CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa il 26.02.2016 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri imputati, per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 1, 2, 4, 5 e 8, cod. pen. (capo a) e per il delitto di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1. cod. pen. (capo b). Nello specifico, la corte territoriale, riqualificato il reato di estorsione (di cui al capo b) nell'ipotesi del tentativo e riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, valutate prevalenti alle contestate aggravanti - con la già ritenuta continuazione e ferma la diminuente per il rito - rideterminava la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; confermava nel resto il provvedimento. In particolare, Squecco era stato dichiarato colpevole perché associato - con altri per í quali si era proceduto separatamente, tra cui il promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] (già uomo di rilievo della [OSCURATO:PERSONA] facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) - a un'organizzazione criminale di tipo camorristico, operante nel territorio dell'agro ebolitano-battipagliese e nell'intera provincia di Salerno, che si avvaleva della forza intimidatrice del vincolo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivavano al fine di commettere delitti di diversa natura quali: estorsioni e usura ai danni di titolari di esercizi commerciali nelle città di Capaccio, Battipaglia e Agropoli e nei comuni viciniori, detenzione e porto illegale di armi, al fine, conseguenzialmente, di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di attività economiche (in particolare di esercizi per lo svolgimento di attività commerciali nel settore delle "onoranze funebri"), avvalendosi in ciò anche di ulteriori ditte direttamente controllate dall'organizzazione criminale di riferimento. Inoltre, in qualità di mandante e in concorso con altri, Squecco (al capo b) rispondeva del reato di estorsione - poi riqualificato in tentativo - per avere costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta di onoranze funebri, a promettergli il pagamento della somma in contanti di euro 70.000,00, quali interessi maturati su un precedente rapporto di natura usuraria. 2. Investita dal ricorso per cassazione dell'imputato, la Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 2873 del 21.6.2018 (dep. il 22.1.2019), annullava con rinvio per nuovo giudizio la predetta pronuncia, rilevando, tra l'altro, che la corte territoriale non aveva considerato il punto oggetto di specifico motivo di appello con cui Squecco chiedeva l'applicazione dell'art. 55 della I. 689/1981 per ottenere la sostituzione della pena detentiva inflittagli colla semidetenzione.3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 1°.07.2021, ha ritenuto infondati i motivi di gravame oggetto del devolutum ritenendo, in buona sostanza, che la commisurazione della pena cui era pervenuta la prima pronuncia di appello non escludesse comunque la gravità dei reati ascritti all'imputato, attesa la natura e le modalità dell'azione criminosa posta in essere, e non incidendo in maniera significativa sulla capacità a delinquere la condotta assunta dal ricorrente successivamente al reato, posto che ben poca valenza assume la rinuncia ad un credito di natura usuraria e che la somma riconosciuta dallo stesso alle persone offese a titolo di risarcimento è irrisoria a fronte del presunto danno materiale e morale derivato alle parti in questione, anche in considerazione della gravità del fatto da rapportare alla somma oggetto della pretesa estorsiva. A sostegno del rigetto della richiesta è stato altresì addotto il difetto delle condizioni soggettive previste dall'art. 59 della L. 689/1981 in quanto, dal casellario giudiziale di Squecco, emerge che l'imputato ha in precedenza riportato altre condanne, con più sentenze, a pena complessivamente superiore a 3 anni di reclusione e ha commesso i reati in relazione ai quali si chiede la sostituzione nei cinque anni dalla condanna precedente. 4. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato tramite i propri difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché, in sede di giudizio rescissorio, nonostante quanto indicato da questa Corte (a pag. 28 della sentenza emessa nel giudizio rescindente) - che, dopo aver dato atto dell'omessa pronuncia da parte della prima corte territoriale circa la richiesta di sostituzione delta pena detentiva, aggiungeva che la sussistenza delle condizioni che consentono di applicare la sanzione sostitutiva costituisce un accertamento di fatto che deve essere motivato in modo non manifestamente illogico - il giudice del rinvio, al par. 6 della motivazione, ritiene di non concedere la invocata sostituzione sulla base della gravità dei reati ascritti all'imputato, attesa la natura e la modalità dell'agire criminoso, escludendo che il ristoro dei danni effettuato dall'imputato, definito irrisorio, possa essere reputato un indice di resipiscenza e di reale proposito di reinserimento sociale; ma nell'argomentare in tal senso non considera, la corte territoriale, che il risarcimento dei danni riguarda il delitto di tentata estorsione e che, pertanto, nessun danno materiale può ritenersi cagionato alle persone offese e che, comunque, la somma totale di euro 32.000,00 corrisposta a titolo di risarcimento rappresenta un valore più che ampio di ogni danno morale patito ed è dimostrativa della reale resipiscenza del ricorrente.4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59, comma 1, I. 689/1981 poiché non sussiste alcuna preclusione soggettiva alla sostituzione della misura -31k-e-Il^-031\19- - In particolare, la Corte territoriale, quale altro argomento per rigettare la richiesta di sostituzione, - sempre al par. 6 - , sostiene che difettano in capo al ricorrente le condizioni soggettive per beneficiare della semidetenzione, affermando testualmente che l'imputato ha riportato in precedenza condanne con più sentenze a pena complessivamente superiore a tre anni, citando la sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il 3.03.2016 dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno relativa al reato, risalente al 9.1.2015, di cui all'art. 389 cod. pen. rispetto al quale è stata applicata la pena di mesi uno e giorni dieci, convertiti in euro 10.000,00 di pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, secondo i principi che regolano l'applicazione delle sanzioni sostitutive, univocamente affermati da questa Corte, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art.133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni, così Sez. 2, Sentenza n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853 - 01 ) Ciò nondimeno si è osservato che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01 (fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza dì sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa). La sostituzione delle pene detentive brevi è, invero, rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01). Nel caso di specie, il rigetto della invocata sostituzione è congruamente argomentato alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la corte territoriale posto in evidenza: come "la benevola commisurazione della pena a cui è pervenuta la prima Corte territoriale (che l'ha determinata riducendola entro il limite dei due anni di reclusione) non esclude comunque la gravità dei reati ascritti all'imputato attesa la natura e le modalità dell'azione criminosa maturata nel contesto di un'associazione camorristica, e dovendosi quindi considerare la gravità del pericolo che proprio per tale genesi dell'azione criminosa è derivata per le persone offese"; come "non incida significatamente sulla capacità a delinquere del colpevole la condotta da costui assunta successivamente al reato posto che : 1. alla rinuncia al credito di natura usuraria ben poca valenza può riconoscersi proprio per la natura illecita del credito; 2. al riconoscimento alle persone offese di una somma a titolo di risarcimento del pari poca rilevanza può riconoscersi perché l'entità della somma offerta ed accettata a titolo risarcitorio" - anche considerando le integrazioni successive precisa la corte di appello - " risulta irrisoria a fronte del presumibile danno materiale e morale derivato alle persone offese, anche in relazione alla gravità del fatto per la somma oggetto della pretesa estorsiva"; come d'altro canto sia "da rilevare la mancanza di alcun altro indice di reale resipiscenza nonché del reale proposito di reinserimento sociale cui dovrebbe assolvere la sostituzione della pena detentiva con quella della semidetenzione"; sicché si deve ritenere insindacabile in questa sede di legittimità la decisione assunta dalla corte territoriale al riguardo, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito (tra i quali l'inefficacia della sanzione, cfr. Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011. Rv. 249717). 2. Quanto al secondo motivo deve osservarsi che il divieto di sostituzione di cui all'art. 59, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689 - che prevede che la pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente - pure richiamato dalla corte territoriale quale fattore ostativo alla chiesta sostituzione, opera nel caso di specie. Ed invero, da un lato, dal certificato penale risulta che l'imputato ha in precedenza riportato condanne, con più sentenze, a pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione, dall'altro emerge che lo stesso ha commesso i reati per cui si procede, e per i quali si chiede la sostituzione della pena, nei cinque anni dalla condanna precedente (inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 31.10.2008, irrevocabile il 17.1.2009 per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata); ed infatti la condotta associativa - come precisato dalla corte territoriale ed emergente dalla stessa contestazione - risale al maggio 2012, con condotta perdurante, e quella estorsiva al dicembre 2013; sicché, trattandosi di contestazione cd. aperta, la consumazione del reato associativo a rigore coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado (che è stata emessa in data 26.2.2016 oltre il quinquennio), ma la condotta si è comunque protratta nel tempo, fino a tale momento, a partire dal maggio 2012. Nel reato permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) assume, invero, rilevanza giuridica ed è dalla legge incriminata la condotta dell'intero periodo consumativo, perché essa, fino a quando non venga volontariamente interrotta o fatta cessare, determina una continuativa e perdurante violazione della norma penale nella sua manifestazione tipica, e quindi realizza in ogni momento gli elementi costitutivi del reato (Sez. 1, n. 3319 del 05/07/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199274; Sez. 2, n. 41727 del 04/07/2014, Arena, Rv. 261987). Nel reato permanente la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario, sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione del comando giuridico, diversamente dal reato continuato, costituito da una pluralità di episodi criminosi, che, pur conservando ognuno la propria autonomia ed individualità, vengono formalmente unificati e considerati come singolo reato ai fini della pena, in quanto determinati dal medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 647 del 03/10/1980, dep. 1981, Nardelli, Rv. 147476). Ciò che rileva, quindi, ai fini dell'applicazione del divieto dì cui all'art. 59 cit. - così come per l'applicazione, in genere, degli istituti per i quali occorre fare riferimento alla consumazione del reato permanente (così, ad esempio, per la recidiva si è affermato che perché essa possa configurarsi occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile e che è all'uopo sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna, Sez. 3, n. 7302 del 17/05/1994, Rv. 198204; così ancora, si è affermato che la protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza, Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020 Cc., dep. 10/02/2021, Rv. 280756, e che ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla I. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato, Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Rv. 268274) - è che quanto meno un segmento della condotta ricada nell'arco temporale dei cinque anni previsto da tale disposizione normativa; e nel caso di specie la condotta associativa, sebbene venuta a consumazione alla data di emissione della sentenza di primo grado con la quale coincide la cessazione della permanenza (26.2.2016), ossia successivamente al quinquennio, ha avuto comunque inizio a partire dal maggio 2012, sicché la parte di essa che si è protratta fino al 17.1.2014 rientra nei cinque anni dalla condanna precedente (divenuta irrevocabile il 17.1.2009). Il motivo in scrutinio si appalesa quindi manifestamente infondato. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibi