CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 28001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27712/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], TESSARI FEDERICOe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA, VIA G.G. BELLI, n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2428/2022, pubblicatail 12/04/2022. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti di cui in epigrafe proponevano opposizione ex art. 145, co. 4, TUB al [OSCURATO:PERSONA]. n. 1513040 del 22 dicembre 2017 con il quale erano state loro irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie -Euro 70.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 3; - Euro 93.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 4. In sintesi, a i ricorrenti, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazionedi [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, erano state, in particolare, contestate violazioni degli obblighi previsti dalle Disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in materia di governo societario dellebanche, nonché delle Disposizioni i n tema di Organizzazione e controllo interno. I motivi di opposizione erano gli stessi per i tre opponenti, i quali erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi posta in liquidazione coatta amministrativa nell'assemblea del 26 aprile2014; in particolare nel corso del rispettivo mandato, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato membro del [OSCURATO:PERSONA] e Rischi, del [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2015 e del [OSCURATO:PERSONA], di cui era anche presidente; il [OSCURATO:PERSONA]. FedericoTessari era stato membro del [OSCURATO:PERSONA] ; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e Rischi e membro del [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’opposiz i one con la sentenza richiamata in epigrafe. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tremotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è rimasta intimata. 4. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,per non aver la Corte di Appello valorizzato e tenuto conto che i Ricorrenti – e tutti i Consiglieri di Amministrazione –nell’esercizio del loro mandato si sono trovati ad interloquire con una struttura direttiva della [OSCURATO:PERSONA] che solo ex post si è dimostrata inattendibile e mendace, al punto da porre gli stessi in condizione di agire unicamente sulla base di informazioni del tutto inattendibili peraltro non aliunderinvenibili. 5. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non aver la stessa tenuto conto della sentenza n. 349/2020 emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018tra [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Corte d’Appello di Roma, Sentenza n. 349 del 17.01.2020, All. 9). Si sostiene che tale sentenza risulta estremamente significativa poiché ha ad oggetto il medesimo provvedimento sanzionatorio (n. 1513040/2017) con cui sono stati sanzionati gli odierni Ricorrenti. In tale pronuncia, infatti, la Corte d’Appello di Roma ha annullato la sanzione comminata al Consigliere d’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di presupposti che sono tutti ricorrenti, indubitabilmente, anche nel caso di specie. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 6. Con il terzo ed ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., i Ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. 2381 e 2392 c.c. 7. [OSCURATO:PERSONA], in relazione a l secondo motivo di ricorso , necessarioattendere l’esito del ricorso per cassazione recante R.G. n. 13101/2020 propostodalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avverso la sentenza n. 349/2020 (richiamata, per l’appunto, nella seconda censura formulata) emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta sentenza ha annullato la medesima delibera sanzionatoria n. 1513040 del 22 dicembre 2017 nei confronti di altro consigliere di amministrazione per fatti analoghi – o, comunque, connessi -a quelli contestati. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e la sua trattazione si è tenuta all’udienza del 9 settembre 2025, sicché si profila opportuno rinviare la presente causa inattesa della pubblicazione della pronuncia sull’altro citato ricorso pendente. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo