CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8620/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 7827 / 09 / 1 8 , depositata il 17 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Integrazione del contraddittorio -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 7827/09/18del 17/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4178/13/17 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa in ragione di una illegittima compensazione di crediti d’imposta spettanti su investimenti eseguiti per gli anni 2012 e 2013. 1.1. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) non è dubbio che i crediti recati dalla cartella conseguivano ad atti presupposti non impugnati; b) tuttavia, tenuto conto dell’inesistenza della pretesa impositiva, nel rispetto del principio del giusto processo e del principio di collaborazione e buona fede cui doveva improntarsi il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la cartella impugnata doveva essere annullata. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, come rilevato nella sentenza di appello, giudizio di primo e secondo grado si sono svolti non solo nei confronti di ADM, ma anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, oggetto di un provvedimento di integrazione del contraddittorio in primo grado, e dell’Agenzia delle entrate riscossione. 2. È, dunque, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali che sono stati pretermessi, disponendo, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo onde consentire detta integrazione alla parte diligente.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando la parte diligentedella notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presen