CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente e congiuntamente in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di p.e.c. - ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24.[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato inTaranto, alla via Plinio, n. 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtùdi procura speciale allegata in calce al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresentato e difeso in virtùdi procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma,alla piazza Cola di Rienzo, n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato inTaranto, alla via Minniti, n. 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] J. Zilioche ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura specialeallegata in calce a ciascun controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, allapiazza Prati degli Strozzi, n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026INTIMATORENNA GIUSEPPE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – DELL'[OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - SI-[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PALAZZOINTIMATIavverso la sentenza n. 398 dei 13/20.11.2020 della Corte d'appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto.Udita la relazione nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto del 21.1.2008 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (di seguito solo “Ita-casa”) e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unicodella “[OSCURATO:PERSONA]”, citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Tarantoil Comune di [OSCURATO:PERSONA], l'architetto [OSCURATO:PERSONA], l'ingegner EligioMutinati, l'architetto [OSCURATO:PERSONA]Anno nonché [OSCURATO:PERSONA], VitantonioDell'Erba, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Esponevano (cfr. ricorso Comune, pag. 3)che in data 6.7.2001 il dirigente dell'U.T.C. di [OSCURATO:PERSONA], l'architetto [OSCURATO:PERSONA], aveva rilasciato alla “Italia Costruzioni” s.r.l. – cui era suben-Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026trata la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. – la concessione edilizia n. 315/2001 per laData pubblicazione 13/05/2026“ristrutturazione e sopraelevazione parziale” di un fabbricato dismesso e in pre-cedenza destinato a stabilimento vinicolo;che la concessione edilizia era stata accordata sulla scorta del progetto pre-sentato il 24.5.2001, “ove era previsto espressamente il riempimento delle an-tiche cisterne vinarie presenti nel seminterrato e la loro trasformazione in ter-rapieno, con riduzione di mc. 1631 di volumetria rispetto al precedente pro-getto”.Esponevano altresì (cfr. ricorso Comune, pag. 3)che successivamente il dirigente, ingegner [OSCURATO:PERSONA], dell'U.T.C. di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato impulso, previa comunicazione alla “[OSCURATO:PERSONA]” con notadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], al procedimento di annullamento d'ufficio della concessione edi-lizia n. 315/2001, siccome il progetto era stato erroneamente assentito dal Co-mune sulla scorta degli indici delle zone “C” previsti dall'art. 15 delle N.T.A. delP.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA];che la concessione era stata annullata con determina dirigenziale n. 2357 del27.3.2002.Esponevano infine (cfr. ricorso Comune, pag. 3)che nondimeno la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dato avvio al cantiere e inizio ai lavori edaveva atteso alla stipulazione dei contratti preliminari di compravendita.Chiedevano quindi, previo accertamento delle rispettive responsabilità, lacondanna in solido dei convenuti al pagamento in favore di essi attori “dellasomma di € 2.931.000,00, per tutti i danni patiti (…) per la mancata utilizzazionedella volumetria realizzabile di mc 6.075 (…), oltre il danno all'immagine, ildanno esistenziale e il danno da perdita di chance”, oltre interessi e rivalutazione(cfr. ricorso Comune, pag. 4).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/20262. Si costituivano il Comune di [OSCURATO:PERSONA], l'architetto [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] e l'architetto [OSCURATO:PERSONA]Anno.Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.3. Con ordinanza n. 6594/2011 le Sezioni Unite di questa Corte dichiaravanola giurisdizione del giudice ordinario.4. Con sentenza n. 3594 del 23.11.2015 - a seguito della riassunzione - ilTribunale di Taranto dichiarava il difetto di legittimazione attiva, peraltro, diAntonio [OSCURATO:PERSONA]; condannava in solido il Comune di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno non patrimoniale cagio-nato alla società attrice, liquidato in euro 60.000,00, oltre interessi legali dal dìdella domanda; condannava in solido il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeDe Bellis a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla società attrice, liquidatoin euro 473.135,29, oltre interessi legali dal 6.7.2001.5. Proponevano separati appelli il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Anno; proponeva appello incidentale con riferimentoal quantum delle spese di lite liquidate in suo favore.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]”; del pari proponeva appello incidentale.Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].6. Riuniti gli appelli, con sentenza n. 398 dei 13/20.11.2020 la Corte di Lecce,Sezione distaccata di Taranto, rigettava i gravami tutti hinc et inde esperiti,confermava integralmente la statuizione di prime cure, dando atto tuttavia cheil Comune di [OSCURATO:PERSONA], successivamente al primo dictum, aveva provve-duto al versamento alla “[OSCURATO:PERSONA]” della somma di euro 34.647,12, da detrarreNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026dall'importo complessivamente dovuto, e compensava tra le parti costituite leData pubblicazione 13/05/2026spese di lite.Reputava la Corte di Taranto che il Tribunale aveva “statuito correttamenteed in modo assolutamente equilibrato sulle contrapposte istanze ed eccezioniformulate da tutte le parti in causa” (così sentenza d'appello, pag. 7).Reputava in particolare che il Tribunale aveva in maniera in toto condivisibiledato conto delle seguenti circostanze (cfr. sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).Ovvero che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5356/2006 passata in giu-dicato, aveva, da un lato, acclarato l'illegittimità della concessione edilizia n.315 del 6.7.2001 ed aveva, dall'altro, acclarato la legittimità del suo annulla-mento d'ufficio disposto con determina n. 2347 del 27.3.2002 dell'ingegner Mu-tinati, subentrato all'architetto [OSCURATO:PERSONA] nell'incarico di dirigente dell'U.T.C. diMartina Franca.Ovvero che la “[OSCURATO:PERSONA]”, ai fini del rilascio della concessione edilizia ed inragione della concessione edilizia rilasciatale, aveva provveduto al versamentodi euro 34.647,12 per oneri di urbanizzazione, aveva sopportato costi per laredazione del piano di sicurezza (euro 774,69), per la redazione della relazionegeologica (euro 2.266,73), per l'approvazione del progetto (euro 1.045,00) eper la redazione dell'atto di asservimento a parcheggio (euro 619,75) ed avevacorrisposto, ai fini della stipula dei primi preliminari di compravendita “sullacarta”, provvigioni (euro 2.582,00) all'agenzia immobiliare incaricata.Ovvero che la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva intrapreso le opere preliminari di riempimentodelle preesistenti cisterne con realizzazione del terrapieno in calcestruzzo.Ovvero che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva né sospeso la concessioneedilizia né sollecitato la “[OSCURATO:PERSONA]” a non dar ulteriore seguito ai lavori; e cheunicamente in data 28.12.2001 l'ingegner Mutinati aveva avvisato la “[OSCURATO:PERSONA]”Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026che era in corso la “verifica dell'effettiva destinazione urbanistica dell'area og-getto di concessione edilizia, avendo rilevato una discrasia tra le tavv. 5bis e6bis allegate al P.R.G.”; che ciò nondimeno in data 8.1.2002 era stato autoriz-zato il rilascio del “verbale di linee e quote”, “atto propedeutico e necessario perprocedere all'edificazione fuori quota del terreno” (così sentenza d'appello, pag.Reputava altresì – la Corte – che non era atto a determinare la cessazionedella materia del contendere il rimborso, cui in data 18.11.2016 il Comune avevafatto luogo, dell'importo (euro 34.647,12) degli oneri concessori (cfr. sentenzad'appello, pag. 9).Reputava inoltre che destituita di fondamento era l'eccezione di prescrizionesollevata e riproposta in grado d'appello e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] edall'ingegner Mutinati (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).Reputava in particolare, dapprima, che correttamente il Tribunale aveva rite-nuto che il dies a quo della prescrizione si identificasse con la sentenza con cuiil Consiglio di Stato aveva accertato l'illegittimità della concessione edilizia edunque dato conto dell'ingiustizia del danno.Reputava in particolare, poi, che la “[OSCURATO:PERSONA]” con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA],entro il quinquennio dal dì – 27.3.2002 - dell'annullamento d'ufficio della con-cessione, aveva “censurato l'ondivago comportamento dell'Ente civico e preci-sato che la presente è da valere quale atto interruttivo della prescrizione ”,con la conseguenza che all'atto dell'introduzione – nel 2008 - del giudizio il ter-mine di prescrizione non era giunto a compimento.Reputava ancora, in ordine al difetto di giurisdizione del G.O. nei confrontidella Corte dei conti eccepito dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], che, da un canto, le Se-zioni Unite della Corte di cassazione – con l'ordinanza n. 6594/2011 – avevanoNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026statuito per la giurisdizione dell'A.G.O.; e