CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESC:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando col primo motivo la violazione dell'ad 521 cpp, col secondo la violazione di legge quanto al ritenuto tentativo e col terzo si è doluto del trattamento sanzionatorio eccessivo e del diniego delle attenuanti generiche. Osservato che il primo motivo è manifestamente infondato, non essendo ravvisabile alcuna violazione della disposizione processuale invocata, come emerge dal testo della sentenza impugnata,riguardo alla quale generiche appaiono le deduzioni della difesa. Considerato quanto al secondo motivo il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha chiarito le ragioni per le quali la condotta degli imputati è stata qualificata ai sensi degli artt 56,624 bis cp, escludendo la configurabilità della desistenza,non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai precedenti penali specifici per furto in abitazione rilevabili per entrambi gli imputati,è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Tenuto conto, infine che I doglianza in punto di trattamento sanzionatorio è del tutto generica. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore c.-n \( i I I !.:1 [OSCURATO:PERSONA]?sIdy::