CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona dei Ministri pro tempore,rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3602/2021depositata il 18/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudicedel lavoro, esponendo che in data 19 giugno 2012, quando era dipendentedel Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), avendo rispostoall’interpello pubblicato il 5 giugno 2012 dallo stesso MEF perNumero registro generale 9204/2022Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 17142/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’aggiornamento delle posizioni vacanti di livello dirigenziale generale, erastato designato componente del collegio sindacale dell’[OSCURATO:PERSONA] con atto che,dopo la sottoscrizione del Ministro dell’economia, era stato trasmesso alMinistro del lavoro per la nomina, firmata il 10 agosto 2012.Nelle more del procedimento, l’art. 4, comma 3, del d.l. 27 giugno 2012,n. 87 ‒ decaduto per mancata conversione, ma i cui effetti sono stati fattisalvi dall’art. 1 della legge 7 agosto 2012, di conversione del d.l. 6 luglio2012, n. 95 ‒ ha trasformato quello di componente del collegio sindacaledell’[OSCURATO:PERSONA] da posto di livello dirigenziale generale a posto di livellodirigenziale non generale, facendo tuttavia salve le procedure finalizzatealla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla data dientrata in vigore del decreto-legge (il testo dell’art. 4, comma 3, è statoriprodotto nell’art. 23-quinquies del d.l. n. 95 del 2012).A seguito dell’entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, è statoemanato in data 13 novembre 2012 un nuovo decreto interministerialeche ha confermato la nomina del [OSCURATO:PERSONA] a componente del collegio deisindaci [OSCURATO:PERSONA], richiamando espressamente l’art. 23-quinquies citato.[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia lamentato che, dalla data di firma del contratto finoal pensionamento, è stato inquadrato e retribuito come dirigente diseconda fascia.2. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e condannato il Ministerodell’economia e delle finanze e l’[OSCURATO:PERSONA] in via solidale al pagamento infavore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 186.101,00.3. Con sentenza n. 3602/2021 pubblicata il 18 ottobre 2021, la Corted’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dai due Ministeri avversola decisione di primo grado, confermandone le statuizioni.4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrono il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e dellefinanze con unico ricorso affidato a due motivi.Numero registro generale 9204/2022Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 17142/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA], giàcontumace in secondo grado, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del2012.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.I due motivi meritano, in ragione della loro intima connessione, di esseretrattati congiuntamente e sono entrambi infondati.2. La successione degli eventi descritta in narrativa non è contestata,sicché si tratta soltanto di verificare se sia corretta l’interpretazione fornitadalla Corte territoriale dell’inciso contenuto nell’art. 4, comma 3, del d.l. n.87 del 2012 e poi nell’art. 23-quinquies, comma 3, quinto periodo, del d.l.n. 95 del 2012, là dove – a fronte della trasformazione degli otto posti dilivello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruoloistituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze trasformati in postidi livello dirigenziale non generale ai sensi del secondo periodo dellostesso comma 3 – prevede: «[s]ono fatte comunque salve le procedurefinalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviatealla medesima data».L’interrogativo al quale il Collegio è chiamato a rispondere è se la data diavvio di tali procedure debba essere fatta coincidere con la pubblicazionedei posti vacanti (come affermato dalle due corti di merito) o con ladesignazione del prescelto (come preteso dai Ministeri ricorrenti) o ancoracon una diversa data.3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la ricostruzione offerta dalla Corte territoriale.Numero registro generale 9204/2022Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 17142/2026Data pubblicazione 31/05/2026Prevede l’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, per ilconferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, vale a direquelli da conferire agli appartenenti al ruolo della dirigenza,«[l]'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione diapposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti difunzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri discelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta».Qualunque sia la qualificazione che si voglia offrire di tale procedura(concorsuale o meno), è evidente che essa ha inizio e deve dirsi pertantoavviata nel momento in cui l’intenzione di ricoprire gli incarichi è resa notaalla platea dei potenziali interessati.È già infatti in tale momento che comincia a maturare l’interesse deidestinatari dell’avviso alla manifestazione di disponibilità, sotto forma diponderazione circa l’appetibilità dell’incarico, l’idoneità a ricoprirlo, lescelte lavorative e personali da compiere in funzione di un suo eventualeconferimento.Ciò non implica che tale interesse meriti tutela anche in presenza dilegittimi mutamenti organizzativi, rientrando anzi nel potere-doveredell’Amministrazione di arrestare le procedure di assegnazione dei posti odi conferimento degli incarichi, ove ciò sia conforme al principio di buonandamento di cui all’art. 97 Cost. ( cfr. Cass. S.U. 2/10/2012 n. 16728 e,fra le tante, Cass. Sez. Lav. 7/5/2025 n. 11942).Qualora però vi sia una norma come quella in esame, che espressamentedichiara di voler «far salve» le procedure già avviate, essa non può chemirare a tutelare tale interesse e dunque far coincidere con il suo sorgereil momento iniziale del procedimento di assegnazione.Deve dirsi pertanto conforme a diritto la decisione della Corte di merito, laquale, sulla base dell’interpretazione qui condivisa e rigettando l’appellodelle Amministrazioni, ha confermato la pronuncia di condanna emessa inprimo grado in favore del [OSCURATO:PERSONA] per le differenze retributive tra quantoNumero registro generale 9204/2022Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 17142/2026Data pubblicazione 31/05/2026da lui percepito come dirigente di seconda fascia e quanto spettante aidirigenti di prima fascia.4. Il rigetto del primo motivo priva di rilevanza il secondo, con cui leAmministrazioni ricorrenti hanno osservato che solo in forzadell’interpretazione da loro propugnata – ma qui disattesa – può dirsicorretto il trattamento retributivo dell’odierno controricorrente,riconoscendo che «[l]e differenze stipendiali subite dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per ildiverso classamento, secondo quanto sostenuto dal giudice di secondecure, non sono smentite dalle Amministrazioni ricorrenti, data lacorrettezza del classamento a cui quel trattamento economico che ilsoggetto ha ricevuto» (pag. 11 del ricorso).Venuta meno la correttezza di quel classamento, emerge la spettanzadelle differenze stipendiali.Né rileva il fatto che in favore del [OSCURATO:PERSONA], quale componente del collegiosindacale dell’[OSCURATO:PERSONA], sia stata corrisposta un’indennità aggiuntiva volta aparificare la sua posizione a quella dei dirigenti di seconda fascia dell’Inaile che ciò abbia comportato una migliore remunerazione rispetto a quellagoduta da altri dirigenti di seconda fascia del MEF.Come esattamente osservato dalla Corte territoriale, la pretesa fattavalere dal [OSCURATO:PERSONA] non è fondata su una lamentata disparità di trattamentorispetto ad altri dirigenti di seconda fascia, bensì sulla mancatacorresponsione della differenza stipendiale rispetto ai dirigenti di primafascia, differenza che non è negata dalle Amministrazioni ricorrenti.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euroNumero registro generale 9204/2022Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 17142/2026Data pubblicazione 31/05/20266.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]