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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40440/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza di applicazione della pena per un motivo diverso da quelli deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Con un unico motivo di ricorso il Russo censura, infatti, l'erronea applicazione della disciplina della continuazione essendo ravvisabile, in tesi difensiva, un unico reato di detenzione di sostanze stupefacenti; Ritiene il Collegio che, trattandosi di un punto interno all'accordo, in relazione al quale il Giudice ha reputato corretta la qualificazione giuridica della condotta (art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 ) e congrua la pena concordata, la censura in esame, in quanto limitata al solo trattamento sanzionatorio concordato di cui non si rileva l'illegalità, non può essere dedotta in questa Sede.

Va, inoltre, considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame - sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). 2.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza di applicazione della pena per un motivo diverso da quelli deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. Con un unico motivo di ricorso il Russo censura, infatti, l'erronea applicazione della disciplina della continuazione essendo ravvisabile, in tesi difensiva, un unico reato di detenzione di sostanze stupefacenti; Ritiene il Collegio che, trattandosi di un punto interno all'accordo, in relazione al quale il Giudice ha reputato corretta la qualificazione giuridica della condotta (art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 ) e congrua la pena concordata, la censura in esame, in quanto limitata al solo trattamento sanzionatorio concordato di cui non si rileva l'illegalità, non può essere dedotta in questa Sede. Va, inoltre, considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame - sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). 2.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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