece, aveva accolto l'appello della pubblica accusa avverso tale provvedimento considerando che la somma rinvenuta in possesso al prevenuto era pertinente ai contestati reati posto che: - quanto ad euro 3.350, corrispondeva a quanto sottratto in contanti in occasione dei due ultimi furti, assai prossimi nel tempo al provvedimento di cautela reale; - quanto al residuo, e quindi ad euro 14.140, era compatibile con la già intervenuta vendita di altri beni facenti complessiva parte del compendio dei furti commessi dall'imputato e dai suoi complici ed era pertanto ricollegabile all'ulteriore delitto ipotizzato, ai sensi dell'art. 648 ter 1 cod. pen..

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla avvenuta reiterazione della misura reale.

La somma in questione, infatti, era già stata sottoposta a sequestro e, con provvedimento del 24 gennaio 2023, il medesimo Tribunale del riesame ne aveva ordinata la restituzione.

Il vincolo reale era stato reiterato solo aggiungendo, il pubblico ministero, ai reati contestati, quello di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen. (l'autoriciclaggio).

Il gip non aveva, però, convalidato la misura, affermando che, pur sussistendo il fumus del reato di autoriciclaggio, non vi era prova convincente che la somma costituisse il ricavato della vendita della refurtiva.

La difesa, infatti, aveva prodotto, a giustificazione del possesso della somma, della documentazione attestante la conclusione di un contratto di compravendita di un camper; la somma era poi detenuta dal solo Borsella in luogo diverso dal quale il medesimo, ed i suoi complici, avevano concentrato la merce sottratta.

In ogni caso il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre, come aveva fatto, un sequestro preventivo d'urgenza ma avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con il quale il Tribunale aveva restituito il denaro al prevenuto.

Si era così violato il precedente giudicato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alle ragioni del vincolo.

Con la citata, precedente, ordinanza, il Tribunale aveva ritenuto attendibile la documentazione prodotta dall'indagato al fine di giustificare la somma e per questa (e non per gli altri beni vincolati) aveva disposto il dissequestro.

Altrettanto aveva deciso il Gip dell'odierna convalida e non era emerso alcun elemento concreto da cui dedurre che la merce era stata venduta e che la somma vincolata ne fosse il ricavato.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'indagato non merita accoglimento.

1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e più di recente Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Del resto, è lo stesso art. 325 cod. proc. pen. a disporre che le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni di appello e di riesame di provvedimenti di cautela reale solo per violazione di legge.

2. Ciò premesso, la censura argomentata nel primo motivo di ricorso - sulla illegittimità di un nuovo vincolo reale sulla somma già oggetto di sequestro e restituita al prevenuto - è infondata, posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'annullamento del vincolo per il sequestro probal:orio non impedisce il sequestro preventivo dello stesso bene (e viceversa): - il sequestro preventivo di natura impeditiva, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio, annullato per difetto dei presupposti, in quanto diverse sono la natura e le finalità dei due istituti e la struttura dei relativi provvedimenti applicativi (Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Yulin, Rv. 284047); - di converso, è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto :l vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057).

Così che la restituzione della somma, il cui vincolo non era più necessario ai fini della prova dei reati contestati (in allora dei furti aggravati) non impediva che sulla stessa si disponesse il vincolo previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come nell'odierno caso di specie.

Non vi era, pertanto, alcuna lesione del giudicato cautelare sostanziale.

3. Le ulteriori censure - spese sia nel primo sia nel secondo motivo - sono inammissibili perché si sostanziano nel denunciare vizi di motivazione, laddove, peraltro, il Tribunale aveva congruamente (e non certo solo apparentemente) motivato, rilevando come, fermo il fumus degli ipotizzati reati (i furti già ascritti a cui si era aggiunto l'autoriciclaggio), parte della somma (per euro 3„350) corrispondesse al denaro sottratto in contanti in occasione dei due più recenti furti aggravati ed il resto costituisse, del tutto ragionevolmente, il ricavato della vendita di altra refurtiva.

Irrilevante era poi il fatto che la somma fosse custodita in luogo diverso da quello in cui erano stati rinvenuti gli altri beni sottratti, trattandosi di un bene, il denaro in contanti, per cui si adottano, comunemente, specifiche modalità di conservazione.