che, d'altro canto, non vi era margineper ipotizzare la giurisdizione della Corte dei conti, siccome “limitata ai dannierariali causati alla P.A. dai propri funzionari ed agenti” e siccome in primo gradol'architetto [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il difetto di giurisdizione unicamente neiconfronti del G.A., sicché la formulazione dell'eccezione in seconde cure nei con-fronti del Giudice contabile risultava tardiva e come tale inammissibile (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 10).Reputava ulteriormente, in ordine all'inammissibilità dell'azione risarcitoriadel pari eccepita dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza penale n. 2205/2015all'uopo invocata, pronunciata peraltro nei confronti di soggetti diversi dal DeBellis, non era atta a fare stato nel presente giudizio civile, giacché con la me-desima statuizione era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenutaprescrizione (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Cosicché non esplicava alcun rilievo la documentazione che a tal riguardo erastata allegata nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza di precisazionedelle conclusioni (cfr. sentenza d'appello, pag. 15).Reputava dipoi che erano destituite di fondamento le doglianze con cui gliappellanti principali e l'appellante incidentale, “[OSCURATO:PERSONA]”, avevano “da differentied opposti punti di vista criticato le conclusioni raggiunte dal giudice di primecure in ordine all' an ed al quantum dei diritti restitutori e soprattutto risarcitoriazionati” (così sentenza d'appello, pag. 11).Reputava in particolare - nel solco della sentenza n. 5356/2006, passata ingiudicato, con cui il Consiglio di Stato aveva acclarato l'illegittimità della con-cessione edilizia e la legittimità del suo annullamento d'ufficio – che il Tribunaleaveva correttamente assunto che la “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo compreso tra il 6.7.2001 ed il 27.3.2002 aveva “agito ed operato facendo legittimo ed incolpevoleNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026affidamento sul suo buon diritto ad edificare secondo quanto riportato nel pro-getto edilizio presentato in data 12.2.2001 ed inizialmente assentito dal [OSCURATO:PERSONA]” (così sentenza d'appello, pagg. 11 - 12).Reputava in particolare che il Tribunale aveva correttamente opinato, “scri-minando la responsabilità dell'ing. Mutinati”, che costui, “a parte il blando tenore della comunicazione del 28.12.2001”, sin dai primi giorni del mese dinovembre 2001 aveva “preso cognizione che la tav. 6 bis (…) non era attendi-bile, con conseguente ed evidente vizio della concessione incautamente rila-sciata il precedente 6.7.2001”, e ciò nonostante si era astenuto dal sospenderela concessione ovvero dall'attivarsi onde dar repentino corso all'annullamentod'ufficio (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Reputava conseguentemente che gli atti processuali davano conto, ragione-volmente, per un verso, dell'illegittimità del comportamento del Comune e deisuoi funzionari, per altro verso, dell'ingiustizia del danno subito, per altro versoancora, dell'insussistenza di profili di colpa concorrente a carico della societàd'appello, pagg. 13 - 14).Reputava infine che correttamente il Tribunale – disconosciuta la necessità diuna c.t.u. “meramente esplorativa e dall'esito oltremodo incerto” - aveva quan-tificato sia il danno patrimoniale, alla stregua dei “parametri OMI dell'epoca, chedeterminavano il valore commerciale applicabile al caso di specie in E 760/mq,cioè in totale E 431.200,00”, sia il danno non patrimoniale, alla reputazionecommerciale, in euro 60.000,00 – e di cui doveva rispondere pur l'ingegnerMutinati, che aveva concorso a cagionarlo con il suo atteggiamento contraddit-torio - siccome l'affidabilità della “[OSCURATO:PERSONA]” “nel limitato contesto cittadino [era]stata messa a dura prova dalla (…) vicenda” (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026Reputava d'altra parte che destituito di fondamento era l'appello incidentalecon cui l'architetto [OSCURATO:PERSONA]Anno aveva censurato la liquidazione – in euro5.000,00 - delle spese di lite disposta dal Tribunale in suo favore.Reputava in particolare, da un lato, che esplicava valenza la derogabilità delletariffe forensi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.m. n. 37/2018 e,dall'altro, che correttamente il Tribunale aveva fatto luogo alla “minima liquida-zione” in considerazione della “differente e più sfumata posizione di alcuni con-venuti, tra cui l'arch. Dell'Anno, per i quali veniva dichiarata la carenza di legit-timazione passiva per essere risultati ratione temporis del tutto estranei ai fattidi causa” (così sentenza d'appello, pag. 11).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; neha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statui-zione anche in ordine alle spese di lite.Avverso tale sentenza ha proposto separato ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne hachiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statui-zione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso recante ricorso incidentale artico-lato in quattro motivi; ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale con ogni sus-seguente pronuncia anche in relazione alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA]Anno ha depositato controricorso del pari con ricorso incidentaleaffidato a tre motivi; ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale con ogni susse-guente pronuncia anche in relazione alle spese di lite.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato separati controricorsi onde resi-stere ai ricorsi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di EligioNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Mutinati e di [OSCURATO:PERSONA]Anno; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsiData pubblicazione 13/05/2026ciascuno degli avversi ricorsi con il favore delle spese.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, onde resistere alricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; ha chiesto accogliersi il secondo, ilterzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso esperito dal [OSCURATO:PERSONA]; hachiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi il primo ed il quarto motivo del me-desimo ricorso.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Neppure hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, LeonardoConserva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].8. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anno hannodepositato separate memorie.Parimenti ha depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.CONSIDERATO CHE9. Si premette che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica della sen-tenza n. 398/2020 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Tarantoin data 4.2.2021 (cfr. ricorso del Comune, pag. 1), ha notificato tempestiva-mente (in data 24, 25 e 26 marzo 2021) il proprio ricorso principale (cfr. Cass.sez. lav. 18.9.2007, n. 19340, giusta la quale ha carattere generale il principiosecondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione delprocesso nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incom-benti e secondo cui le impugnazioni successive alla prima assumono carattereincidentale).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Si premette che [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica della sentenza n.Data pubblicazione 13/05/2026398/2020 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto in data4.2.2021 (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 1), ha del pari notificato tempestivamente(il 6 aprile 2021, martedì dopo Pasqua) il proprio ricorso incidentale.10. Si premette, con precipuo riferimento al controricorso con ricorso inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA] (cui la sentenza n. 398/2020 della Corte di Taranto èstata notificata in data 4.2.2021 - cfr. ricorso Mutinati, pag. 2 - e che ha, a suavolta, notificato il controricorso con ricorso incidentale in data 21 aprile 2021,all'esito della notifica, in data 24.3.2021, del ricorso principale), che questo Col-legio reputa di uniformarsi all'insegnamento n. 8486 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv.670662-01) delle Sezioni Unite di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o daun'impugnazione incidentale tardiva (in senso analogo, cfr. Cass. (ord.) 9.12.2024, n. 31679. In precedenza, cfr. Cass. Sez. Un. 27.11.2007, n. 24627 (Rv.600589-01), secondo cui, sulla base del principio dell'interesse all'impugna-zione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela dellareale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta indiscussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbli-gato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile,sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrenteprincipale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta controla parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi mo-tivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili,Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta,Data pubblicazione 13/05/2026comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originaria-mente accettate dal coobbligato solidale).11. Si premette, con precipuo riferimento al ricorso incidentale di CamilloDell'Anno (cui la sentenza n. 398/2020 della Corte di Taranto è stata notificatain data 4.2.2021 - cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 2 - e che ha, a sua volta, notificatoil suo controricorso con ricorso incidentale in data 29 aprile 2021, all'esito dellanotifica, in data 24.3.2021, del ricorso principale), che questo Collegio reputa diuniformarsi all'insegnamento espresso in epoca più recente dall'ordinanza n.25469 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva - chedev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorsonel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto iltermine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investaun capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fossepreesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.334, 343 e 371 cod. proc. civ., dovendosi consentire alla parte che avrebbeaccettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimet-tere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronunciaimpugnata (in senso analogo cfr. Cass. (ord.) 29.5.2024, n. 15100; Cass. (ord.)5.9.2022, n. 26139).Nonché di uniformarsi all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale lastatuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce uncapo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissi-bilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo (cfr. Cass. (ord.)28.11.2023, n. 33015).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/202612. Con il primo motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Premette che la Corte di Taranto ha rigettato la richiesta finalizzata alla “de-claratoria di parziale cessazione della materia del contendere in ordine allasomma di € 34.647,12, corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] in esecuzionedella sentenza di primo grado (maggiorata degli interessi legali (…) per la com-plessiva somma di € 44.987,15 (…)” (così ricorso Comune, pag. 9).Indi deduce, dapprima, che la Corte distrettuale non ha tenuto conto che la“[OSCURATO:PERSONA]” – come si evince dalla pagina 4 della sua conclusionale d'appello - “haesplicitamente dato atto dell'intervenuto pagamento, accettato a definizionedella richiesta di rimborso degli oneri concessori, prestando esplicita adesionealla richiesta dell'appellante di cessazione della materia del contendere in partequa” (così ricorso Comune, pag. 9).Indi deduce, dipoi, che la Corte territoriale non ha tenuto conto di tale circo-stanza “ai fini della condanna alle spese di giudizio” (così ricorso Comune, pag.10).13. Il primo motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.È sufficiente in ordine ad ambedue i profili di censura il riferimento all'elabo-razione di questa Corte a tenor della quale la pronuncia di cessazione della ma-teria del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti talida determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conciò, sia il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire sia il venir menodella conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della con-troversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è neces-Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026sario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile ildiritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito(cfr. Cass. sez. lav. 23.3.2009, n. 6909; Cass 21.2.2007 n. 4034; Cass. sez.lav. 23.4.2001, n. 6002).Evidentemente nella specie non si sono verificate le condizioni prefiguratedalla surriferita elaborazione.E ciò tanto più che questa Corte spiega ulteriormente che la cessazione dellamateria del contendere – giacché postula la composizione bonaria della vertenzao il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio perun fatto sopravvenuto - non si configura in ipotesi di semplice esecuzione, purspontanea, di un provvedimento possessorio immediato o di una sentenza prov-visoriamente esecutiva fra le parti, quando fra queste permanga contrasto an-che sulla sorte di tali provvedimenti (cfr. Cass. 10.9.1997, n. 8829).14. Con il secondo motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per mo-tivazione “apparente”, la violazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. edell'art. 111 Cost.Deduce che la motivazione dell'impugnato dictum non soddisfa il cosiddetto“minimo costituzionale” nella parte in cui la Corte di Taranto “ha liquidato come dark side irrilevante ai fini del giudizio i fatti sottesi al rilascio della conces-sione edilizia n. 315/01” (così ricorso Comune, pag. 10).15. Il secondo motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è infondatoe va rigettato.16. Il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di meritoomette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desuntoil proprio convincimento ovvero quando, pur individuando tali elementi, non pro-Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026cede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar traspa-rire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass.sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758).Viceversa, l'impugnato dictum dà compiutamente conto, in parte qua agitur,dell'iter logico seguito.Difatti, da un canto, l'affermazione di irrilevanza del “ mondo oscuro o, sesi preferisce, il dark side sotteso al rilascio della menzionata concessioneedilizia” (così sentenza d'appello, pag. 12) si esplicita e si giustifica nel segnodel duplice rilievo per cui “il mondo oscuro” “non [era] chiaramente emergentedagli atti di causa con il necessario vigore probatorio” e per cui sino alla datadel 27.3.2002 l'attività edificatoria e le attività ad essa connesse si erano co-munque “svolte sotto l'(apparente) aurea di piena legittimità che ad esse con-feriva la rilasciata concessione” (così sentenza d'appello, pag. 12).D'altro canto, la surriferita affermazione si inserisce comunque nel più ampioquadro dell'impianto motivazionale che sorregge l'impugnata statuizione.17. Con il terzo motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Deduce in primo luogo che la Corte di Taranto non ha tenuto conto che “laconcessione edilizia n. 315/2001 (…) non è stata rilasciata sul primo progettodel 12/2/2001, bensì sul secondo progetto del 24/5/2001 (…), con il quale Ita-casa ha richiesto l'autorizzazione al riempimento delle cisterne, con trasforma-zione in terrapieno” (così ricorso Comune, pag. 13).Deduce invero che in data 24.5.2001 la “[OSCURATO:PERSONA]”, sua sponte, ebbe a pre-sentare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] un secondo progetto in sostituzione delNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026precedente ed unicamente tale secondo progetto è stato esaminato dal Comune,valutato favorevolmente con parere del 30.5.2001 dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], diri-gente all'epoca del [OSCURATO:PERSONA], ed approvato con il rilascio della con-cessione n. 315/2001 (cfr. ricorso Comune, pag. 13).Deduce dunque che è stata la “[OSCURATO:PERSONA]” con il secondo progetto a proporre,determinandosi in piena autonomia e libertà, “la trasformazione delle cisterneesistenti nel piano seminterrato in terrapieno” e tali circostanze risultano paci-ficamente dai documenti acquisiti nei diversi gradi di giudizio (cfr. ricorso Co-mune, pag. 14).Deduce quindi che l'avverso assunto, secondo cui il riempimento delle ci-sterne è stato “conseguenza delle indicazioni formulate in sede di istruttoriadella pratica edilizia dall'arch. [OSCURATO:PERSONA]”, non ha rinvenuto alcun riscontro pro-batorio (cfr. ricorso Comune, pag. 15).Deduce in secondo luogo che la Corte di Taranto non ha tenuto conto che “ilriempimento delle cisterne è avvenuto per libera decisione di [OSCURATO:PERSONA] e presu-mibilmente prima del rilascio della c.e. n. 315/01 ed all'insaputa del Comune”(così ricorso Comune, pag. 15).Deduce invero che il riempimento delle cisterne è stato eseguito dalla “Ita-casa”, “quale soluzione tecnica dalla medesima ritenuta più idonea a mettere insicurezza l'immobile, pericolante e già in parte crollato, oltreché previsto dal 2°progetto del 24.5.2001 (…)” (così ricorso Comune, pag. 15).Deduce dunque che “il colmamento delle cisterne è da ricondurre alla esclu-siva, autonoma e libera volontà di [OSCURATO:PERSONA], quale modalità prescelta per dareesecuzione all'ordinanza n. 90/00 di messa in sicurezza dell'immobile” (così ri-corso Comune, pag. 17), ordinanza con la quale il geometra [OSCURATO:PERSONA],dirigente del settore LL.PP. del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in esito al sopralluogoNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026del 21.2.2000, ebbe ad ordinare all'amministratore unico della “[OSCURATO:PERSONA]” “diprovvedere con immediatezza all'eliminazione dello stato di pericolo descritto inpremessa” (cfr. ricorso Comune, pag. 16).Deduce quindi che la “[OSCURATO:PERSONA]” “non può vantare alcun diritto al risarcimentodel danno per il riempimento delle cisterne al piano seminterrato” (così ricorsoComune, pag. 17).Deduce in terzo luogo – e subordinatamente alle doglianze addotte in primoe secondo luogo - che i giudici del merito non hanno considerato che la “Itacasanon poteva procedere al riempimento delle cisterne e trasformazione in terra-pieno, in assenza del rilascio del verbale delle linee e quote” (così ricorso Co-mune, pag. 17).Deduce invero che le cisterne non erano interrate bensì seminterrate e perciòsporgevano in parte fuori terra, sicché l'intervento della “[OSCURATO:PERSONA]” “ha integratola fattispecie di nuova costruzione (…) che necessita di titolo abilitativo preven-tivo e del rilascio del verbale di linee e quote, come prescritto dal RegolamentoEdilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], all'art. 23” (così ricorso Comune, pag.18).Deduce dunque che il verbale di linee e quote fu rilasciato dal Comune unica-mente in data 8.1.2002, “sicché solo da tale data [l'] intervento potrebbe al piùconsiderarsi legittimamente eseguito” (così ricorso Comune, pag. 17).18. Con il quarto motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 115 cod.proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art.116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessoesame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deduce che, in dipendenza di quanto esposto con il secondo e con il terzomotivo di ricorso, non si giustificano “le voci di danno riconosciute per l'irrever-sibile trasformazione a mezzo di riempimento delle cisterne” (così ricorso Co-mune, pag. 19).Deduce altresì che la