CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 09109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9109/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25841/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/06/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale assunta * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Messina in sede diopposizione ha confermato la dichiarazione di non estinzione della pena irrogata a ** a seguito di una valutazione negativa del periodo di affidamento in prova conespiazione della pena in regime carcerario.In particolare il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il periodo di espiazione dellapena durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale non avesse avuto esitopositivo per l intervenuta condanna per il delitto di uccisione di animali commesso in corso diesecuzione pur limitando tale valutazione al solo periodo di pena intercorso tra l iniziodell affidamento e la consumazione del reato.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione * *con rituale ministero difensivo sviluppando due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 47 legge26 luglio 1975 n. 354 * pen. nonché art. 27 * con relativo vizio motivazionale etravisamento dei fatti per aver il Tribunale di sorveglianza erroneamente considerato ilperiodo di affidamento in prova in maniera frazionata anziché globale evidenziando unepisodio sub iudice senza considerare l intervenuto reinserimento sociale del condannato –settantenne invalido come da relazione positiva dell *2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 656comma 9 bis cod. proc. pen. nonché art. 27 * e relativo vizio motivazionale per aver ilTribunale di sorveglianza omesso di provvedere sulla domanda di prosecuzione del periododi affidamento in prova e di detenzione domiciliare.Con successiva memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generalesi sono ribadite le ragioni alla base dei motivi di ricorso e si è dato atto che la magistratura disorveglianza ha disposto con provvedimento del 15 luglio 2025 allegato l esecuzione dellapena presso il domicilio ex art. 1 legge n. 199 del 2010 in favore del ricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti sotto precisati.2. * al primo motivo il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerarel intero periodo in assenza di revoca del beneficio ai fini della valutazione globaledell intervenuto reinserimento sociale.Infatti la valutazione dell esito negativo dell affidamento in prova al servizio sociale sidifferenzia dalla revoca dell affidamento in prova previsto dall art. 47 dell ordinamentopenitenziario che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazioneperché se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli specificiepisodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova quando sitratti di stabilirne l esito occorre procedere ad una valutazione globale dell intero periodo perdecidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato * 1 n. 30525 del30/06/2010 * 248376 .* alla stregua di tale principio l ordinanza impugnata non appare esauriente dallato motivazionale considerato che nella dovuta prospettiva di valutazione globalel episodio delittuoso addebitato al tempo ancora sub iudice non risulta autonomamentevalutato nella sua concreta dimensione colpevole attribuibilità ed offensività ove un fattotrasgressivo integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile ilTribunale di sorveglianza deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua realeascrivibilità al condannato sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice alpregresso espletamento della prova e conseguentemente la sua concreta incidenza sulgiudizio di recupero sociale * U n. 10530 del 27/02/2002 * 220877 anche alla lucedelle difese dell interessato.Né l episodio stesso risulta adeguatamente rapportato al complessivo andamento dellamisura alternativa svolta e conclusa la cui revoca in corso di esperimento prospettata per lastessa causa era stata peraltro negata3. * al secondo motivo si rileva una carenza d interesse sopravvenuta rispetto allasuccessivamente intervenuta misura di cui all art. 1 della legge n. 199 del 2010 el assorbimento della domanda di prosecuzione del periodo di affidamento in prova conl accoglimento del primo motivo.4. * considerazioni precedenti deriva l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata al Tribunale di sorveglianza di *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9109/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 25841/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/06/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale assunta * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Messina in sede diopposizione ha confermato la dichiarazione di non estinzione della pena irrogata a ** a seguito di una valutazione negativa del periodo di affidamento in prova conespiazione della pena in regime carcerario.In particolare il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il periodo di espiazione dellapena durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale non avesse avuto esitopositivo per l intervenuta condanna per il delitto di uccisione di animali commesso in corso diesecuzione pur limitando tale valutazione al solo periodo di pena intercorso tra l iniziodell affidamento e la consumazione del reato.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione * *con rituale ministero difensivo sviluppando due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 47 legge26 luglio 1975 n. 354 * pen. nonché art. 27 * con relativo vizio motivazionale etravisamento dei fatti per aver il Tribunale di sorveglianza erroneamente considerato ilperiodo di affidamento in prova in maniera frazionata anziché globale evidenziando unepisodio sub iudice senza considerare l intervenuto reinserimento sociale del condannato –settantenne invalido come da relazione positiva dell *2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 656comma 9 bis cod. proc. pen. nonché art. 27 * e relativo vizio motivazionale per aver ilTribunale di sorveglianza omesso di provvedere sulla domanda di prosecuzione del periododi affidamento in prova e di detenzione domiciliare.Con successiva memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generalesi sono ribadite le ragioni alla base dei motivi di ricorso e si è dato atto che la magistratura disorveglianza ha disposto con provvedimento del 15 luglio 2025 allegato l esecuzione dellapena presso il domicilio ex art. 1 legge n. 199 del 2010 in favore del ricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti sotto precisati.2. * al primo motivo il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerarel intero periodo in assenza di revoca del beneficio ai fini della valutazione globaledell intervenuto reinserimento sociale.Infatti la valutazione dell esito negativo dell affidamento in prova al servizio sociale sidifferenzia dalla revoca dell affidamento in prova previsto dall art. 47 dell ordinamentopenitenziario che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazioneperché se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli specificiepisodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova quando sitratti di stabilirne l esito occorre procedere ad una valutazione globale dell intero periodo perdecidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato * 1 n. 30525 del30/06/2010 * 248376 .* alla stregua di tale principio l ordinanza impugnata non appare esauriente dallato motivazionale considerato che nella dovuta prospettiva di valutazione globalel episodio delittuoso addebitato al tempo ancora sub iudice non risulta autonomamentevalutato nella sua concreta dimensione colpevole attribuibilità ed offensività ove un fattotrasgressivo integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile ilTribunale di sorveglianza deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua realeascrivibilità al condannato sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice alpregresso espletamento della prova e conseguentemente la sua concreta incidenza sulgiudizio di recupero sociale * U n. 10530 del 27/02/2002 * 220877 anche alla lucedelle difese dell interessato.Né l episodio stesso risulta adeguatamente rapportato al complessivo andamento dellamisura alternativa svolta e conclusa la cui revoca in corso di esperimento prospettata per lastessa causa era stata peraltro negata3. * al secondo motivo si rileva una carenza d interesse sopravvenuta rispetto allasuccessivamente intervenuta misura di cui all art. 1 della legge n. 199 del 2010 el assorbimento della domanda di prosecuzione del periodo di affidamento in prova conl accoglimento del primo motivo.4. * considerazioni precedenti deriva l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata al Tribunale di sorveglianza di * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *