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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21691/2026

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o chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respintol’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed haconfermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari,con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare dellacustodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (capi 31,55, 56, 58, 60,61,62 e 64) in ordine ai quali il Collegioravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’indagata e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.2.1.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 55).Il tribunale cautelare avrebbe tratto la gravità indiziaria della incolpazioneprovvisoria sulla base delle foto n. 590 e 591 che attesterebbero la sola presenzadella indagata, ma non dimostrerebbero alcun contributo della stessa ipotizzatacessione.

Il tribunale avrebbe reso una motivazione apodittica e generalizzantegiungendo a condividere acriticamente il giudizio di gravità indiziaria già espresso dalGip impiegando altresì una motivazione illogica ed elusiva dei corretti criteri divalutazione ex art. 273 cod.proc.pen. attribuendo valore indiziario alla semplicecondotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in termini di “intrattenimento” dell'uomo a cuisuccessivamente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato la dose, da cui l'assenza deicontorni minimi di un suo contributo concorsuale.2.2.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 62).Secondo la ricorrente, la motivazione circa la gravità indiziaria sarebbe illogicapoiché fondata non già sulla condotta della prevenuta, bensì su una serie di elementiestranei indiretti e non individualizzanti in relazione all’addebito di avere, in concorsocol fratello [OSCURATO:PERSONA] e con la cognata [OSCURATO:PERSONA], confezionato eceduto a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di sostanza stupefacente pari a “10” per lasuccessiva cessione, gravità indiziaria fondata unicamente sugli esiti dellaconversazione ambientale n. 1855 del 26 agosto 2022 da cui si ricaverebbe la meraconoscenza dell'altrui attività criminosa che non implica di per sé l'attribuzione diresponsabilità a titolo concorsuale.

La donna sarebbe sì presente ai dialoghi, ma nonavrebbe fornito alcun apporto causale rispetto ai fatti contestati.

In conclusione, inrelazione alla condotta contestata alla capo 62) il complesso indiziario sarebbecompletamente vuoto, il percorso giuridico motivazionale addotto dal tribunale deltutto illogico e contraddittorio.2.3.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione della Collitti alsodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nelparadigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cuiavrebbe collaborato la ricorrente, per soli 5 mesi, e in ragione al più della esistenzadi un mero rapporto sinallagmatico con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], estraneo al paradigmanormativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectiosocietatis.2.4.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza,considerata l’età della indagata, l’unico precedente penale aspecifico e il ruolomarginale.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernentiil profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non siconfrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata inpunto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una miratarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentementeinammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione inrelazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi due motivi di ricorsi) e inrelazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al narcotraffico(terzo motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendioprobatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confrontacon la decisione impugnata.2.

Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica dellamisura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al reatoassociativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata adoggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata attinta da misura cautelare anche per i capi diincolpazione 31), 56) 58), 60) e 64), per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria,che non sonno oggetto di censura.

La ricorrente limita la contestazione della gravitàindiziaria unicamente ai capi 55) e 62).Con riferimento al capo 55), rileva il Collegio l’inammissibilità del motivo pergenericità e perché versato in fatto là dove contesta il contributo della stessa nellacessione contestata.

Invero, non si confronta la ricorrente con la motivazione delTribunale là dove, a pag. 13, evidenzia la gravità indiziaria nella cessione, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], individuata nel concreto contributo dato dalla [OSCURATO:PERSONA] cheintrattiene il cliente sulla porta di casa in attesa che la [OSCURATO:PERSONA] gli consegni lostupefacente, vista la necessità della [OSCURATO:PERSONA] di rientrare in casa per prelevare lostupefacente poi consegnato al cliente.Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato conmotivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenereprovata, seppure in termini di elevata probabilità, la cessione avvenuta il22/05/2022, in un contesto nel quale, come si legge nell’ordinanza impugnata, lacasa del [OSCURATO:PERSONA], ove abitavano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era diventata una centraledi spaccio, sicchè la lettura dei dati ricavati dalle riprese in uno con le risultanze delleindagini complessive, depone per la conferma dell’ipotesi accusatoriaAllo stesso modo anche la gravità indiziaria in relazione al capo 62) è statacongruamente argomentata.

Evidenzia il tribunale, dapprima, che erano già emersiindizi di colpevolezza con riferimento all'attività illecita svolta in epoca precedente eprossima al maggio 2022, sicché non poteva porsi in dubbio la chiara conoscenza daparte della medesima della natura illecita dell'attività perpetrata dai familiari, lemodalità di frazionamento e confezionamento delle sostanze stupefacenti e più ingenerale il giro d'affari.

In secondo luogo, il contenuto della captazione ambientale,in uno con le risultanze complessive delle indagini, restituivano un ruolo della Colittiquale soggetto pienamente al corrente dello scopo della visita di [OSCURATO:PERSONA], cioèil rifornimento della droga che, nella mattinata del 26 agosto 2022, si era prodigataa preparare.3.

Anche il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sullapartecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico, capeggiatada [OSCURATO:PERSONA], risulta inammissibile per manifesta infondatezza.La partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata all'attività di illecitacommercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente è stata argomentata inragione della attività di cessione svolta continuativamente, come risultante dainumerosi reato scopo a lei contestati, oltre alla sua conoscenza di tute le dinamichee dalla circostanza, riscontrata in sede di esecuzione della misura cautelare, che eradeputata alla tenuta della contabilità dell’attività di spaccio (cfr. pag. 25).La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottraeal sindacato di legittimità.La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questaSuprema Corte in subiecta materia.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figuradell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una strutturapermanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compitiassunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminatadi delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico didroga.La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può esseredata anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continuitra gli spacciatori, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per leoperazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediantedivisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nelprogramma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del13/12/2000, Rv. 218731).[OSCURATO:PERSONA] mostra di aderire pienamente al sodalizio con la sua attività incessantedi confezionamento e cessione dello stupefacente, attività necessaria ai fini delperseguimento dello scopo dell’associazione, in uno con la tenuta della contabilità,elemento questo che esclude il mero rapporto sinallagmatico tra acquirente-venditore.

Né la partecipazione della ricorrente può essere messa in dubbio dallabrevità delle osservazioni e indagini, sol che si consideri che in sede di esecuzionedella misura cautelare, nel settembre 2025, era stata rivenuta nella stanza dellaSpennato, denaro per € 6.540,00, sostanze stupefacenti e nel portafoglio dellaricorrente bigliettini indicativi della contabilità relativa all’attività di spaccio, segnoevidente della perdurante operatività.4.

Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuatenel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivoche lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolodi recidiva, è pienamente argomentata, avendo ancorato il menzionato pericolo,ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile della predetta nel contestoassociativo in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementidi segno contrario neppure allegati dalla difesa.Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza diapplicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art.416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l’allegazione di elementiconcreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppureallegati e avendo l’ordinanza impugnata escluso un ruolo marginale della predetta,che in ogni caso non sarebbe idoneo ad elidere la presunzione di sussistenza delpericolo di recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].6.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000,n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respintol’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed haconfermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari,con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare dellacustodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (capi 31,55, 56, 58, 60,61,62 e 64) in ordine ai quali il Collegioravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’indagata e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 55).Il tribunale cautelare avrebbe tratto la gravità indiziaria della incolpazioneprovvisoria sulla base delle foto n. 590 e 591 che attesterebbero la sola presenzadella indagata, ma non dimostrerebbero alcun contributo della stessa ipotizzatacessione. Il tribunale avrebbe reso una motivazione apodittica e generalizzantegiungendo a condividere acriticamente il giudizio di gravità indiziaria già espresso dalGip impiegando altresì una motivazione illogica ed elusiva dei corretti criteri divalutazione ex art. 273 cod.proc.pen. attribuendo valore indiziario alla semplicecondotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in termini di “intrattenimento” dell'uomo a cuisuccessivamente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato la dose, da cui l'assenza deicontorni minimi di un suo contributo concorsuale.2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 62).Secondo la ricorrente, la motivazione circa la gravità indiziaria sarebbe illogicapoiché fondata non già sulla condotta della prevenuta, bensì su una serie di elementiestranei indiretti e non individualizzanti in relazione all’addebito di avere, in concorsocol fratello [OSCURATO:PERSONA] e con la cognata [OSCURATO:PERSONA], confezionato eceduto a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di sostanza stupefacente pari a “10” per lasuccessiva cessione, gravità indiziaria fondata unicamente sugli esiti dellaconversazione ambientale n. 1855 del 26 agosto 2022 da cui si ricaverebbe la meraconoscenza dell'altrui attività criminosa che non implica di per sé l'attribuzione diresponsabilità a titolo concorsuale. La donna sarebbe sì presente ai dialoghi, ma nonavrebbe fornito alcun apporto causale rispetto ai fatti contestati. In conclusione, inrelazione alla condotta contestata alla capo 62) il complesso indiziario sarebbecompletamente vuoto, il percorso giuridico motivazionale addotto dal tribunale deltutto illogico e contraddittorio.2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione della Collitti alsodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nelparadigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cuiavrebbe collaborato la ricorrente, per soli 5 mesi, e in ragione al più della esistenzadi un mero rapporto sinallagmatico con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], estraneo al paradigmanormativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectiosocietatis.2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza,considerata l’età della indagata, l’unico precedente penale aspecifico e il ruolomarginale.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernentiil profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non siconfrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata inpunto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una miratarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentementeinammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione inrelazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi due motivi di ricorsi) e inrelazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al narcotraffico(terzo motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendioprobatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confrontacon la decisione impugnata.2. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica dellamisura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al reatoassociativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata adoggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata attinta da misura cautelare anche per i capi diincolpazione 31), 56) 58), 60) e 64), per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria,che non sonno oggetto di censura. La ricorrente limita la contestazione della gravitàindiziaria unicamente ai capi 55) e 62).Con riferimento al capo 55), rileva il Collegio l’inammissibilità del motivo pergenericità e perché versato in fatto là dove contesta il contributo della stessa nellacessione contestata. Invero, non si confronta la ricorrente con la motivazione delTribunale là dove, a pag. 13, evidenzia la gravità indiziaria nella cessione, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], individuata nel concreto contributo dato dalla [OSCURATO:PERSONA] cheintrattiene il cliente sulla porta di casa in attesa che la [OSCURATO:PERSONA] gli consegni lostupefacente, vista la necessità della [OSCURATO:PERSONA] di rientrare in casa per prelevare lostupefacente poi consegnato al cliente.Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato conmotivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenereprovata, seppure in termini di elevata probabilità, la cessione avvenuta il22/05/2022, in un contesto nel quale, come si legge nell’ordinanza impugnata, lacasa del [OSCURATO:PERSONA], ove abitavano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era diventata una centraledi spaccio, sicchè la lettura dei dati ricavati dalle riprese in uno con le risultanze delleindagini complessive, depone per la conferma dell’ipotesi accusatoriaAllo stesso modo anche la gravità indiziaria in relazione al capo 62) è statacongruamente argomentata. Evidenzia il tribunale, dapprima, che erano già emersiindizi di colpevolezza con riferimento all'attività illecita svolta in epoca precedente eprossima al maggio 2022, sicché non poteva porsi in dubbio la chiara conoscenza daparte della medesima della natura illecita dell'attività perpetrata dai familiari, lemodalità di frazionamento e confezionamento delle sostanze stupefacenti e più ingenerale il giro d'affari. In secondo luogo, il contenuto della captazione ambientale,in uno con le risultanze complessive delle indagini, restituivano un ruolo della Colittiquale soggetto pienamente al corrente dello scopo della visita di [OSCURATO:PERSONA], cioèil rifornimento della droga che, nella mattinata del 26 agosto 2022, si era prodigataa preparare.3. Anche il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sullapartecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico, capeggiatada [OSCURATO:PERSONA], risulta inammissibile per manifesta infondatezza.La partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata all'attività di illecitacommercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente è stata argomentata inragione della attività di cessione svolta continuativamente, come risultante dainumerosi reato scopo a lei contestati, oltre alla sua conoscenza di tute le dinamichee dalla circostanza, riscontrata in sede di esecuzione della misura cautelare, che eradeputata alla tenuta della contabilità dell’attività di spaccio (cfr. pag. 25).La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottraeal sindacato di legittimità.La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questaSuprema Corte in subiecta materia.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figuradell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una strutturapermanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compitiassunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminatadi delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico didroga.La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può esseredata anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continuitra gli spacciatori, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per leoperazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediantedivisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nelprogramma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del13/12/2000, Rv. 218731).[OSCURATO:PERSONA] mostra di aderire pienamente al sodalizio con la sua attività incessantedi confezionamento e cessione dello stupefacente, attività necessaria ai fini delperseguimento dello scopo dell’associazione, in uno con la tenuta della contabilità,elemento questo che esclude il mero rapporto sinallagmatico tra acquirente-venditore. Né la partecipazione della ricorrente può essere messa in dubbio dallabrevità delle osservazioni e indagini, sol che si consideri che in sede di esecuzionedella misura cautelare, nel settembre 2025, era stata rivenuta nella stanza dellaSpennato, denaro per € 6.540,00, sostanze stupefacenti e nel portafoglio dellaricorrente bigliettini indicativi della contabilità relativa all’attività di spaccio, segnoevidente della perdurante operatività.4. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuatenel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivoche lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolodi recidiva, è pienamente argomentata, avendo ancorato il menzionato pericolo,ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile della predetta nel contestoassociativo in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementidi segno contrario neppure allegati dalla difesa.Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza diapplicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art.416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l’allegazione di elementiconcreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppureallegati e avendo l’ordinanza impugnata escluso un ruolo marginale della predetta,che in ogni caso non sarebbe idoneo ad elidere la presunzione di sussistenza delpericolo di recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000,n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]
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