CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 24926/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti presunti vizi della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]