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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03950/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; sentito il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del PG; sentito il difensore dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza in data 11 maggio 2022, in riforma di quella di condanna del Tribunale di Milano del 12 novembre 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 392 c.p. contestata perché, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, la predetta si faceva arbitrariamente ragione da sé medesima, mediante violenza sulle cose consistita nel distacco della corrente elettrica che alimenta il citofono condominiale e la serratura elettrica del cancello che consente di accedere alla pubblica via del condominio sito in via Venezia 20 di [OSCURATO:PERSONA] (MI), costringendo le parti offese Ruopoli, Nguyen e Sacchi a tollerare ed a subire il risultato di tale condotta.

2. La Corte milanese ha ritenuto che i fatti - pacifici nel loro svolgimento - non potessero integrare la fattispecie contestata.

Ciò in quanto è risultato che il quadro elettrico che alimenta citofono e cancello si trova all'interno dell'appartamento dell'imputata che, staccando la corrente nella sua proprietà, automaticamente interrompeva l'erogazione anche degli stessi.

In questa situazione di "commistione" di utilità singola e di utilità condominiale, non potendo essere impedito da parte della Ausilio l'esercizio del suo diritto di togliere l'elettricità nel suo appartamento, non si rinvengono i presupposti dell'art. 392 c.p.

Inoltre la Corte di appello ha rilevato che il contatore non era a norma; pertanto essendo situato nella esclusiva proprietà dell'imputata, costei poteva avere in caso di malfunzionamento una responsabilità in tema di sicurezza.

Ha perciò concluso che la questione ha esclusiva rilevanza civilistica.

3. Ricorrono agli effetti civili Sacchi e Ruopoli, deducendo un unico articolato motivo, inerente alla violazione di legge che connota l'iter argomentativo della sentenza di appello; questa, infatti, non ha considerato: 1) che l'esistenza di una possibile questione civilistica è il presupposto tipico del reato di ragion fattasi (la cui configurabilità prevede che il soggetto agente ponga in essere la condotta "potendo ricorrere al giudice");2) che sussisteva una controversia tra le parti in relazione alla alimentazione del citofono e del cancello condominiali, il cui interruttore si trovava all'interno dell'abitazione della Ausilio; 3) che l'imputata con una missiva aveva già "minacciato" il distacco della corrente elettrica nel caso in cui gli altri condomini non avessero provveduto a dotarsi di una propria rete; 4) che, in definitiva, la condotta della Ausilio che, staccando la corrente, ha reso impossibile agli altri condomini l'utilizzo del cancello e citofono, beni pacificamente di proprietà comune, ha integrato pienamente gli estremi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie contestata.

Si invoca, quindi l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto nel caso di specie appaiono sussistenti gli estremi del reato contestato.

2. In primo luogo risulta pacifico che l'alimentazione elettrica e il relativo contatore a servizio del citofono e del cancello condominiale fossero, da sempre, collocati all'interno dell'appartamento della Ausilio.

Da quel che è dato comprendere, ciò è dovuto al fatto che, in origine, si trattava di un'unica unità immobiliare, poi suddivisa in diversi appartamenti in uno dei quali sono stati conservati alimentazione e contatore dei beni divenuti comuni.

3. E' altrettanto incontroverso che tra la Ausilio, da una parte, e gli altri condomini, dall'altra, vi fosse un contrasto in merito alla collocazione (e alle conseguenti spese) dell'alimentazione e del contatore relativi al citofono e al cancello elettrico dello stabile e che la Ausilio avesse più volte chiesto di risolvere il problema collocando altrove il contatore e ponendo le relative spese a carico del condominio e che, non essendo evidentemente trovato un accordo, la Ausilio allora avesse prospettato di "staccare" il contatore quando si fosse allontanata da casa, distacco in effetti eseguito.

4. Ciò premesso, è evidente che a seguito di tale condotta il cancello elettrico e il citofono sono divenuti, sia pur temporaneamente, inservibili allo scopo cui essi sono destinati.

In tal modo è stato integrato l'elemento della "violenza sulle cose" richiesto dall'art. 392 c.p.

La disposizione incriminatrice, infatti, include in detta violenza le condotte, tra l'altro, di "danneggiamento" e, a sua volta, l'art. 635 c.p. ricomprende in tale fattispecie anche la condotta di chi "rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili" (sul punto, v.

Sez. 4, n. 9343 del 21 ottobre 2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249808, secondo cui sussiste danneggiamento "tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno").

5. Per altro verso, non risulta corretta la argomentazione della Corte di appello secondo cui la esistenza della potenziale controversia civile tra le parti varrebbe ad escludere la configurabilità del reato di ragion fattasi.

Invero, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizza proprio per l'elemento intenzionale, in quanto l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (Sez. 6, n. 23923 del 16 maggio 2014, Demattè, Rv. 260584).

6. Sotto altro profilo, si è precisato che neppure vale ad escludere il reato in oggetto la buona fede del soggetto attivo che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce invece un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28 ottobre 2010, Giustozzi, Rv. 248715).

Così come, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. da parte del titolare di un diritto, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto "contestabile" non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio (Sez. 4, n. 1040 del 10 marzo 2006, Avogadri, Rv. 234506).

7. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, pertanto, l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello civile di Milano - competente per valore - alla quale è devoluta anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Visto l'art. 622 c.p.p., Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; sentito il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del PG; sentito il difensore dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza in data 11 maggio 2022, in riforma di quella di condanna del Tribunale di Milano del 12 novembre 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 392 c.p. contestata perché, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, la predetta si faceva arbitrariamente ragione da sé medesima, mediante violenza sulle cose consistita nel distacco della corrente elettrica che alimenta il citofono condominiale e la serratura elettrica del cancello che consente di accedere alla pubblica via del condominio sito in via Venezia 20 di [OSCURATO:PERSONA] (MI), costringendo le parti offese Ruopoli, Nguyen e Sacchi a tollerare ed a subire il risultato di tale condotta. 2. La Corte milanese ha ritenuto che i fatti - pacifici nel loro svolgimento - non potessero integrare la fattispecie contestata. Ciò in quanto è risultato che il quadro elettrico che alimenta citofono e cancello si trova all'interno dell'appartamento dell'imputata che, staccando la corrente nella sua proprietà, automaticamente interrompeva l'erogazione anche degli stessi. In questa situazione di "commistione" di utilità singola e di utilità condominiale, non potendo essere impedito da parte della Ausilio l'esercizio del suo diritto di togliere l'elettricità nel suo appartamento, non si rinvengono i presupposti dell'art. 392 c.p. Inoltre la Corte di appello ha rilevato che il contatore non era a norma; pertanto essendo situato nella esclusiva proprietà dell'imputata, costei poteva avere in caso di malfunzionamento una responsabilità in tema di sicurezza. Ha perciò concluso che la questione ha esclusiva rilevanza civilistica. 3. Ricorrono agli effetti civili Sacchi e Ruopoli, deducendo un unico articolato motivo, inerente alla violazione di legge che connota l'iter argomentativo della sentenza di appello; questa, infatti, non ha considerato: 1) che l'esistenza di una possibile questione civilistica è il presupposto tipico del reato di ragion fattasi (la cui configurabilità prevede che il soggetto agente ponga in essere la condotta "potendo ricorrere al giudice");2) che sussisteva una controversia tra le parti in relazione alla alimentazione del citofono e del cancello condominiali, il cui interruttore si trovava all'interno dell'abitazione della Ausilio; 3) che l'imputata con una missiva aveva già "minacciato" il distacco della corrente elettrica nel caso in cui gli altri condomini non avessero provveduto a dotarsi di una propria rete; 4) che, in definitiva, la condotta della Ausilio che, staccando la corrente, ha reso impossibile agli altri condomini l'utilizzo del cancello e citofono, beni pacificamente di proprietà comune, ha integrato pienamente gli estremi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie contestata. Si invoca, quindi l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto nel caso di specie appaiono sussistenti gli estremi del reato contestato. 2. In primo luogo risulta pacifico che l'alimentazione elettrica e il relativo contatore a servizio del citofono e del cancello condominiale fossero, da sempre, collocati all'interno dell'appartamento della Ausilio. Da quel che è dato comprendere, ciò è dovuto al fatto che, in origine, si trattava di un'unica unità immobiliare, poi suddivisa in diversi appartamenti in uno dei quali sono stati conservati alimentazione e contatore dei beni divenuti comuni. 3. E' altrettanto incontroverso che tra la Ausilio, da una parte, e gli altri condomini, dall'altra, vi fosse un contrasto in merito alla collocazione (e alle conseguenti spese) dell'alimentazione e del contatore relativi al citofono e al cancello elettrico dello stabile e che la Ausilio avesse più volte chiesto di risolvere il problema collocando altrove il contatore e ponendo le relative spese a carico del condominio e che, non essendo evidentemente trovato un accordo, la Ausilio allora avesse prospettato di "staccare" il contatore quando si fosse allontanata da casa, distacco in effetti eseguito. 4. Ciò premesso, è evidente che a seguito di tale condotta il cancello elettrico e il citofono sono divenuti, sia pur temporaneamente, inservibili allo scopo cui essi sono destinati. In tal modo è stato integrato l'elemento della "violenza sulle cose" richiesto dall'art. 392 c.p. La disposizione incriminatrice, infatti, include in detta violenza le condotte, tra l'altro, di "danneggiamento" e, a sua volta, l'art. 635 c.p. ricomprende in tale fattispecie anche la condotta di chi "rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili" (sul punto, v. Sez. 4, n. 9343 del 21 ottobre 2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249808, secondo cui sussiste danneggiamento "tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno"). 5. Per altro verso, non risulta corretta la argomentazione della Corte di appello secondo cui la esistenza della potenziale controversia civile tra le parti varrebbe ad escludere la configurabilità del reato di ragion fattasi. Invero, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizza proprio per l'elemento intenzionale, in quanto l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (Sez. 6, n. 23923 del 16 maggio 2014, Demattè, Rv. 260584). 6. Sotto altro profilo, si è precisato che neppure vale ad escludere il reato in oggetto la buona fede del soggetto attivo che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce invece un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28 ottobre 2010, Giustozzi, Rv. 248715). Così come, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. da parte del titolare di un diritto, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto "contestabile" non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio (Sez. 4, n. 1040 del 10 marzo 2006, Avogadri, Rv. 234506). 7. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, pertanto, l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello civile di Milano - competente per valore - alla quale è devoluta anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Visto l'art. 622 c.p.p., Annulla la sentenza
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