Corte di Taranto, nel condividere i rilievi del Tribunale,non ha tenuto conto che la “[OSCURATO:PERSONA]”, successivamente all'annullamento d'ufficiodella concessione edilizia n. 315/2001, “ha presentato plurime istanze di sana-toria per la ristrutturazione dell'edificio (…), così dimostrando la insussistenzadel presupposto della irreversibilità del pregiudizio conseguente alla colmaturadelle cisterne” (così ricorso Comune, pag. 19).Deduce segnatamente che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha esperito ricorso al T.A.R. di Lecce,onde conseguire l'annullamento del provvedimento in data 11.7.2014 con cui ildirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha re-spinto la richiesta con la quale la stessa “[OSCURATO:PERSONA]” aveva domandato “il rilasciodel permesso di costruire in sanatoria (…) per opere realizzate in virtù dellaconcessione edilizia 315/01” (così ricorso Comune, pag. 19).Deduce dunque che la richiesta risarcitoria svolta dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nel presentegiudizio “si pone in palese insanabile contraddizione con la successiva richiestadi sanatoria delle stesse opere” ovvero si è accordato a controparte un risarci-mento a ristoro di un preteso danno che “la sanatoria delle opere, ove mai do-vesse essere dal TAR accolta, annullerebbe” (così ricorso Comune, pag. 20).Deduce inoltre che ha errato la Corte di Taranto, in linea con la statuizione diprime cure e mercé un generico riferimento all'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2001, a quantificare in euro 760,00al mq. il valore commerciale delle cisterne.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deduce invero che il valore minimo di mercato per spazi similari era pari adeuro 650,00 al mq. e, trattandosi di locali fatiscenti e pericolanti, il relativo va-lore non avrebbe potuto che esser computato, per giunta, in misura inferiore al“minimo” (cfr. ricorso Comune, pag. 20).Deduce ulteriormente che, in considerazione della rivalutazione all'uopo di-sposta, il valore alla data (21.11.2015) di deposito della sentenza di prime cureè pari ad euro 968,24 al mq., quindi ad un valore addirittura superiore a quelloindicato come massimo – euro 950,00 al mq. – dall'Osservatorio del MercatoImmobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il secondo semestre dell'anno 2015(cfr. ricorso Comune, pag. 21).Deduce infine che l'impugnato dictum è viziato da errore di calcolo, siccomela superficie interrata è pari a 560 mq., sicché il valore - moltiplicata la superficieper il prezzo unitario di euro 760,00 a mq. – è eguale ad euro 425.600,00 e nongià ad euro 431.200,00 (cfr. ricorso Comune, pag. 21).19. Con il quinto motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applica-zione degli artt. 7, 8 e 21 nonies legge n. 241/1990 e ss.mm. nonché degli artt.2043 e 1227 cod. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto dei giudici del merito, nella speciedifetta il requisito “dell'incolpevole affidamento di [OSCURATO:PERSONA] sul buon diritto adedificare” (così ricorso Comune, pag. 21).Deduce invero che controparte è stata “immediatamente e formalmentemessa al corrente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] che era in corso di istruttoria ilprocedimento di accertamento della illegittimità del titolo edilizio appena rila-sciato e di annullamento dello stesso” (così ricorso Comune, pag. 22).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Deduce segnatamente che sin dai primi passaggi processuali si era addotto,Data pubblicazione 13/05/2026peraltro, che in data 7.12.2001 la “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a diffidare il Comune ai fini delrilascio del “verbale linee e quote, essendo, in difetto, impossibilitata ad intra-prendere i lavori”; che alla diffida l'Amministrazione comunale ebbe a replicarecon nota prot. n. 7309 del 28.12.2001 “di avviso di avvio del procedimento diritiro in via di autotutela della concessione edilizia n. 315/01 (…), con conte-stuale sospensione degli adempimenti di rilascio del verbale di linee e quote”(così ricorso Comune, pag. 22); che con la medesima nota si ebbe a rappresen-tare che, sebbene l'Ufficio non potesse esimersi dal rilasciare il “verbale di lineee quote”, nondimeno si sarebbe potuta determinare “la necessità (…) di adottareun provvedimento di autotutela in relazione alla concessione edilizia n. 315/01”,sicché il rilascio del verbale “non potrà essere assolutamente assunto quale pre-supposto per la rivendicazione di danni di sorta” (cfr. ricorso Comune, pagg. 23– 24, ove è riprodotto il testo della nota n. 7309/2001).Deduce segnatamente che la “[OSCURATO:PERSONA]”, conseguito all'esito dell'inoltro delladiffida in data 3.1.2002 il rilascio del “verbale di linee e quote”, ebbe a dar inizioai lavori (cfr. ricorso Comune, pag. 24).Deduce segnatamente che non può condividersi l'assunto dei giudici del me-rito circa il “blando tenore della comunicazione del 28/12/2001”, siccome aisensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 non si configurava “la necessità di unadettagliata specificazione delle ragioni poste a fondamento del procedimentoDeduce segnatamente, e contrariamente all'assunto dei giudici del merito,che il Comune ha disposto la sospensione del rilascio del “verbale di linee equote” e che l'annullamento in autotutela della concessione è intervenuto entroil termine di otto mesi dal dì del suo rilascio, quindi in tempi ragionevoli e benNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026prima della scadenza del termine di diciotto mesi di cui all'art. 21 nonies dellalegge n. 241/1990 (cfr. ricorso Comune, pag. 26).Deduce dunque che è manifesta l'assenza di buona fede in capo alla “[OSCURATO:PERSONA]”,che “si è assunta scientemente il rischio delle conseguenze del preannunciatoannullamento della concessione” (così ricorso Comune, pag. 27).20. Con il sesto motivo il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applica-zione degli artt. 2043 e 1227 cod. civ. nonché degli artt. 1226, 2° co., e 2056cod. civ.Deduce che, alla luce dei rilievi addotti con i precedenti motivi, il risarcimentoaccordato alla “[OSCURATO:PERSONA]”, e pur il risarcimento correlato al riempimento dellecisterne, è privo di fondamento (cfr. ricorso Comune, pag. 28).Deduce altresì che in maniera del tutto contraddittoria è stato riconosciuto atitolo risarcitorio il rimborso di spese – gli oneri di urbanizzazione – sostenutein epoca anteriore al rilascio della concessione (cfr. ricorso Comune, pag. 28).Deduce inoltre che nulla è dovuto a titolo risarcitorio per le spese sostenuteda “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo in cui la concessione edilizia era inefficace, “in quantocondizionata al rilascio del verbale di linee e quote, cautelarmente sospeso” (cfr.ricorso Comune, pagg. 28 – 29).Deduce ancora che la Corte di Taranto ha motivato in maniera apodittica,con l'asserita perdita di reputazione commerciale, la quantificazione in via equi-tativa dei danni non patrimoniali (cfr. ricorso Comune, pag. 29).Deduce segnatamente che nulla è dovuto a controparte a titolo di “perdita dichances”, in difetto al riguardo di qualsivoglia principio di prova, a titolo di dannoall'immagine “per la natura degli immobili oggetto di concessione”, siccome sicontroverte in ordine ad un vetusto e fatiscente stabilimento vinicolo dismesso,Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026a titolo di “presumibile valore delle opere assentite” nonché a titolo di “dannoesistenziale” (cfr. ricorso Comune, pag. 30).21. Il quinto motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è fondato emeritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del terzo mo-tivo, del quarto motivo e del sesto motivo.22. Questa Corte spiega che, in tema di responsabilità della P.A., non è con-figurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legit-timità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annul-lato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giu-dizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede edè, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perchéle conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopol'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio (cfr.Cass. (ord.) 19.5.2025, n. 13289 (Rv. 674874-01), ove in motivazione si leggetestualmente: “(…) la pendenza di un giudizio volto ad ottenere la caducazionedel provvedimento amministrativo emesso in favore del privato, di cui questi siaparte (in verità, necessaria), è di per sé incompatibile con la posizione di affida-mento incolpevole in capo allo stesso privato circa la piena legittimità del prov-vedimento, perché questi non può che ben rappresentarsi il rischio che – inconcreto – il giudizio assuma un esito a sé non favorevole. In altre parole, ri-spetto alla posizione del privato destinatario di un provvedimento ampliativo daparte della P.A., allorché questi si accinga ad effettuare quanto necessario peresercitare le relative facoltà (come, nella specie, mediante l'avvio dei lavori direalizzazione dell'impianto), altro è procedere in condizioni di assoluta ignoranzacirca la sussistenza di elementi potenzialmente ostativi o problematici rispettoalla realizzazione programmata, altro è invece farlo nella piena conoscenza delNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026rischio, già inveratosi, di concreto annullamento dell'atto. Nell'un caso, l'even-tuale annullamento dell'atto stesso (in sede di autotutela, oppure ope iudicis)giunge “a sorpresa”, lasciando esposto il privato a conseguenze (ad es.: soste-nimento di ingenti spese, stipulazione di contratti che, poi, non sarà possibilerispettare, con conseguenti ricadute nei rapporti con i terzi, ecc.) che in origine,rebus sic stantibus, non era ragionevole prevedere, sicché vengono a tal puntoin rilievo eventuali comportamenti della P.A. idonei a cagionare o, almeno, age-volare detta esposizione. Nell'altro caso, invece, non è configurabile ex se unaffidamento incolpevole, proprio perché la suddetta condizione soggettiva di co-noscenza e rappresentazione, da parte del privato, è con esso logicamente in-compatibile. Non ci si può, cioè, affermare lesi nel ragionevole convincimentocirca la legittimità dell'atto amministrativo, e dunque attribuire alla P.A. la re-sponsabilità delle conseguenze pregiudizievoli discendenti dall'annullamentodell'atto per violazione del dovere di correttezza e buona fede, allorché il privatosia a conoscenza della pendenza dello stesso giudizio di annullamento, a nulladi per sé rilevando che il primo grado del giudizio si sia concluso con il rigettodell'impugnazione”).23. In questi termini, nella specie, l' “error in iudicando” denunciato dal Co-mune di [OSCURATO:PERSONA] con il quinto mezzo senz'altro si configura con riferi-mento alla proiezione dell'assunto incolpevole affidamento della “[OSCURATO:PERSONA]” inepoca posteriore al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e sino al 27.3.2002) (cfr. Cass. Sez. Un. 12.11.2020, n. 25573 (Rv. 659459 – 02), in motivazione, secondo cui ai fini delladeduzione del vizio di violazione di legge occorre “che l'accertamento fattuale,derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente”).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Più esattamente, il tenore, tutt'altro che “blando” (“può determinarsi la ne-Data pubblicazione 13/05/2026cessità per questo ufficio di adottare un provvedimento di autotutela in relazionealla concessione edilizia n. 315/01”), della nota prot. n. 7309 del 28.12.2001 –testualmente riprodotta nel corpo del quinto motivo di ricorso – depone nelsenso che l'iniziale attrice fosse stata resa ben consapevole, con la comunica-zione della stessa nota, dell'avvio del procedimento destinato eventualmente aconcludersi con l'annullamento d'ufficio della concessione edilizia.Quindi il tenore della nota prot. n. 7309 del 28.12.2001 dà ragione dell'erroredi sussunzione in cui è incorsa la Corte di merito.Cosicché, per un verso, deve opinarsi nel senso che la “[OSCURATO:PERSONA]”, conseguitoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rilascio del “verbale di linee e quote”, abbia dato corso ailavori a “suo rischio”, onde non può postularsene la “buona fede”, non può po-stularsi, cioè, che abbia senza colpa fatto affidamento sulla legittimità della con-cessione edilizia n. 315/2001.Cosicché, per altro verso, non può condividersi l'affermazione cui la Corteterritoriale ha fatto luogo sub specie di “domanda retorica” ed alla cui streguala “[OSCURATO:PERSONA]”, così come qualsivoglia altro imprenditore, non avrebbe avuto ra-gione per “fermarsi” “in attesa che l'Ente sciogliesse i suoi dubbi (magari con itempi biblici della sua burocrazia), così esponendosi a sicuro fallimento” (cosìsentenza d'appello, pag. 13).Cosicché, per altro verso ancora, occorrerà vagliare in sede di rinvio anchel'incidenza “a ritroso” delle circostanze riflesse dalla nota prot. n. 7309 del28.12.2001, ai fini del riscontro dell'assunto incolpevole affidamento in rapportoed in dipendenza della tipologia dei lavori eseguiti e delle attività compiute inepoca antecedente alla data 28.12.2011.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/202624. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensiData pubblicazione 13/05/2026dell'art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 37 cod. proc. civ.Deduce che con il primo motivo d'appello ha senza dubbio eccepito per laprima volta il difetto di giurisdizione del G.O. in dipendenza della giurisdizionedella Corte dei conti (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 11).Deduce tuttavia che il denunciato difetto di giurisdizione sussiste, siccome,“in applicazione del principio dell'immedesimazione organica, per gli atti com-piuti dal dirigente risponde direttamente l'Amministrazione di appartenenza, enel caso di condanna della stessa per i danni arrecati dal dirigente, quest'ultimopuò essere chiamato a risarcire il conseguente danno erariale innanzi al GiudiceContabile” (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 11).Deduce dunque che “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto proporre l'azione risarcitoriaesclusivamente nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che nei suoi con-fronti la responsabilità si prospetta unicamente nei termini del danno erarialeeventualmente sofferto dal Comune, sicché la cognizione della relativa azione èdevoluta alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 12).Deduce al contempo che il profilo della giurisdizione non è di scarso momentoin considerazione delle diverse prerogative dell'uno e dell'altro organo giurisdi-zionale e delle diverse guarentigie di cui il pubblico dipendente fruisce nel giu-dizio innanzi all'una e all'altra autorità (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 12).25. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensidell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.26. È sufficiente il riferimento all'insegnamento n. 13246 del 16.5.2019 (Rv.654026-01) delle Sezioni Unite di questa Corte, ove in motivazione - in adesionealla ricostruzione della prevalente dottrina pubblicistica - si legge testualmente:Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026“l'innovazione portata dalla norma costituzionale [id est, dell'art. 28 Cost.] nonstarebbe nell'immutazione della natura della responsabilità dell'Ente, che an-drebbe sempre qualificata, come nel sistema anteriore all'entrata in vigore dellaCostituzione, in termini di responsabilità diretta o per fatto proprio; essa invecestarebbe nella previsione, accanto alla responsabilità diretta della pubblica am-ministrazione, di una concorrente responsabilità, sempre diretta, del funzionarioo del dipendente, che invece, nel sistema previgente, poteva essere chiamato arispondere, in solido con l'Ente di appartenenza, solo ove tale responsabilitàsolidale fosse prevista da specifiche disposizioni di legge; la norma costituzio-nale avrebbe cioè disegnato un sistema fondato su due responsabilità concor-renti e solidali, entrambe dirette, spettando esclusivamente al danneggiato lascelta se far valere l'una o l'altra od entrambe” (cfr. altresì – benché risalente –Cass. 5.1.1979, n. 31, secondo cui l'art. 28 della Costituzione sancisce, in temadi fatto illecito commesso dal funzionario o dipendente di un ente pubblico, laresponsabilità personale del medesimo funzionario o dipendente e, in solido, laresponsabilità dell'ente, che ha natura diretta in virtù del rapporto organico,immedesimante l'attività dei funzionari o dipendenti con quella dell'ente, e cheviene meno soltanto se la persona fisica abbia agito con dolo, ovvero perse-guendo un fine personale ed egoistico, sì che la sua attività debba ritenersiestranea alla persona giuridica).27. Ovviamente la responsabilità nei confronti del soggetto danneggiato delfunzionario o dipendente in solido con quella dell'ente prescinde ed è indipen-dente dalla responsabilità che si prospetta a carico del funzionario o dipendenteper il danno erariale arrecato all'ente pubblico, responsabilità, quest'ultima, perla quale opera la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. Sez. Un. 25.5.1999, n. 294 (Rv. 530114-01), secondo cui la competenza giurisdizionaleNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026della Corte dei conti è legittimamente ravvisabile in tutte le ipotesi di compor-tamenti posti in essere, con dolo o colpa, dal pubblico dipendente o funzionarioin violazione dei doveri d'ufficio, se produttivi di un danno risarcibile nei confrontidella P.A.).28. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ovvero laviolazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per motivazione “apparente”,ossia al di sotto del cd. “minimo costituzionale”.Premette che con il secondo motivo d'appello aveva addotto, a censura delprimo dictum, nella parte in cui il Tribunale di Taranto aveva assunto che la“[OSCURATO:PERSONA]” avesse fatto incolpevole affidamento sulla legittimità della concessioneedilizia, che viceversa la “[OSCURATO:PERSONA]”, per sua stessa ammissione, a fronte di duetavole discordanti del P.R.G. per la zona di ubicazione dell'immobile, aveva inmaniera del tutto imprudente fatto affidamento sulla tavola n. 6/bis, che con-sentiva la edificazione di una cubatura maggiore rispetto a quella ammessa dallatavola 5/bis (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pagg. 15 - 17).Indi deduce che la Corte di Taranto ha motivato al riguardo in maniera deltutto “apparente”, allorché ha opinato per l'irrilevanza della “fase antecedenteal rilascio della concessione edilizia” e per l'irrilevanza delle “ragioni per cui leammissioni della [OSCURATO:PERSONA] non erano assistite dal necessario vigoreprobatorio ” (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 17).29. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va ri-gettato.30. Al riguardo è sufficiente il rinvio alle argomentazioni precedenti sulla cuiscorta si è opinato per il rigetto dell'analogo motivo (il secondo) di cui al ricorsodel Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/202631. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ovvero laviolazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per motivazione “apparente”,al di sotto del cd. “minimo costituzionale”.Premette che con il terzo motivo d'appello aveva addotto, a censura del primodictum, l'inammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti esperita a se-guito e per effetto della sentenza n. 2205/2015, con cui il Tribunale penale diTaranto ha pronunciato “il non luogo a procedere” per intervenuta prescrizionenei confronti di taluni dei soggetti convenuti pur nel presente giudizio (cfr. ri-corso [OSCURATO:PERSONA], pag. 18).Indi deduce che la Corte di Taranto egualmente ha motivato al riguardo inmaniera del tutto “apparente”, allorché ha assunto che la doglianza fosse “scar-samente comprensibile” e che la sentenza non potesse fare stato nel giudiziocivile siccome concernente altri imputati (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 19).32. