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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04296/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta l’omessa della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p., non è più proponibile in questa sede in quanto, avendo l’imputato rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena, detta rinuncia ha investito anche le doglianze relative alla concessione delle circostanze attenuanti (come correttamente rilevato in sentenza, pag.3), sicché tale argomento non può più esser riprodotto in sede di legittimità (Sez. 3, n.19866 del 04/02/2025). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta l’omessa della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p., non è più proponibile in questa sede in quanto, avendo l’imputato rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena, detta rinuncia ha investito anche le doglianze relative alla concessione delle circostanze attenuanti (come correttamente rilevato in sentenza, pag.3), sicché tale argomento non può più esser riprodotto in sede di legittimità (Sez. 3, n.19866 del 04/02/2025). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 04296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris