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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27409/2024

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2962/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- fesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso il suo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 31 e domicilio digital e PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – amministratore di fatto N.2962/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino – resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 738/08/22 depositata in data 20 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] Ilcontribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, unitamente a Pre- gliasco Piersandro,un avviso di accertamento relativo al periodo di im- posta 2012 con il quale, previo accertamento della natura di soggetto privo di organizzazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., si deduceva il ruolo di amministratore di fatto del contribuente; che il contribuente ha dedotto violazione del contraddittorio pre- ventivo, difetto dimotivazione e insussistenza del presupposto impo- sitivo; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, proposto anche dal terzo Preglia- sco; che il giudice di appelloha ritenuto che l’atto impugnato ha messo il contribuente in grado di conoscere la pretesa impositiva, ritenendo poi fondato nel merito l’accertamento, essendo stata accertata sia la natura di soggetto privo di organizzazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., sia il ruolo svolto dal contribuente, sia dal terzo Pregliasco, così come ha ritenuto insussistente l’obbligo del contraddittorio preventivo in as- senza di accesso presso i locali dell’impresa; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoriae che l’Ufficio si è costi- tuito in giudizio ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA] N.2962/23 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 42, secondo comma, d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 600e 56, quinto comma, d.P.

R . 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la sen- tenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi, sostenendo il ricorrente che il PVC non sarebbe stato integralmente notificato, né allegato al ricorrente, in quanto mancante dei suoi allegatie in particolare della annotazione di p.g. relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2639 e 2697 cod. civ, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i requisiti di amministratore di fatto in capo al ricorrente, essendo man- cato nella sentenza impugnata l’accertamento di una continuativa atti- vità gestoria della società [OSCURATO:SOCIETA]. tale da avere caratteri di siste- maticità e completezza; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212/2000, 32 d.P.R.n. 600/1973 e 51 e 52 d.P.R. n. 633/ 19 72 , nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non violato l’obbligo del contraddittorio preventivo, ritenendo sussistente un generalizzato obbligo del contraddittorio, con particolare riferimento alle imposte ar- monizzate; che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA], già parte dei due gradi del giudizio di me- rito; P. Q. M. N.2962/23 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo al ricorrente per l’incombente termine di sessanta giorni dalla comunic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2962/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- fesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso il suo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 31 e domicilio digital e PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – amministratore di fatto N.2962/23 R.G. Est. F. D’Aquino – resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 738/08/22 depositata in data 20 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] Ilcontribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, unitamente a Pre- gliasco Piersandro,un avviso di accertamento relativo al periodo di im- posta 2012 con il quale, previo accertamento della natura di soggetto privo di organizzazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., si deduceva il ruolo di amministratore di fatto del contribuente; che il contribuente ha dedotto violazione del contraddittorio pre- ventivo, difetto dimotivazione e insussistenza del presupposto impo- sitivo; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, proposto anche dal terzo Preglia- sco; che il giudice di appelloha ritenuto che l’atto impugnato ha messo il contribuente in grado di conoscere la pretesa impositiva, ritenendo poi fondato nel merito l’accertamento, essendo stata accertata sia la natura di soggetto privo di organizzazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., sia il ruolo svolto dal contribuente, sia dal terzo Pregliasco, così come ha ritenuto insussistente l’obbligo del contraddittorio preventivo in as- senza di accesso presso i locali dell’impresa; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoriae che l’Ufficio si è costi- tuito in giudizio ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA] N.2962/23 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 42, secondo comma, d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 600e 56, quinto comma, d.P. R . 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la sen- tenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi, sostenendo il ricorrente che il PVC non sarebbe stato integralmente notificato, né allegato al ricorrente, in quanto mancante dei suoi allegatie in particolare della annotazione di p.g. relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2639 e 2697 cod. civ, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i requisiti di amministratore di fatto in capo al ricorrente, essendo man- cato nella sentenza impugnata l’accertamento di una continuativa atti- vità gestoria della società [OSCURATO:SOCIETA]. tale da avere caratteri di siste- maticità e completezza; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212/2000, 32 d.P.R.n. 600/1973 e 51 e 52 d.P.R. n. 633/ 19 72 , nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non violato l’obbligo del contraddittorio preventivo, ritenendo sussistente un generalizzato obbligo del contraddittorio, con particolare riferimento alle imposte ar- monizzate; che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA], già parte dei due gradi del giudizio di me- rito; P. Q. M. N.2962/23 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo al ricorrente per l’incombente termine di sessanta giorni dalla comunic
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