CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28137/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat o e difeso da ll’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 303/2020 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il giorno 22 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] contestò dinanzi al Giudice di pace di Eboli una cartella di pagamento per sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle norme del codice della strada relativa ad un ruolo del 2011, che si asseriva notificatagli il 9dicembre 2011, ma che egli negava essergli mai stata notificata. Espose di essere venuto a conoscenza di tale cartella solo il 3 febbraio 2017,a seguito di richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che gli aveva consegnato un estratto di ruolo. Domandò la declaratoria di nullità della cartella eccependo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale del credito. Nella contumacia dell’agente della riscossione, il G iudice di pace dichiarò la domanda “inammissibile e improcedibile”. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al Tribunale di Salerno e ribadì la domanda di declaratoria di nullità della cartella di pagamento contenuta nell’impugnato estratto di ruolo perché mai notificata; ripropose l’eccezione di prescrizione. Si costituì l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo di privata difesa; depositò prova dell’avvenuta notifica della cartella in data 6 dicembre 2011 e resisté all’impugnazione. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 303/2020, ha rigettato l’appello sulla base dei seguenti rilievi: I-la domanda, pur prospettata come opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., andava rettamente qualificata come azione di accertamento negativo del credito, in assenza di atti esecutivi compiuti dall’amministrazione, ed era inammissibile per difetto di interesse, condizione dell’azione non configurabile in difetto di obiettiva incertezza e in mancanza di una procedura esecutiva attivata dalla pubblica amministrazione per il recupero del credito portato dalla cartella esattoriale; C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. II- l a mancanza di interesse precl udeva , inoltre , l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, non essendo tale impugnazione l’unico strumento a disposizione della parte per eliminare la pretesa impositiva della pubblica amministrazione, a cui l’appellante avrebbe potuto rivolgersi direttamente chiedendo il c.d. “ sgravio ” , ovverosia l’eliminazione del credito in via di autotutela (è citata la pronuncia di questa Corte n.20618/2016); III-l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, sarebbe ammissibile , a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente al ruolo, solo se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in prec e denza di quella cartella per un vizio di notifica, ovverosia solo in funzione recuperatoria, posto che altrimenti si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tuttii casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza della sua esistenza (è citata la pronuncia di questa Corte n. 22946/2016); IV- n el caso di specie, era provato che la cartella era stata regolarmentenotificata il 6 dicembre 2011 ; dunque, non si poneva il problema di consentire il recupero della tutela avverso una cartella invalidamente notificata o non notificata; V- inoltre, non sarebbe consentito far valere fatti estintivi del credito successivi al la formazione del titolo (in particolare , la prescrizione) conazione di mero accertamento negativo, poiché, in tal caso, l’unico strumento a disposizione del debitore sarebbe l’opposizione all’esecuzione, laquale postulerebbe, peraltro, l’iniziativa esecutiva dell’amministrazionein forza di un credito prescritto , nella specie mancante. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Non svolge difese l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente , va rilevato che la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] è stata effettuata presso il difensore del libero Foro che si era già costituit o in appello e non già presso l’Avvocatura G enerale dello Stato né presso la sede legale o all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia, come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte per l’ipotesi in cui la notifica sia da essa ricevuta quale successore ex legedell’agente della riscossione già parte in causa (Cass.,Sez. Un., 23/02/2021, n. 4845) . Peraltro,la circostanza che l’Agenzia fosse già costituita in appello con difensore privato esclude il vizio della notifica per le stesse ragioni per le quali, nellafattispecie sopra delineata , esaminata dalle Sezioni Unite, va individuato nell’Agenzia stessa – e non già nell’Avvocatura Generale dello Stato –il soggetto legittimato a ricevere la notificazione. Al riguardo vale il rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n.30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] da parte dell’Avvocatura dello Stato –anche nei casi in cu i quest’ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione – non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933. C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale (Cass.08/06/2021, n. 15911, cit.). 