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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 18993/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Como, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24 agosto 2021 il GIP del Tribunale di Como non ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in favore di quello di Brindisi.

2. Il ricorrente espone che era stato arrestato il 18 dicembre 2020 a Cermenke; che il GIP del Tribunale di Como aveva emesso la misura cautelare nei suoi confronti e aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del GIP del Tribunale di Brindisi che, in data 5 gennaio 2021, aveva emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare senza però procedere a interrogatorio di garanzia; che in data 20 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Lecce aveva dichiarato inefficace la misura custodiale e aveva disposto la sua immediata liberazione; che in pari data era stato sottoposto a fermo su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi.

Il fermo, eseguito nel circondario di Como, non era stato convalidato dal GIP del Tribunale di Como che tuttavia gli aveva applicato la misura custodiale.

Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge perché non era stato liberato alla scadenza delle 48 ore dal fermo non tempestivamente convalidato.

Lamenta in particolare che la richiesta di applicazione della misura cautelare era stata trasmessa al GIP competente quando avrebbe dovuto essere liberato per l'inefficacia del provvedimento di fermo.

Ritiene non ammissibile che un fermo, divenuto inefficace prima della celebrazione dell'udienza di convalida per mancata osservanza dei termini imposti al pubblico ministero, possa essere recuperato nonostante l'inosservanza dei termini perentori con palese e lampante violazione del diritto di difesa, posto che peraltro in detta fase l'indagato non ha alcuna facoltà difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' pacifico in giurisprudenza che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain MD Moynul, Rv. 276449 - 03).

Nel caso in esame, correttamente il GIP del Tribunale di Como ha verificato che la richiesta di convalida del fermo non era stata formulata nel termine fissato dalla legge e non lo ha convalidato, ma, sussistendone i relativi presupposti, ha applicato la misura custodiale.

Essendovi piena autonomia tra la fase precautelare e quella cautelare e dando luogo a titoli detentivi di diversa natura, non ha alcun rilievo l'argomento difensivo del recupero "improprio" del termine di richiesta della convalida attraverso l'applicazione della misura cautelare.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P .Q .

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Como, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 agosto 2021 il GIP del Tribunale di Como non ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in favore di quello di Brindisi. 2. Il ricorrente espone che era stato arrestato il 18 dicembre 2020 a Cermenke; che il GIP del Tribunale di Como aveva emesso la misura cautelare nei suoi confronti e aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del GIP del Tribunale di Brindisi che, in data 5 gennaio 2021, aveva emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare senza però procedere a interrogatorio di garanzia; che in data 20 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Lecce aveva dichiarato inefficace la misura custodiale e aveva disposto la sua immediata liberazione; che in pari data era stato sottoposto a fermo su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi. Il fermo, eseguito nel circondario di Como, non era stato convalidato dal GIP del Tribunale di Como che tuttavia gli aveva applicato la misura custodiale. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge perché non era stato liberato alla scadenza delle 48 ore dal fermo non tempestivamente convalidato. Lamenta in particolare che la richiesta di applicazione della misura cautelare era stata trasmessa al GIP competente quando avrebbe dovuto essere liberato per l'inefficacia del provvedimento di fermo. Ritiene non ammissibile che un fermo, divenuto inefficace prima della celebrazione dell'udienza di convalida per mancata osservanza dei termini imposti al pubblico ministero, possa essere recuperato nonostante l'inosservanza dei termini perentori con palese e lampante violazione del diritto di difesa, posto che peraltro in detta fase l'indagato non ha alcuna facoltà difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico in giurisprudenza che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain MD Moynul, Rv. 276449 - 03). Nel caso in esame, correttamente il GIP del Tribunale di Como ha verificato che la richiesta di convalida del fermo non era stata formulata nel termine fissato dalla legge e non lo ha convalidato, ma, sussistendone i relativi presupposti, ha applicato la misura custodiale. Essendovi piena autonomia tra la fase precautelare e quella cautelare e dando luogo a titoli detentivi di diversa natura, non ha alcun rilievo l'argomento difensivo del recupero "improprio" del termine di richiesta della convalida attraverso l'applicazione della misura cautelare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P .Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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