CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta da operazioni dolose (capo 1)e bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), a lui ascritti nella qualità diliquidatore, dal 30 giugno 2015, della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 10novembre 2017.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando seimotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto diritenuta sussistenza della responsabilità del liquidatore.La Corte di appello, secondo la difesa, ha ascritto all'imputato condotte cheesulano dai poteri legali del liquidatore, come definiti dall'art. 2489 cod. civ.; poterilimitati alla liquidazione del patrimonio e non alla gestione imprenditoriale.Nella specie [OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ruolo di liquidatore quando la società era giàdecotta e, dopo un anno di vita, aveva già accumulato un passivo di 1.300.000,00euro.I debiti fiscali si riferiscono, per la gran parte, ad anni di imposta antecedentiall'assunzione della carica da parte dell'imputato, mentre, nel periodo dellaliquidazione, la società non ha operato e quindi non ha prodotto utili, ma nemmenoperdite.2.2. Il secondo, il quinto e il sesto motivo deducono l'assenza di motivazionesull'elemento oggettivo e su quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale.Dalla documentazione in atti risulta che l'imputato ha ripetutamente richiestoagli amministratori la documentazione contabile della società, che però non ha mairicevuto.La sussistenza del dolo specifico riposa su deduzioni generiche e nonconducenti.2.3. Il terzo pone in luce la contraddittorietà della motivazione che, da un lato,afferma che l'imputato ha sistematicamente omesso di adempiere ai debiti fiscalie dall'altro lato riconosce che la società aveva comunque versato all'erario sommesignificative.2.4. Il quarto motivo lamenta l'assenza di motivazione sul nesso causale tracondotta e fallimento.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegnodelle conclusioni in epigrafe trascritte.Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria volta a ribadire lafondatezza dei motivi di ricorso e a replicare alla requisitoria scritta della partepubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo è infondato.È sufficiente ricordare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l. fall. maanche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degliamministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordinegenerale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire ilcompimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose- di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del benegiuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art.40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hannol'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, cod.civ.); pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che nonriceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla lororegolare tenuta (Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Scuopo, Rv. 250939 – 01).Ne consegue che non può condividersi l’assunto difensivo, secondo cui illiquidatore, in ragione dei suoi limitati compiti, non potrebbe rispondere dei reatifallimentari, che invece prevedono espressamente tale qualifica tra quelle deisoggetti attivi.3. I motivi sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta da operazionidolose sono fondati nei termini di seguito indicati.3.1. L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina icasi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degliorgani gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite:amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche lapunibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l.fall.Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anchese non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, peròl'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzionefornitane dal legislatore.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo devesorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, commasecondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove lanozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv.247313-01, 247314-01).La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose"possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento diimposte e contributi previdenziali, costituisce comportamento rilevante comescelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima eirrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimentodella società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997;Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).Va tuttavia tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intendesanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di talicomportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, esempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n.26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie el'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo deltitolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale colfallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di talioperazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condottaantidoverosa (ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).3.2. Alla luce di tali consolidati principi deve allora rilevarsi che la sentenzaimpugnata replica il ragionamento, semplificatorio, del primo giudice, senzamisurarsi con i motivi di gravame che sollecitavano una effettiva verifica circa lasussistenza dell'articolato meccanismo di imputazione materiale e soggettiva delfatto tipizzato dal citato art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.Sulla base di quanto esposto in sentenza, la fallita ha avuto vita brevissima:costituita l'8 maggio 2014, è stata posta in liquidazione già il 7 luglio 2015 con lanomina dell'imputato come liquidatore, per poi fallire il 10 novembre 2017.Sin dalla sua costituzione, la società ha accumulato debiti fiscali eprevidenziali, più rilevanti in relazione all'anno di imposta 2014, ma decisamenteinferiori (se non quasi irrisori) nel periodo della liquidazione.In tale situazione, avuto riguardo alla vita della società e alla specificaposizione del ricorrente, non viene chiarito, ad esempio, se il debito fiscalecorrisponda alla totalità o quantomeno ad una rilevante parte delle obbligazioni ditale natura gravanti sulla società ovvero se gli organi gestori abbiano selezionatola tipologia di adempimenti da omettere, finanziando in tal modo quello di altreposte debitorie.Né dalla sentenza emerge con la dovuta precisione quale percentuale delpassivo erariale e previdenziale accertato al momento dell'instaurazione dellaconcorsualità sia effettivamente imputabile all'imputato, circostanza nonininfluente ai fini della verifica dell'elemento soggettivo del reato anche tenutoconto del ruolo ricoperto e della situazione che lo stesso si è trovato ad affrontare.In definitiva non è dubbio che il progetto imprenditoriale per cui la società èstata costituita risulta, con giudizio a posteriori, scarsamente sostenibile, ma ciònon è sufficiente ad inferire l'esistenza di un originario disegno (e la partecipazionead esso dell’imputato) volto a supportare quel progetto attraverso laconsumazione del reato contestato.4. Sono fondati anche i motivi concernenti il reato di bancarotta fraudolentadocumentale in relazione al dolo specifico.L'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, a lui ascritto nella veste di liquidatore della società fallita per averomesso la tenuta dell'intera contabilità per l’intero periodo in cui ha assunto dettaqualifica, cioè dal 30 giugno 2015 sino alla data del fallimento dichiarato il 10novembre 2017.Viene in rilievo l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale c.d."specifica" che, secondo giurisprudenza consolidata, ricomprende anche l’ipotesidi omessa tenuta dei libri contabili.A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari dellealtre ipotesi) dal dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimentirisulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto ilprofilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 leggefall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep.2020, Morace, Rv. 279179).Nella specie non è controverso che l’imputato ha omesso la tenuta dellescritture contabili per l’intero periodo della liquidazione. A fronte di tanto risultagià integrato l’elemento materiale della bancarotta fraudolenta documentale inrassegna, di talché è irrilevante che, come affermato in ricorso, egli abbia chiestoe non ottenuto i libri della gestione precedente.È rimasto, invece, nella sostanza inesplorato il tema del dolo specifico, poichéla motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in assunti astratti (ilcomportamento era “ evidentemente finalizzato a consentire ai precedenti gestorisuoi danti causa di raggiungere i già illustrati scopi illeciti” cfr. pag. 7) che nondanno sufficiente conto dello scopo, perseguito dall’imputato, di recare pregiudizioai creditori.5. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata devedunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milanoper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]