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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33753/2025

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la seguente ORDINANZA sulricorso 6054 /20 19 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Microzona 19Roma - avverso l a sente nza n. 5036/3 /20 18 emessa d a l la CTR Lazi o in data 16/07/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 luglio 2018 n. 5036/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rettifica del classamento (precisamente, con l’attribuzione della categoria A/1 e della classe 4 – in luogo di quella A/2, classe 3) e della rendita catastale di un’abitazione sta in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13 (microzona n. 19 –Parioli), di cui il medesimo è proprietario, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 27 ottobre 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l’atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla collocazione dell’immobile nella microzona di riferimento.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3, 9, 10 e 11 del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la “trasformazione” non consentita del relativo ricorso dalla forma cartacea alla forma telematica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. Civ. e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la carenza di specifici motivi.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, anche in combinato disposto con l’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. Civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’accertamento era stato sufficientemente motivato con riguardo alla revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali.

4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, non essendo intellegibile la effettiva ratio decidendi.

5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, non essendo provato il corretto riclassamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. Civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico con il solo riferimento allo scostamento dei valori nella microzona considerata, pur in assenza di prove documentali a supporto di tale affermazione.

7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. Civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto dei fatti contrari allegati e provati dalla contribuente con riguardo all’inadeguatezza motivazionale dell’accertamento (in particolare, mediante il riferimento alle effettive caratteristiche dell’immobile).

8. Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

La controversia è esattamente sovrapponibile a quella decisa da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37371 del 21/12/2022, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso».

A ben vedere, l’atto di riclassamento oggetto del presente giudizio, non ha alcun elemento di individualità rispetto all’immobile del sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo adattabile a qualsivoglia immobile, cosicché, seguendo l’errata ed illegittima tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, fatta propria dai giudici della CTR di Roma, l’attività di classamento di cui al comma 335, finirebbe per ridursi all’indiscriminato elevamento del livello di categoria e classe degli immobili ordinari contenuti nel perimetro della microzona in ragione delle pure e semplici risultanze dei rapporti tra i valori medi di microzona, senza considerazione alcuna dei caratteri edilizi dell’unità immobiliare, i quali non possono non essere tenuti in peculiare attenzione ogni volta che si procede alla nuova qualificazione catastale.

E’, pertanto, errata l’affermazione della CTR secondo cui «Nella specie risultano pertanto pienamente rispettati i parametri di legge previsti dalla citata normativa; né il contribuente ha dato prova della sussistenza di requisiti tali che legittimino la non fondatezza dello scostamento presupposto dell’atto impugnato, il quale appare scevro ed immune da ogni vizio, in quanto posto in essere sulla base della procedura delineata dalla menzionata normativa a fronte della quale non risultano elementi forniti dalla parte tale ad inficiarne la fondatezza e attendibilità».

8.1. Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso» (conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).

In particolare, il procedimento di “revisione parziale del classamento”di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “ revisione del classamento”dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 –5, Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30653 del 25/11/2019).

Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).

In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertato classamento l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nella zona del centro storico e l’asserito notevole incremento di valore del cespite, così come è errata l’affermazione della CTR secondo cui presupposto della revisione era il riallineamento resosi necessario per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che fosse necessario indicare specifiche caratteristiche.

Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, valutando che l’avviso di accertamento fosse stato sufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senza un concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile riclassificato.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata, come si è detto, a partire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso , dichiara assorbit i i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 6054 /20 19 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Microzona 19Roma - avverso l a sente nza n. 5036/3 /20 18 emessa d a l la CTR Lazi o in data 16/07/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 16 luglio 2018 n. 5036/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rettifica del classamento (precisamente, con l’attribuzione della categoria A/1 e della classe 4 – in luogo di quella A/2, classe 3) e della rendita catastale di un’abitazione sta in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13 (microzona n. 19 –Parioli), di cui il medesimo è proprietario, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 27 ottobre 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l’atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla collocazione dell’immobile nella microzona di riferimento. Il ricorso è affidato a sette motivi. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3, 9, 10 e 11 del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la “trasformazione” non consentita del relativo ricorso dalla forma cartacea alla forma telematica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. Civ. e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la carenza di specifici motivi. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, anche in combinato disposto con l’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. Civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’accertamento era stato sufficientemente motivato con riguardo alla revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, non essendo intellegibile la effettiva ratio decidendi. 5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. Civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, non essendo provato il corretto riclassamento da parte dell’amministrazione finanziaria. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. Civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico con il solo riferimento allo scostamento dei valori nella microzona considerata, pur in assenza di prove documentali a supporto di tale affermazione. 7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. Civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto dei fatti contrari allegati e provati dalla contribuente con riguardo all’inadeguatezza motivazionale dell’accertamento (in particolare, mediante il riferimento alle effettive caratteristiche dell’immobile). 8. Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. La controversia è esattamente sovrapponibile a quella decisa da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37371 del 21/12/2022, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso». A ben vedere, l’atto di riclassamento oggetto del presente giudizio, non ha alcun elemento di individualità rispetto all’immobile del sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo adattabile a qualsivoglia immobile, cosicché, seguendo l’errata ed illegittima tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, fatta propria dai giudici della CTR di Roma, l’attività di classamento di cui al comma 335, finirebbe per ridursi all’indiscriminato elevamento del livello di categoria e classe degli immobili ordinari contenuti nel perimetro della microzona in ragione delle pure e semplici risultanze dei rapporti tra i valori medi di microzona, senza considerazione alcuna dei caratteri edilizi dell’unità immobiliare, i quali non possono non essere tenuti in peculiare attenzione ogni volta che si procede alla nuova qualificazione catastale. E’, pertanto, errata l’affermazione della CTR secondo cui «Nella specie risultano pertanto pienamente rispettati i parametri di legge previsti dalla citata normativa; né il contribuente ha dato prova della sussistenza di requisiti tali che legittimino la non fondatezza dello scostamento presupposto dell’atto impugnato, il quale appare scevro ed immune da ogni vizio, in quanto posto in essere sulla base della procedura delineata dalla menzionata normativa a fronte della quale non risultano elementi forniti dalla parte tale ad inficiarne la fondatezza e attendibilità». 8.1. Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso» (conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019). In particolare, il procedimento di “revisione parziale del classamento”di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “ revisione del classamento”dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 –5, Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30653 del 25/11/2019). Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218). In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertato classamento l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nella zona del centro storico e l’asserito notevole incremento di valore del cespite, così come è errata l’affermazione della CTR secondo cui presupposto della revisione era il riallineamento resosi necessario per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che fosse necessario indicare specifiche caratteristiche. Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, valutando che l’avviso di accertamento fosse stato sufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senza un concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile riclassificato. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata, come si è detto, a partire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio. P.Q.M La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso , dichiara assorbit i i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, d
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