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile.33. Il rilievo circa la scarsa comprensibilità del motivo di gravame (“peraltroscarsamente comprensibile”: così sentenza d'appello, pag. 10) è stato senzadubbio formulato dalla Corte d'appello “ad abundantiam”.Cosicché sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui è inammissi-bile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sen-tenza impugnata svolta “ad abundantiam” e perciò non costituente “ratio deci-dendi” della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635; Cass. (ord.)8.6.2022, n. 18429).34. La Corte distrettuale ha dato conto – lo si è anticipato - delle ragioni,dell'iter logico/giuridico, in virtù delle quali ha ritenuto di non dar seguito almotivo di gravame.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026E, ben vero, i rilievi in parte qua della Corte territoriale appieno si conformanoall'elaborazione di questa Corte.Difatti, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che, in tema di giudicato, la di-sposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651,653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autono-mia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabilein via analogica oltre i casi espressamente previsti; cosicché soltanto la sentenzapenale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto nonsussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiutonell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronun-ciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o am-ministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenzedi non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione o per amni-stia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice pe-nale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare ifatti e valutarli giuridicamente; di talché, altresì, nel caso da ultimo indicato ilgiudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale,deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (cfr.Cass. sez. un. 26.1.2011, n. 1768 (Rv. 616366-01)).Certo, si registrano indicazioni di segno diverso (cfr. Cass. 17.11.2011, n.24082, secondo cui la sentenza del giudice penale di estinzione del reato perprescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile,nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine allasussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operatain sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda ilriconoscimento del diritto fatto valere in quella sede).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026E però “nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale”.Data pubblicazione 13/05/2026Viceversa, nella specie la Corte pugliese ha dato atto che il giudizio penaledefinito con la sentenza n. 2205/2015 aveva riguardato “non l'arch. [OSCURATO:PERSONA] altri imputati” (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).35. Con il quarto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 112cod. proc. civ. per omessa pronuncia ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Premette che con il quarto motivo d'appello aveva addotto a censura delprimo dictum che il Tribunale non aveva tenuto conto che unicamente a seguitodella deliberazione n. 52 del 21.3.2002 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva de-ciso “di considerare la tav. 5/bis (…) categoria di riferimento per la corretta eregolare attuazione del P.R.G. (…) ” (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 20) ovveroaveva deciso per la prevalenza della tav. n. 5/bis rispetto alla tavola n. 6/bis.Premette cioè che aveva con il gravame addotto che il legittimo affidamentodella “[OSCURATO:PERSONA]” “era venuto meno solo a seguito del criterio interpretativo piùrestrittivo adottato dal civico Ente” (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 22).Deduce dunque che l'apporto causale nella produzione del danno era ascrivi-bile unicamente a coloro che avevano partecipato all'istruttoria conclusasi conl'adozione della delibera n. 52/2002 non già ad esso ricorrente che alla mede-sima istruttoria era rimasto estraneo (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 23).Deduce quindi che la Corte di merito ha omesso di esaminare e di pronunciarsiin ordine al quarto motivo d'appello (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 22).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/202636. Con il quinto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 21 nonies legge n. 241/1990.Deduce che la pretesa risarcitoria è stata azionata da “[OSCURATO:PERSONA]” in assenza deipresupposti di legge, ossia in difetto di sua buona fede e di incolpevole affida-mento da parte sua (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 25).Deduce propriamente che, così come aveva addotto con il quinto motivo d'ap-pello, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ebbe a notificare alla“[OSCURATO:PERSONA]” “la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annulla-mento in autotutela della concessione edilizia, [sicché] la società era venuta aconoscenza della concreta possibilità di veder svanire la possibilità edificatoriacon l'indice più favorevole” (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 24).Deduce segnatamente che per i lavori eseguiti dopo il 28.12.2001 la “[OSCURATO:PERSONA]”non aveva margini per invocare l'incolpevole affidamento, siccome a conoscenzadel rischio cui andava incontro (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 24).Deduce segnatamente che i lavori eseguiti antecedentemente al 28.12.2001erano consistiti unicamente nel riempimento delle cisterne seminterrate “permettere in sicurezza statica l'immobile pericolante” e che in ogni caso si eratrattato di lavori abusivi, “perché realizzati senza rispettare le modalità esecu-tive contenute nella concessione edilizia, per cui non potevano legittimare al-cuna azione risarcitoria” (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 24).Deduce, d'altra parte, che l'annullamento d'ufficio della concessione edilizian. 315/2002 è sopravvenuto il 27.3.2002 nel termine di otto mesi dalla suaadozione, il 6.7.2001, dunque nel rispetto del termine massimo di 18 mesi dicui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (così ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 25).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/202637. Con il sesto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4 ovvero, in subordine, n. 5, cod. proc. civ. la nullitàdella sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.Premette che con il sesto motivo d'appello aveva sotto più profili censurato ilprimo dictum in ordine alla quantificazione del presunto danno patrimoniale (cfr.ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 26).Indi deduce che la Corte di Taranto al riguardo non si è per nulla pronunciata(cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 30).38. Con il settimo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4 ovvero, in subordine, n. 5, cod. proc. civ. la nullitàdella sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.Premette che con il settimo motivo d'appello aveva sotto più profili censuratoil primo dictum in ordine alla quantificazione del presunto danno non patrimo-niale (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 31).Indi deduce che la Corte di Taranto al riguardo non si è per nulla pronunciata(cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 33).39. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e meritevoledi accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo, delsesto motivo e del settimo motivo.40. È bastevole, onde dar ragione del buon fondamento del quinto motivo delricorso del [OSCURATO:PERSONA], il rinvio al complesso dei rilievi svolti ai fini dell'accogli-mento del quinto motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA].41. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.2947 cod. civ.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Deduce che ha errato la Corte di Taranto a respingere l'eccezione di prescri-Data pubblicazione 13/05/2026zione della pretesa risarcitoria di “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso Mutinati, pag. 12).Deduce invero che l'asserito incolpevole affidamento della “[OSCURATO:PERSONA]” più nonsi configura in epoca successiva al 27.3.2002, se non, addirittura, in epoca suc-cessiva al 28.12.2001 (cfr. ricorso Mutinati, pag. 14).Deduce quindi che il termine quinquennale di prescrizione è giunto a compi-mento, al più tardi, il 27.3.2007 e di contro l'attrice ha provveduto ad azionarenei suoi confronti la pretesa ex lege aquilia unicamente il 18.11.2008, dì dellanotifica dell'atto di citazione (cfr. ricorso Mutinati, pag. 14).Deduce d'altro canto che la sentenza n. 5356/2006 del Consiglio di Stato si èlimitata ad accertare la piena legittimità del provvedimento di annullamentodella concessione n. 315/2002 (cfr. ricorso Mutinati, pag. 15).42. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.43. Si è anticipato che la Corte di Taranto, in parte qua agitur, ha statuitocon una duplice “ratio decidendi”.Ovvero ha condiviso il rilievo del Tribunale circa il dies a quo della prescrizioneancorato alla sentenza n. 5356/2006 del Consiglio di Stato.Ovvero ha reputato che la “[OSCURATO:PERSONA]”, con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entro ilquinquennio dal dì – 27.3.2002 – dell'annullamento d'ufficio della concessione,aveva interrotto il corso della prescrizione.Evidentemente, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 cod. civ.,pur ad assumere quale dies a quo il 28.12.2001, non era giunto a compimentoné il 24.11.2006, dì dell'evento interruttivo, né, ripreso ex novo il suo decorso,il 18.11.2008, dì della notifica della citazione di prime cure.44. Ebbene, con il motivo in disamina, la surriferita seconda “ratio” non èstata specificamente censurata.