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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21522/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, sono costituiti da mere generiche doglianze in punto di fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo, la volontà colpevole, la non lieve entità del fatto) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore . s-r [OSCURATO:PERSONA] 71cdtuflectir ctk j • t------ DEP íN [OSCURATO:PERSONA] 0 3 G o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, sono costituiti da mere generiche doglianze in punto di fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo, la volontà colpevole, la non lieve entità del fatto) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore . s-r [OSCURATO:PERSONA] 71cdtuflectir ctk j • t------ DEP íN [OSCURATO:PERSONA] 0 3 G o