CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 34265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Palermo del 9/06/2026, che aveva confermato la sentenzadi primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art.640 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore rappresenta che l’imputato è deceduto, chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata3. Il ricorso è fondato. Essendosi il decesso verificato in data 4 maggio 2026come attestato dal certificato di morte depositato dal difensore, il reato contestatoall’imputato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che lasentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essereannullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen.È, invero, consolidato l’orientamento di legittimità, che il Collegio ribadisce,secondo cui la morte dell'imputato impone l'annullamento senza rinvio dellasentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale neldispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ognieventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod.proc. pen., tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo delprovvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da taleultima disposizione (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206-01;Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008,Zancocchia, Rv. 242114-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mortedell’imputato.Così deciso in Roma il 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]