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026In tal guisa soccorre l'elaborazione di questa Corte secondo cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte edautonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sor-reggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo delvizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).45. Ovviamente va aggiunto che la valutazione circa l'idoneità di un atto adinterrompere la prescrizione costituisce apprezzamento “di fatto” rimesso al giu-dice di merito, come tale, insindacabile in sede di legittimità se – è il caso dequo - immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821).46. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazionedell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. per motivazione“apparente” ovvero al di sotto del cd. “minimo costituzionale”; ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.1227 e 2043 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessoesame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deduce in primo luogo che la Corte di Taranto ha motivato in maniera deltutto “apparente”, allorché ha opinato per l'irrilevanza della “fase antecedenteal rilascio della concessione edilizia” (cfr. ricorso Mutinati, pag. 16).Deduce che invece “le circostanze precedenti al rilascio della concessione (…)sono di estrema rilevanza (…)” (così ricorso Mutinati, pag. 17).Deduce in secondo luogo che l'apodittica affermazione circa l'irrilevanza delcosiddetto “mondo oscuro” sotteso al rilascio della concessione ha comportatol'omesso apprezzamento del concorso di colpa del presunto danneggiato.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Deduce segnatamente che, così come documentato e confermato dai testi-Data pubblicazione 13/05/2026moni escussi in primo grado, “anche i precedenti proprietari [del] terreno ave-vano ripetutamente presentato proposte edificatorie, senza mai riceverne l'au-torizzazione” (così ricorso Mutinati, pag. 18).Deduce segnatamente che in primo grado è stata acquisita la relazione re-datta dal perito nominato in sede penale, ove si dà atto che la particella catastalen. 44, sub 2, del foglio di mappa n. 130 non era di proprietà della “[OSCURATO:PERSONA]” eche la “[OSCURATO:PERSONA]”, onde ottenere il permesso di costruire, aveva indebitamenteasservito a fini volumetrici la particella n. 701 del foglio di mappa n. 130 (cfr.ricorso Mutinati, pag. 19).Deduce quindi che vi è prova in atti del difetto ab origine della buona fededella “[OSCURATO:PERSONA]” e dell'errore in cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato indottodalla falsa rappresentazione da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” della situazione di fatto edi diritto (cfr. ricorso Mutinati, pag. 19).47. Il primo profilo del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infon-dato e va rigettato.48. Al riguardo è sufficiente il rinvio alle argomentazioni precedenti sulla cuiscorta si è opinato per il rigetto del secondo motivo di cui al ricorso del [OSCURATO:PERSONA].49. Il secondo profilo del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] restaassorbito nell'accoglimento – si dirà - del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo da accogliere – si puntualizzerà – alla stregua delle mede-sime ragioni che giustificano l'accoglimento del quinto motivo del ricorso delComune di [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/202650. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art.Data pubblicazione 13/05/2026360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.7, 8 e 21 nonies legge n. 241/1990 nonché degli artt. 2043 e 1227 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Taranto a reputare sussistente il legittimoaffidamento della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso Mutinati, pag. 20).Deduce invero che la “[OSCURATO:PERSONA]” mercè la nota prot. n. 7309 del 28.12.2001 -con cui si comunicava “contestualmente la sospensione del rilascio del verbaledi linee e quote” (cfr. ricorso Mutinati, pag. 25) - “fu immediatamente e formal-mente messa al corrente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] che era in corso diistruttoria il procedimento di accertamento della illegittimità del titolo edilizio(…) e di annullamento dello stesso” (così ricorso Mutinati, pag. 21).Deduce al contempo che la “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe ad inoltrare al Comune di Martinaed il letterale tenore della comunicazione del 3.1.2002 dà conto dell'avvenutaconoscenza da parte della medesima società dell'avvio del procedimento di ve-rifica della regolarità della concessione edilizia (cfr. ricorso Mutinati, pag. 22).51. Con il quarto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2043, 1226 e 2056 cod. civ.Deduce che non si giustificano le voci di danno non patrimoniale riconosciutedai giudici del merito, “atteso il manifesto e totale difetto degli indefettibili re-quisiti al fine prescritti, e cioè: esistenza di un incolpevole affidamento nellalegittimità della concessione edilizia rilasciata, danno ingiusto e colpa del dan-neggiante” (così ricorso Mutinati, pag. 31).Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/202652. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e meritevole diaccoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo (oltre chedel secondo profilo del secondo motivo del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA]).53. È sufficiente, onde dar ragione del buon fondamento del terzo motivo delricorso del Mutinati, il rinvio al complesso dei rilievi svolti ai fini dell'accoglimentodel quinto motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA].54. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Anno denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 1 e 4, 5° co., d.m. n. 55/2014 e dei parametri di liquidazione dei compensigiudiziali di cui alla tabella allegata al medesimo d.m. nel testo antecedente allemodifiche di cui al d.m. n. 37/2018.Deduce che ha errato la Corte di Taranto a respingere il proprio appello, concui aveva censurato il quantum – euro 5.000,00 – delle spese di lite liquidate insuo favore ed a carico dell' “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 8).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha avallato la liquidazione ope-rata dal Tribunale in maniera unitaria e senza specifico riguardo alle singole fasiprocessuali (cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 8).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha avallato la liquidazione delTribunale in misura inferiore ai “minimi” di tariffa (cfr. ricorso Dell'Anno, pag.Deduce invero che, in dipendenza della somma attribuita in prime cure alla“[OSCURATO:PERSONA]”, parte vittoriosa, e dunque in dipendenza dello scaglione di riferi-mento, corrispondente a quello di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro520.000,00, il compenso minimo sarebbe stato pari ad euro 8.709,00, oltre ac-cessori (euro 1,687,00 per la fase di studio, euro 1.113,50 per la fase introdut-Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026tiva, euro 2.935,00 per la fase decisoria ed euro 2.974,00 per la fase istruttoria)(cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 9).55. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Anno denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 1 e 4, 9° co., d.m. n. 55/2014 e dei parametri di liquidazione dei compensigiudiziali di cui alla tabella allegata al medesimo d.m. nel testo antecedente allemodifiche di cui al d.m. n. 37/2018.Deduce che ha errato la Corte di Taranto allorché, a reiezione del proprioappello circa il quantum delle spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale,ha ritenuto che “il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva,integrando una pronuncia processuale, [fosse] di per sé giusto motivo a con-sentire una sensibile riduzione delle competenze” (così ricorso Dell'Anno, pag.10).Deduce che il riscontro del difetto di legittimazione passiva ha valenza di pro-nuncia di rigetto, sicché non è riconducibile alla previsione del 9° co. dell'art. 4del d.m., ove è previsto che nei casi di inammissibilità, improponibilità o impro-cedibilità della domanda il compenso a carico del soccombente è ridotto, oveconcorrano gravi ed eccezionali ragioni, del 50% rispetto a quello altrimenti li-quidabile (cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 10).Deduce in pari tempo che la Corte d'appello non ha espressamente enunciato,così come avrebbe dovuto, le gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare lariduzione dei compensi (cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 10).56. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Anno denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazione“apparente” e/o comunque illogica e manifestamente contraddittoria.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Deduce che la Corte di Taranto ha motivato la reiezione del proprio appello inData pubblicazione 13/05/2026ordine alla liquidazione delle spese di prime cure “sotto i minimi di tariffa” inmaniera del tutto “apparente”, ovvero in maniera che “non consente di valutarecompiutamente il ragionamento giustificativo della riduzione” (così ricorsoDell'Anno, pag. 11).Deduce segnatamente che “la posizione processuale di una parte carente dilegittimazione passiva non può ritenersi marginale rispetto alla lite processuale,almeno fino a quando non intervenga una dichiarazione di estromissione dallacausa o la sentenza di rigetto della domanda” (così ricorso Dell'Anno, pag. 11).57. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]Anno è fondato e meritevole di acco-glimento nei termini che seguono.58. Occorre tener conto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata indata 23.11.2015 (cfr. ricorso Dell'Anno, pag. 4), in epoca posteriore all'emana-zione del d.m. n. 55 del 10.3.2014 ed anteriore all'emanazione del d.m. n. 37dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si applica quindi, nella specie, il d.m. n. 55 del 10.3.2014.E sovviene perciò l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in temadi spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devonoessere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogniqual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alladata di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione ab-bia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamen-tazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancoracompletata (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989, ove si aggiunge che, qualorail giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata invigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo leNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitata-Data pubblicazione 13/05/2026mente a quel grado; Cass. 19.10.2016, n. 21205).59. Occorre tener conto, per altro verso, che «in tema di liquidazione dellespese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trovafondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi iviindicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il mas-simo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui«l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi emassimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur semprea parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquandoil giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importida riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia leragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifi-chino la misura» (così in motivazione Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 89; cfr. altresìCass. (ord.) 5.5.2022, n. 14198, secondo cui in tema di liquidazione delle speseprocessuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionaledel giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indi-cati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice de-cida di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, essendo in tal casonecessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di esso).60. Occorre tener conto, per altro verso ancora, che la “[OSCURATO:PERSONA]” – al di làdell'accoglimento della domanda nei confronti di taluni degli altri convenuti – èrisultata soccombente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anno.Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026Sovviene, pertanto, l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, ai finidel rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazionedel criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, allasomma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed aquella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, allasola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ealla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primogrado dall'appellante, se il gravame è accolto (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2025, n.13145; Cass. (ord.) 30.11.2022, n. 35195).Su tale scorta va evidenziato, inoltre, che il ricorrente, allorché ha formulatola censura veicolata dal primo mezzo, ha espressamente invocato l'applicazionenon già dello scaglione postulato dal “disputatum”, ossia dal quantum (euro3.000.000,00) dell'iniziale domanda della “[OSCURATO:PERSONA]” bensì l'applicazione delloscaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.Si impone dunque, per il primo grado, l'applicazione di tal ultimo scaglione.61. Ebbene in questo quadro si reputa quanto segue.In primo luogo, i valori “minimi” dello scaglione compreso tra euro260.000,01 ed euro 520.000,00 sono effettivamente pari, con riferimento algiudizio di primo grado, ad euro 1.687,50 per la fase di studio, euro 1.113,50per la fase introduttiva, euro 2.935,00 per la fase decisoria ed euro 2.974,50per la fase istruttoria.Il Tribunale ha, perciò, liquidato i compensi in misura inferiore ai “minimi”.In secondo luogo, nella specie, il Tribunale e similmente la Corte d'appellonon hanno opinato per il difetto della legitimatio ad causam – condizione dell'a-zione – sì che potesse giustificarsi l'applicabilità del 9° co. dell'art. 4 del d.m. n.55/2014, bensì per la non ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA]Anno della posizione sog-Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026gettiva passiva correlata alle pretese risarcitorie azionate dall' “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr.Data pubblicazione 13/05/2026Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla “legitimatio ad causam”,ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, delrapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di unasituazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata;cfr. altresì Cass. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951).Il rilievo motivazionale, in parte qua, del giudice d'appello – a conferma dell'a-nalogo rilievo di cui al primo dictum – ancorato alla “più sfumata posizione” edunque al difetto di legittimazione passiva del convenuto [OSCURATO:PERSONA]Anno, è,di conseguenza, sicuramente inadeguato e tale da non giustificare lo scosta-mento in peius dai “minimi” tariffari.Va perciò recepita la doglianza del ricorrente incidentale, secondo cui “la mo-tivazione (…) si risolve in affermazioni di principio, avulse dalla reale portatadella posizione difensiva della parte” (così ricorso Dell'Anno, pag. 12).62. In accoglimento del quinto motivo del ricorso del Comune di Martinaaccoglimento del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.398/2020 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, va cas-sata, con rinvio alla stessa Sezione distaccata di Taranto della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima de-sunta dall'ordinanza di questa Corte n. 13289/2025 in precedenza menzionata.Si provvederà in sede di rinvio alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra il Comune di Martina FrancaNumero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026e la “[OSCURATO:PERSONA]”, al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA]” e al rapporto traEligio Mutinati e la “[OSCURATO:PERSONA]”.63. In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anno la sentenza n. 398/2020della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, va cassata.In relazione all'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anno, nulla osta, giac-ché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa,ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel meritoe quindi a che questa Corte provveda come da dispositivo, limitatamente alrapporto processuale tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA]Anno, alla liquidazione dellespese di lite con riferimento al giudizio di primo grado ed al giudizio d'appello,oltre che, ovviamente, con riferimento al presente giudizio di cassazione.La liquidazione segue alla stregua dei valori compresi tra i “minimi” e i “medi”tariffari.Per il giudizio di primo grado con riferimento allo scaglione tariffario compresotra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 (che il ricorrente incidentale ha invo-cato).Per il giudizio d'appello e per il presente giudizio di legittimità con riferimentoallo scaglione tariffario compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, indottodal valore delle spese di lite di cui - relativamente alla posizione di CamilloDell'Anno - si è discusso in secondo grado e in questa sede.64. In dipendenza del buon esito dei ricorsi non sussistono i presupposti pro-cessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026accoglie il quinto motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], assorbitiData pubblicazione 13/05/2026il terzo motivo, il quarto motivo ed il sesto motivo; dichiara inammissibile ilprimo motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivodel ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA];accoglie il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il quartomotivo, il sesto motivo ed il settimo motivo; dichiara inammissibile il primo mo-tivo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA];accoglie il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il secondo pro-filo del secondo motivo ed il quarto motivo; dichiara inammissibile il primo mo-tivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il primo profilo del secondo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA];cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 398/2020 della Corte d'Ap-pello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, e rinvia alla stessa Sezione distac-cata di Taranto della Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione anche aifini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anno;cassa in relazione ai motivi del medesimo ricorso la sentenza n. 398/2020della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, e, decidendo nelmerito, così provvede:condanna la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA]Anno lespese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 10.200,00 (di cui euro1.900,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro3.400,00 per la fase decisoria ed euro 3.500,00 per la fase istruttoria), oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassacome per legge;Numero registro generale 8197/2021Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14048/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA]Anno lespese del giudizio di appello che si liquidano in euro 3.100,00 (di cui euro 650,00per la fase di studio, euro 550,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per lafase decisoria ed euro 900,00 per la fase istruttoria), oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA]Anno lespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nellamisura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino