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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21776/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo di specificità, non si confronta con la motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sull'azione cosciente e volontaria dell'imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri.; nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti non manifestamente illogici (cfr. Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo di specificità, non si confronta con la motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sull'azione cosciente e volontaria dell'imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri.; nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti non manifestamente illogici (cfr. Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi