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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09909/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza del Tribunale di Agrigento il 13/06/2019, all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Favara nelle date del 03/12/2014 e del 05/12/2014.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che consentivano la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che non poteva ritenersi corroborato dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo conformemente alle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri della Tenenza di Favara, alle ore 1.10 del 03/12/2014 e alle ore 2.15 e 3.30 del 05/12/2014, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Si muovevano, del resto, nella stessa direzione probatoria le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla moglie del ricorrente, che riferiva ai militari favaresi che il marito era assente da casa da "circa tre giorni".

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9mndro [OSCURATO:PERSONA] le Bri ptly-tsLy1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza del Tribunale di Agrigento il 13/06/2019, all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Favara nelle date del 03/12/2014 e del 05/12/2014. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che consentivano la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che non poteva ritenersi corroborato dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo conformemente alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri della Tenenza di Favara, alle ore 1.10 del 03/12/2014 e alle ore 2.15 e 3.30 del 05/12/2014, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Si muovevano, del resto, nella stessa direzione probatoria le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla moglie del ricorrente, che riferiva ai militari favaresi che il marito era assente da casa da "circa tre giorni". Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9mndro [OSCURATO:PERSONA] le Bri ptly-tsLy1
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