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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07141/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità, la contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per mancanza di argomentazioni logiche e giuridiche in sede di valutazione della prova; Rilevato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza l'enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono il ricorso; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità, la contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per mancanza di argomentazioni logiche e giuridiche in sede di valutazione della prova; Rilevato che il motivo è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza l'enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono il ricorso; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris