CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 46243/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 luglio 2022, ha rigettato i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], diretti a far dichiarare l'illegittimità con il conseguente annullamento degli ordini di esecuzione del sequestro preventivo adottati dal P.M. il 21 aprile 2022 e il 21 giugno 2022 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 322 bis e 310, terzo comma, cod. proc. pen.). Il Tribunale di Brindisi con provvedimento del 26 aprile 2022 aveva espressamente ritenuto che "la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di accoglimento del P.M. operi sino alla definitività della decisione per espressa previsione di legge per via del combinato disposto di cui agli art. 310/322 cod. proc. pen.". Questo provvedimento non è stato impugnato dal P.M. Pur a fronte dell'interpretazione del Tribunale di Brindisi, che aveva espressamente ritenuto non immediatamente esecutiva la revoca del provvedimento del giudice delle indagini preliminari (che aveva revocato il sequestro preventivo) da parte del Tribunale del riesame (che aveva disposto di nuovo il sequestro preventivo degli immobili), il pubblico ministero ha ugualmente proceduto con l'esecuzione del sequestro, senza attendere la definitività del provvedimento del Tribunale del riesame (il ricorrente, infatti, ha presentato ricorso in cassazione). Il richiamo all'art. 310 cod. proc. pen. da parte dell'art. 322 bis cod. proc. pen. deve intendersi anche alla sospensione degli effetti della decisione che, in accoglimento dell'appello del P.M., dispone una misura cautelare (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 25052 del 21/07/2020 Cc. (dep. 04/09/2020) Rv. 279864 - 0). Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto non convincente la decisione della Cassazione che aveva ritenuto applicabile anche alle misure cautelari reali la disposizione dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen. Infatti, anche il sequestro preventivo incide su beni costituzionalmente protetti. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine di rimettere il ricorso alla Sezioni unite. 2. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché è venuto a mancare l'interesse, in relazione al rigetto del ricorso con sentenza di questa Corte di Cassazione del 23 settembre 2022 (nel procedimento R.G. N. 19346/2022) avente ad oggetto l'ordinanza del 13 aprile 2022 del Tribunale del riesame di Brindisi. L'ordinanza, pertanto, risulta definitiva. 4. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte dei ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501;1-k-(-4-1aG47:Jc) Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901). P.Q.M. Dichiara in