Né, in sede di legittimità, può riprendersi la verifica della ragione alternativa, invocata dall'indagato, in ordine al possesso della somma, trattandosi di questione attinente al mero fatto.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBIERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, in riforma del provvedimento impugnato, del Gip del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta del pubblico ministero di convalida della misura reale, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo della somma di euro 17.490,00. 1.1. Il Tribunale aveva concluso per la riforma del provvedimento del Gip osservando quanto segue. Borsella era indagato in relazione ai delitti di furto consumati ai danni di alcuni esercizi commerciali nei mesi di maggio e giugno 2022. Nel corso della perquisizione domiciliare disposta a suo carico, era stata rinvenuta la somma in questione. La si era sottoposta a sequestro probatorio con verbale del 24 giugno 2022, integrato con decreto del 12 luglio 2022. Il Tribunale del riesame, in un precedente procedimento cautelare, ne aveva disposto la restituzione con provvedimento del 24 gennaio 2023. Il 26 gennaio 2023, il pubblico ministero, prima che la restituzione venisse operata, aveva sottoposto ad un nuovo vincolo la medesima somma, in questa occasione emanando un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, ipotizzando a carico del Borsella anche (oltre ai furti aggravati già contestati) il delitto di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen., l'autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 27 gennaio 2023, pur confermando il fumus degli ipotizzati reati (i furti e l'autoriciclaggio), aveva revocato il vincolo non ritenendo provato il nesso pertinenziale fra la somma in sequestro e i contestati reati. Il Tribunale, invece, aveva accolto l'appello della pubblica accusa avverso tale provvedimento considerando che la somma rinvenuta in possesso al prevenuto era pertinente ai contestati reati posto che: - quanto ad euro 3.350, corrispondeva a quanto sottratto in contanti in occasione dei due ultimi furti, assai prossimi nel tempo al provvedimento di cautela reale; - quanto al residuo, e quindi ad euro 14.140, era compatibile con la già intervenuta vendita di altri beni facenti complessiva parte del compendio dei furti commessi dall'imputato e dai suoi complici ed era pertanto ricollegabile all'ulteriore delitto ipotizzato, ai sensi dell'art. 648 ter 1 cod. pen.. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla avvenuta reiterazione della misura reale. La somma in questione, infatti, era già stata sottoposta a sequestro e, con provvedimento del 24 gennaio 2023, il medesimo Tribunale del riesame ne aveva ordinata la restituzione. Il vincolo reale era stato reiterato solo aggiungendo, il pubblico ministero, ai reati contestati, quello di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen. (l'autoriciclaggio). Il gip non aveva, però, convalidato la misura, affermando che, pur sussistendo il fumus del reato di autoriciclaggio, non vi era prova convincente che la somma costituisse il ricavato della vendita della refurtiva. La difesa, infatti, aveva prodotto, a giustificazione del possesso della somma, della documentazione attestante la conclusione di un contratto di compravendita di un camper; la somma era poi detenuta dal solo Borsella in luogo diverso dal quale il medesimo, ed i suoi complici, avevano concentrato la merce sottratta. In ogni caso il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre, come aveva fatto, un sequestro preventivo d'urgenza ma avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con il quale il Tribunale aveva restituito il denaro al prevenuto. Si era così violato il precedente giudicato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alle ragioni del vincolo. Con la citata, precedente, ordinanza, il Tribunale aveva ritenuto attendibile la documentazione prodotta dall'indagato al fine di giustificare la somma e per questa (e non per gli altri beni vincolati) aveva disposto il dissequestro. Altrettanto aveva deciso il Gip dell'odierna convalida e non era emerso alcun elemento concreto da cui dedurre che la merce era stata venduta e che la somma vincolata ne fosse il ricavato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'indagato non merita accoglimento. 1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e più di recente Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Del resto, è lo stesso art. 325 cod. proc. pen. a disporre che le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni di appello e di riesame di provvedimenti di cautela reale solo per violazione di legge. 2. Ciò premesso, la censura argomentata nel primo motivo di ricorso - sulla illegittimità di un nuovo vincolo reale sulla somma già oggetto di sequestro e restituita al prevenuto - è infondata, posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'annullamento del vincolo per il sequestro probal:orio non impedisce il sequestro preventivo dello stesso bene (e viceversa): - il sequestro preventivo di natura impeditiva, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio, annullato per difetto dei presupposti, in quanto diverse sono la natura e le finalità dei due istituti e la struttura dei relativi provvedimenti applicativi (Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Yulin, Rv. 284047); - di converso, è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto :l vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). Così che la restituzione della somma, il cui vincolo non era più necessario ai fini della prova dei reati contestati (in allora dei furti aggravati) non impediva che sulla stessa si disponesse il vincolo previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come nell'odierno caso di specie. Non vi era, pertanto, alcuna lesione del giudicato cautelare sostanziale. 3. Le ulteriori censure - spese sia nel primo sia nel secondo motivo - sono inammissibili perché si sostanziano nel denunciare vizi di motivazione, laddove, peraltro, il Tribunale aveva congruamente (e non certo solo apparentemente) motivato, rilevando come, fermo il fumus degli ipotizzati reati (i furti già ascritti a cui si era aggiunto l'autoriciclaggio), parte della somma (per euro 3„350) corrispondesse al denaro sottratto in contanti in occasione dei due più recenti furti aggravati ed il resto costituisse, del tutto ragionevolmente, il ricavato della vendita di altra refurtiva. Irrilevante era poi il fatto che la somma fosse custodita in luogo diverso da quello in cui erano stati rinvenuti gli altri beni sottratti, trattandosi di un bene, il denaro in contanti, per cui si adottano, comunemente, specifiche modalità di conservazione. Né, in sede di legittimità, può riprendersi la verifica della ragione alternativa, invocata dall'indagato, in ordine al possesso della somma, trattandosi di questione attinente al mero fatto. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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