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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28329/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/02/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Ancona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona harigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Capo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2025, con cui è stata disposta la proroga del regime disorveglianza particolare nei confronti del detenuto ai sensi e per gli effetti di cuialla lett. a) dell’art. 14-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Con dettoreclamo è stato richiesto l’annullamento del decreto di proroga limitatamenteall’esclusione dell’uso del televisore per non essere il provvedimento del DAPmotivato quanto alla necessità di prevenire il pericolo per la sicurezza e l’ordinedell’Istituto di restrizione.2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre percassazione deducendo violazione degli artt. 14-bis e 14-quater Ord. pen.Rileva la difesa che l’uso del televisore è stato escluso per il condannato,destinato al regime di “[OSCURATO:PERSONA]” in ragione della ritenuta appartenenza aclan di stampo mafioso, in quanto potenzialmente idoneo a riceverecomunicazioni dall’esterno, nonché idoneo per l’alimentazione di eventualiulteriori dispositivi.Lamenta che la restrizione non è, quindi, giustificata in ragione di una messain pericolo dell’ordine e della sicurezza interni, come richiesto dalla norma; e che,invece, il pericolo di ricevere messaggi dall’esterno o di alimentare dispositivielettronici andava neutralizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] mediante ilcontingentamento dei canali (in relazione ai presunti “canali locali dai qualipotrebbero arrivare messaggi”) o la chiusura di eventuali porte USB presenti suitelevisori, non attraverso il divieto assoluto dell’uso del televisore, non congruoné proporzionato al particolare regime detentivo.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.1.1.

Gli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater Ord. pen. disciplinano il regime disorveglianza particolare, che prevede restrizioni al trattamento e ai diritti deidetenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria.L’intento del legislatore è, evidentemente, non quello di punire il singoloevento o la singola turbativa, ma tutelare la sicurezza e l’ordine dell’Istitutopenitenziario e dei detenuti dai comportamenti di coloro che li mettano arepentaglio.L’art. 14-quater Ord. pen., in particolare, stabilisce quale debba essere ilcontenuto del regime di sorveglianza particolare, precisando che le restrizioniapplicate devono essere motivate, nonché “strettamente necessarie per ilmantenimento dell’ordine e della sicurezza” e non possono riguardare in ognicaso i diritti e le esigenze del detenuto attinenti alle materie elencate nel quartocomma della norma stessa (l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiarioe il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessidal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per lasicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchiradio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno,salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli conil coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli).1.2.

Nel caso in esame la legittimità dell’inibizione dell’uso del televisoreimposta con il provvedimento di proroga del regime di sorveglianza particolare èmotivata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con riferimento a unapericolosità sociale “esterna”, non già in ragione della necessità di evitare pericolialla popolazione carceraria.Manca del tutto una motivazione che giustifichi la restrizione nell’ottica dellanecessità di salvaguardare la sicurezza interna.Diversamente da come rilevato dall’ordinanza impugnata, non può essereritenuta la motivazione circa l’esclusione dell’uso del televisore, “in quantopotenzialmente idoneo a ricevere comunicazioni dall’esterno, nonché idoneo perl’alimentazione di eventuali ulteriori dispositivi”, “del tutto congrua ecomprensibile”, dovendo, invece, il Tribunale a quo spiegare quali conseguenzeconcrete la detenzione del televisore può avere sulla sicurezza e ordine interni,anche considerato che per i sottoposti al suddetto regime è possibile l’uso diapparecchi radio, che può determinare rischi simili.2.

Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e ilrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di ancona.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona harigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Capo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2025, con cui è stata disposta la proroga del regime disorveglianza particolare nei confronti del detenuto ai sensi e per gli effetti di cuialla lett. a) dell’art. 14-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Con dettoreclamo è stato richiesto l’annullamento del decreto di proroga limitatamenteall’esclusione dell’uso del televisore per non essere il provvedimento del DAPmotivato quanto alla necessità di prevenire il pericolo per la sicurezza e l’ordinedell’Istituto di restrizione.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre percassazione deducendo violazione degli artt. 14-bis e 14-quater Ord. pen.Rileva la difesa che l’uso del televisore è stato escluso per il condannato,destinato al regime di “[OSCURATO:PERSONA]” in ragione della ritenuta appartenenza aclan di stampo mafioso, in quanto potenzialmente idoneo a riceverecomunicazioni dall’esterno, nonché idoneo per l’alimentazione di eventualiulteriori dispositivi.Lamenta che la restrizione non è, quindi, giustificata in ragione di una messain pericolo dell’ordine e della sicurezza interni, come richiesto dalla norma; e che,invece, il pericolo di ricevere messaggi dall’esterno o di alimentare dispositivielettronici andava neutralizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] mediante ilcontingentamento dei canali (in relazione ai presunti “canali locali dai qualipotrebbero arrivare messaggi”) o la chiusura di eventuali porte USB presenti suitelevisori, non attraverso il divieto assoluto dell’uso del televisore, non congruoné proporzionato al particolare regime detentivo.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.1.1. Gli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater Ord. pen. disciplinano il regime disorveglianza particolare, che prevede restrizioni al trattamento e ai diritti deidetenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria.L’intento del legislatore è, evidentemente, non quello di punire il singoloevento o la singola turbativa, ma tutelare la sicurezza e l’ordine dell’Istitutopenitenziario e dei detenuti dai comportamenti di coloro che li mettano arepentaglio.L’art. 14-quater Ord. pen., in particolare, stabilisce quale debba essere ilcontenuto del regime di sorveglianza particolare, precisando che le restrizioniapplicate devono essere motivate, nonché “strettamente necessarie per ilmantenimento dell’ordine e della sicurezza” e non possono riguardare in ognicaso i diritti e le esigenze del detenuto attinenti alle materie elencate nel quartocomma della norma stessa (l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiarioe il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessidal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per lasicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchiradio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno,salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli conil coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli).1.2. Nel caso in esame la legittimità dell’inibizione dell’uso del televisoreimposta con il provvedimento di proroga del regime di sorveglianza particolare èmotivata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con riferimento a unapericolosità sociale “esterna”, non già in ragione della necessità di evitare pericolialla popolazione carceraria.Manca del tutto una motivazione che giustifichi la restrizione nell’ottica dellanecessità di salvaguardare la sicurezza interna.Diversamente da come rilevato dall’ordinanza impugnata, non può essereritenuta la motivazione circa l’esclusione dell’uso del televisore, “in quantopotenzialmente idoneo a ricevere comunicazioni dall’esterno, nonché idoneo perl’alimentazione di eventuali ulteriori dispositivi”, “del tutto congrua ecomprensibile”, dovendo, invece, il Tribunale a quo spiegare quali conseguenzeconcrete la detenzione del televisore può avere sulla sicurezza e ordine interni,anche considerato che per i sottoposti al suddetto regime è possibile l’uso diapparecchi radio, che può determinare rischi simili.2. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e ilrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di ancona.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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