2. Possono essere delibati , dunque, i motivi del ricorso per cassazione. 2.1.Il primo motivo ( « v iolazione e f alsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , inrelazione all’art.360 n.3, 4, 5 c.p.c.») censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla sollevata eccezionedi prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, relativa a sanzioni pe r violazioni del codice della strada commessenel 2009, presuntivamente notificata in data 9 dicembre 2011, e cioè sei anni prima della richiesta effettuata con l’estrattodi ruolo impugnato. Il ricorrente, nel riproporre siffatta eccezione, sostiene che la prescrizioneavrebbe durata quinquennale (viene citata la sentenza n. 23397/2016delle Sezioni Unite di questa Corte). 2.2.Il secondo motivo («violazionee falsa applicazione dell’art.615 c.p.c. in ordine all’ammissibilità della domanda proposta, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.») critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che non sarebbe consentito far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) con azione di mero accertamento negativo, in quanto deducibili solo con l’opposizione all’esecuzione ove vi sia stata l’iniziativa esecutiva della pubblica amministrazione. Il ricorrente evidenzia che, al contrario, egli aveva appunto adottato proprio il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, quale rimedio esperibile, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (è citata Cass.,Sez. Un., n.22080 del 2017), propr io per C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla definitività dell’accertamento della violazione amministrativa, come la prescrizione. 3. I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi , sono inammissibili. Il giudice del merito, dopo avere esercitato il proprio potere di qualificazione dell’azione esercitata in giudizio dal ricorrente , l’ha ritenuta inammissibile facendo applicazione del principio – affermato da questa Corte con orientamento consolidato – secondo cui l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. “ sgravio” ( Cass. 10/11 / 2016, n. 22946 ; Cass.07/03/2019, n. 6723). Inoltre, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperarela tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7353). Per un verso, dunque, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione , la quale è stata assorbita nella statuizione preliminare di inammissibilitàdella domanda. C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Per altro verso, la preclusione a lla possibilità di far valere fatti estintivi del credito successivi al la formazione del titolo, trova fondamento nella pregiudiziale qualificazione dell’azione esperita in giudizio come azione di accertamentonegativo del credito medesimo, con la quale possonofarsi valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi (oltre allamancanza originaria di fa t ti co stitutivi ) del diritto vantato dal creditore in sede cognitiva ma non fatti estintivi verificatisi in sede esecutiva, deducibili, invece, attraverso il diverso rimedio dell’opposizione all’esecuzione. Il ricorrente sostiene che proprio tale rimedio egli aveva inteso esercitare,sicché l’eccezione di prescrizione sarebbe stata ritualmente sollevata. Questa deduzione si infrange, però , sulla diversa qualificazione della domanda operata dal giudice del merito, il quale, movendo dal decisivo rilievo in ordine al riscontrato difetto di qualsivoglia iniziativa esecutiva del creditore, ha escluso che fosse configurabile, nel caso di specie, un rimedio oppositivo e ha ritenuto che fosse stata invece esercitata un’azione di accertamento negativodel credito. D’altra parte, ove si ritenesse –peraltro, indebitamente violando le prerogative del giudice di merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103) –che il rimedio esperito dal Facendafosse qualificabile come opposizione ex art.615 c.p.c. , il ricorso per cassazione (notificato il 24 ottobre 2020 dopo che la sentenza impugnata era stata depositata il 22 gennaio precedente) dovrebbe allora reputarsi inammissibile per essere stato proposto in violazione del termine “lungo”di cui all’art.327 c.p.c.. Alle opposizioni esecutive, infatti, diversamente che all’azione di accertamento negativo, non si applica l’istituto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale(ex plurimis, da ultimo, Cass.06/09/2022, n. 26210; Cass. 20/01 / 2 023, n. 1860) , sicché, pur tenendo conto della speciale sospensione di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020)disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge C.C. 19.12.2022 N. R.G.28137/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. n. 18del 2020, conv . nella legge n.27 del 2020 , come modificato dal decreto-legge n. 23 del 2020, conv . nella legge n. 40 del 2020 ( cd. “sospensione Covid”), il termine semestrale per impugnare non sarebbe stato rispettato. 4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 5. N on vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensio dell’intimataAgenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. 6.In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren