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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 21443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Lecce , con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 23 maggio 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti di anni 5 di reclusione ed C 2.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore deducendo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato.

Con successiva dichiarazione pervenuta in cancelleria il Patera rinunciava all'impugnazione e chiedeva che la sentenza divenisse irrevocabile. 1.3 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di concordato in appello alla quale ha fatto seguito rituale rinuncia In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 marzo 2023 I ONSIGLI E EST.

Ittitt.74" IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C:ANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Lecce , con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 23 maggio 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti di anni 5 di reclusione ed C 2.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore deducendo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato. Con successiva dichiarazione pervenuta in cancelleria il Patera rinunciava all'impugnazione e chiedeva che la sentenza divenisse irrevocabile. 1.3 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di concordato in appello alla quale ha fatto seguito rituale rinuncia In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00. P.Q.M. P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 marzo 2023 I ONSIGLI E EST. Ittitt.74" IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C:ANCE
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