Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17457/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12 novembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla estinzione, con la conseguente cessazione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania emessa in data 18 dicembre 2006 ed irrevocabile in data 7 marzo 2007, con la quale è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; premesso che l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poiché il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti" (Sez. 1, n. 30011 del 5/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014), Rv. 260285); preso atto che grava sul ricorrente sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Modica in data 30 novembre 2010 ed irrevocabile in data 19 febbraio 2011 con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 335 cod. pen. commesso in data 28 maggio 2008; considerato che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12 novembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla estinzione, con la conseguente cessazione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania emessa in data 18 dicembre 2006 ed irrevocabile in data 7 marzo 2007, con la quale è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; premesso che l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poiché il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti" (Sez. 1, n. 30011 del 5/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014), Rv. 260285); preso atto che grava sul ricorrente sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Modica in data 30 novembre 2010 ed irrevocabile in data 19 febbraio 2011 con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 335 cod. pen. commesso in data 28 maggio 2008; considerato che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris