CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1968
Cassazione n. 49001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1968 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];V 77 [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui ali artt. 612 e 339 cod. pen. (fatto commesso in Poggiomarino in data 17 febbraio 2018); - che in data 17 novembre 2023, quindi tardivamente (cfr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, sono generici, vuoi perché affidati a deduzioni astratte ed indeterminate, vuoi perché omettono di indicare e documentare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle evidenze probatorie in atti; - in particolare, il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. con riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto c:he, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti elementi di positiva valutazione atti a giustificare l'attenuazione del disvalore del fatto, non risultando, oltretutto, segnali di resipiscenza dell'imputato o, comunque, di presa di distanza dal grave fatto commesso, denotante una personalità aggressiva); - che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estens