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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13173/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Benevento avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il G.U.P. del Tribunale Benevento in data 27/1/2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. presentata dal ricorrente con riguardo ai delitti di peculato e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ha contestualmente disposto il rinvio a giudizio del predetto.

1.1. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 444 comma 1 -ter cod. proc. pen. e solleva questione di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 Cost.: segnala che indebitamente era stata dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione di pena in ragione del mancato versamento del profitto, quando lo stesso non era indicato e comunque non emergeva dalla contestazione, non essendo desumibile né in termini complessivi né pro-quota con riguardo ai concorrenti e non potendosi far riferimento al valore dei tabacchi oggetto di appropriazione, rilevante ai fini del computo della pena pecuniaria relativa al delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43 del 1973.

1.2. In subordine prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto il concorrente nel reato dovrebbe versare l'intero prezzo o profitto del reato, quindi anche le quote degli altri, con conseguente irragionevolezza della norma, non potendosi neppure sostenere che il coimputato patteggiante possa ripetere le somme versate pro-quota dagli altri imputati, a fronte dell'eventualità di assoluzione di questi nel giudizio.

1.3. Deduce inoltre la nullità dell'udienza ex artt. 178, 180, 421 e 424 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver letto l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di patteggiamento aveva provveduto al rinvio a giudizio come da separato decreto, senza consentire alla parte interessata di concludere specificamente a tale fine, vizio non deducibile nell'immediatezza, atteso che lo stesso si era ormai perfezionato con la predisposizione del decreto di rinvio a giudizio, menzionato nella stessa ordinanza.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto è rivolto contro due provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, non essendo stati peraltro prospettati profili di abnormità e non venendo in rilievo una situazione di stasi processuale.

Ciò vale sia con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di applicazione di pena, che di per sé non preclude la reiterazione della stessa al giudice del dibattimento, al fine di far risultare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento, sia con riguardo al decreto di rinvio a giudizio, essendo possibile dedurre questioni di nullità riferibili alla fase dell'udienza preliminare, ove non precluse.

3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e da essa discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/3/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Benevento avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il G.U.P. del Tribunale Benevento in data 27/1/2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. presentata dal ricorrente con riguardo ai delitti di peculato e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ha contestualmente disposto il rinvio a giudizio del predetto. 1.1. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 444 comma 1 -ter cod. proc. pen. e solleva questione di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 Cost.: segnala che indebitamente era stata dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione di pena in ragione del mancato versamento del profitto, quando lo stesso non era indicato e comunque non emergeva dalla contestazione, non essendo desumibile né in termini complessivi né pro-quota con riguardo ai concorrenti e non potendosi far riferimento al valore dei tabacchi oggetto di appropriazione, rilevante ai fini del computo della pena pecuniaria relativa al delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43 del 1973. 1.2. In subordine prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto il concorrente nel reato dovrebbe versare l'intero prezzo o profitto del reato, quindi anche le quote degli altri, con conseguente irragionevolezza della norma, non potendosi neppure sostenere che il coimputato patteggiante possa ripetere le somme versate pro-quota dagli altri imputati, a fronte dell'eventualità di assoluzione di questi nel giudizio. 1.3. Deduce inoltre la nullità dell'udienza ex artt. 178, 180, 421 e 424 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver letto l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di patteggiamento aveva provveduto al rinvio a giudizio come da separato decreto, senza consentire alla parte interessata di concludere specificamente a tale fine, vizio non deducibile nell'immediatezza, atteso che lo stesso si era ormai perfezionato con la predisposizione del decreto di rinvio a giudizio, menzionato nella stessa ordinanza. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto è rivolto contro due provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, non essendo stati peraltro prospettati profili di abnormità e non venendo in rilievo una situazione di stasi processuale. Ciò vale sia con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di applicazione di pena, che di per sé non preclude la reiterazione della stessa al giudice del dibattimento, al fine di far risultare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento, sia con riguardo al decreto di rinvio a giudizio, essendo possibile dedurre questioni di nullità riferibili alla fase dell'udienza preliminare, ove non precluse. 3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e da essa discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/3/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli 23
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