CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova del delitto presupposto, è inammissibile, atteso che, a fronte della motivazione del Tribunale di Bologna che aveva affermato la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche - segnatamente: «la grande quantità di beni, molti dei quali tra l'altro muniti di codici identificativi e, quindi riconducibili, a persone estranee agli imputati, che fa fondatamente ritenere che trattasi di beni compendio di furti e, comunque, di attività delittuose», a fronte anche del fatto che gli imputati «non dispone[vano] di attività lavorative che potessero loro permettere il legittimo acquisto di beni in tali quantità e di così consistente valore» -, come è consentito anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01), l'imputato, con il proprio motivo di appello, aveva omesso di confrontarsi con tale motivazione, sicché lo stesso motivo risultava aspecifico e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 20