CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 36921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24967-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Anna, cf. SPANNA69B63D0860, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 310/03/2014 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 25.02.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di notifica dell'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui era stato rideterminato l'imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap, la contribuente propose RGN 24967/2014 Consigliere rei. Federici ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 326/09/2011 ne rigettò le ragioni. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Calabria fu respinto con la sentenza n. 310/03/2014, ora impugnata. Il giudice regionale, nel riassumere la vicenda processuale così come riportata nella pronuncia di primo grado, ha riferito che, a seguito della notifica dell'atto impositivo e del contraddittorio instaurato, l'Amministrazione finanziaria recepì i rilievi della contribuente in merito al cluster utilizzato per l'accertamento mediante ricorso allo studio di settore e le giustificazioni sullo scostamento tra le «esistente iniziali e finali esposte in dichiarazione». Quindi provvide alle conseguenti correzioni e la parte aderì alla proposta dell'ufficio. Fu dunque redatto l'atto di adesione (RHIA10400178/2009), sottoscritto dalla contribuente, con relativo accordo sul piano di rateizzazione, di cui la prima (delle 8 rate) fu versata. Mancando i successivi pagamenti, la Spanò impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con pronuncia n. 326/09/2011 dichiarò inammissibile il ricorso, stante l'adesione della contribuente all'accordo sottoscritto con l'ufficio. Le ragioni d'appello, sempre secondo quanto rappresentato nella pronuncia ora al vaglio della Corte, erano fondate sulla doglianza della irragionevolezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sull'assunto che la proposta di adesione si perfeziona non con la sola sottoscrizione, ma con il pagamento di tutte le rate. Il giudice regionale ha rilevato che, stante l'incontestata sottoscrizione della adesione per l'importo concordato tra le parti, tale accordo era intangibile e immodificabile. Ha pertanto confermato la declaratoria di inammissibilità già dichiarata in primo grado. La ricorrente ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la società ha denunciato «l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», quanto RGN 24967/2014 Cont ergrel. Federici LI L ' agli importi richiesti dall'Amministrazione, non corrispondenti a quanto concordato con l'atto di adesione. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che al ricorso avverso una sentenza pubblicata il 25 febbraio 2014 trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Nel caso di specie, a parte che la formulazione del motivo è riproduttiva del vecchio testo normativo, anche volendone recuperare la funzione alla luce dell'attuale testo, la sua concreta esposizione manca dei contenuti richiesti dalla norma. La contribuente lamenta che all'inadempimento degli obblighi assunti con l'atto di adesione, sottoscritto tra le parti, sarebbe seguito un atto impositivo contenente una pretesa maggiore rispetto a quanto concordato con la definizione per adesione. Sennonché non è dato comprendere da dove ciò si evinca, atteso che le stesse ragioni d'impugnazione dell'avviso d'accertamento, riportate nella sentenza del giudice regionale -che a sua volta riporta anche quelle emergenti nella sentenza del giudice di primo grado- non fanno alcun cenno a tale questione. Al contrario nella sentenza impugnata l'oggetto dell'appello è ricondotto alla definitività o meno dell'accertamento con adesione, disconosciuta dalla contribuente. In ogni caso, poiché dalla prospettazione difensiva della ricorrente sembrerebbe che il giudice d'appello abbia deciso su qualcosa di diverso rispetto alle censure mosse con l'atto d'appello, la critica andava formulata invocando un vizio processuale, non invece un vizio di motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 6, comma 4, e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, degli artt. 7 e 10 della I. 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 24 della Costituzione. Il motivo è inammissibile quanto al richiamo delle norme relative alla I. 212 del 2000 e al d.P.R. n. 633 del 1972, perché nessuna di esse è pertinente RGN 24967/2014 Con ere rel. Federici rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata. È invece infondato quanto al richiamo della disciplina del d.lgs. n. 218 del 1997. La contribuente ha criticato la decisione laddove ha ritenuto definitivo l'accertamento con adesione, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ha sostenuto che, al contrario, dall'art. 6 comma 4 e dall'art. 9 si evincerebbe che solo dopo il pagamento per intero del debito tributario scaturente dall'accordo l'atto impositivo perderebbe efficacia. La critica alla decisione è infondata. A parte che proprio il tenore letterale degli artt. 6 e 9 depone per conclusioni esattamente opposte, la giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che in materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale (Cass., 30 aprile 2009, n. 10086; 31 luglio 2019, n. 20577; 30 agosto 2022, n. 25497; cfr. anche 17 novembre 2020, n. 26109). Nel caso di specie è incontestato anche il pagamento della prima rata. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 2.300,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a RGN 24967/2014 [OSCURATO:PERSONA] rel. Federici v quello previsto per il ricorso, a