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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04433/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al 13-1,1A1I 2r trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Benevento che, in data , aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata truffa; -rilevato che il primo motivo che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera in forma generica rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impugnata richiamato (pag. 3) a sostegno della reiezione della richiesta i plurimi precedenti della stessa indole che militano a carico dell'imputato e che integrano l'abitualità ostativa secondo le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità; -considerato che il secondo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello (pag. 4) richiamato a fondamento del rigetto la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti a suo carico, nonché le modalità della condotta espressive di particolare intensità del dolo, esprimendo un giudizio non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentato; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al 13-1,1A1I 2r trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Benevento che, in data , aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata truffa; -rilevato che il primo motivo che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera in forma generica rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impugnata richiamato (pag. 3) a sostegno della reiezione della richiesta i plurimi precedenti della stessa indole che militano a carico dell'imputato e che integrano l'abitualità ostativa secondo le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità; -considerato che il secondo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello (pag. 4) richiamato a fondamento del rigetto la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti a suo carico, nonché le modalità della condotta espressive di particolare intensità del dolo, esprimendo un giudizio non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentato; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04433/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris