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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 08875/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale d Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO nievato che con ii provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari quale riesame ex ari-. 3°9 cod. proc. peri... sa rigettato ii riesame proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale I Gip dei Tribunale di Trani ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere percné gravemente indiziato di più fatti s.;anzic.)natl ai sensi degli artt. 110 e 353 bis 2, 3, 21 della rubrica), 319 cod. pen ( capi 15,16, 18) e 318 ( così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 19) cod. pen.; dievato, ancora, che avverso i citato provvedimento ha interposto ricorso difensore dell'indagato, lamentando la nullità del provvedimento impugnato perché il Lisena non sarebbe stato tradotto dal carcere in occasione dell'udienza di riesame nonché vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e al rischio relterazlone delle condotte ritenuti; rilevato ancora che, come confermato dalla documentazione in atti, dopo la proposizione del ricorso, la misura applicata a! ricorrente è stata revocata ( :on ordinanza dei 29 ottobre 2021) successivamente alla proposizione del ricorso, con conseque.nte sopravvenuta carenza di interesse aila trattazione dell'impugnazione (nel caso non ovviata da alcuna indicazione di segno contrario manifestata dalla difesa e dall'indagato); ritenuto che secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in relazione ad una fattispecie in materia di procedimento "de libertate (Sez. li, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), i! venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e derivante da una causa non imputabile al ricorrente - come la successiva revoca del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccornbenza neppure virtuale, con la conseguenza che dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese dei procedimento, né ai pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Cosi deciso il 6/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale d Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO nievato che con ii provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari quale riesame ex ari-. 3°9 cod. proc. peri... sa rigettato ii riesame proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale I Gip dei Tribunale di Trani ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere percné gravemente indiziato di più fatti s.;anzic.)natl ai sensi degli artt. 110 e 353 bis 2, 3, 21 della rubrica), 319 cod. pen ( capi 15,16, 18) e 318 ( così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 19) cod. pen.; dievato, ancora, che avverso i citato provvedimento ha interposto ricorso difensore dell'indagato, lamentando la nullità del provvedimento impugnato perché il Lisena non sarebbe stato tradotto dal carcere in occasione dell'udienza di riesame nonché vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e al rischio relterazlone delle condotte ritenuti; rilevato ancora che, come confermato dalla documentazione in atti, dopo la proposizione del ricorso, la misura applicata a! ricorrente è stata revocata ( :on ordinanza dei 29 ottobre 2021) successivamente alla proposizione del ricorso, con conseque.nte sopravvenuta carenza di interesse aila trattazione dell'impugnazione (nel caso non ovviata da alcuna indicazione di segno contrario manifestata dalla difesa e dall'indagato); ritenuto che secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in relazione ad una fattispecie in materia di procedimento "de libertate (Sez. li, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), i! venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e derivante da una causa non imputabile al ricorrente - come la successiva revoca del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccornbenza neppure virtuale, con la conseguenza che dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese dei procedimento, né ai pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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