CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1988
Cassazione n. 13237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1988 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il primo motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente non solo la non tenuità della condotta illecita, ma anche i precedenti specifici che inducono a ritenere abituale la condotta dell'imputata. Occorre considerare, sul punto, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 dei 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 — 01). Il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, oltre a non essere stato dedotto in appello, è anche manifestamente infondato, posto che non sono contestate circostanze aggravanti, quindi la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha, di per sé, comportato la riduzione di un terzo della pena. Il motivo relativo alla quantificazione della pena è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de