CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 11037/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05.05.2022, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo A), riguardante la detenzione illecita in concorso di gr. 100,414 di hashish da cui potevano trarsi circa 503 dosi singole (artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 ) e rideterminato la pena per reato di cui al capo B) di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90, riguardante la detenzione illecita a fine di cessione di terzi, di gr 3,324 di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina (mdma), gr 0,426 di sostanza stupefacente del tipo chetamina, e gr 7,908 di cocaina; fatti commessi in Torino il 25.01.2020. 2.La Corte di Cassazione Sezione 3, con la sentenza n.40767-24, aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Torino del 18.10.2023 con riferimento all'affermazione di responsabilità di cui al capo A, mentre con riferimento al capo B), per il quale era stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità, affermava che il giudizio" deve essere ritenuto definitivo" ( fol 3). 3.EI [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, per il seguente motivo: violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus disciplinato dall'art. 597 co. 4 cod.proc.pen., nella parte in cui la Corte di Appello, in sede di rinvio ha commisurato l'aumento della pena per la recidiva non nella misura di un terzo, come affermato dal Tribunale nel corpo della motivazione della sentenza, bensì nella metà, determinando di conseguenza un aggravio della pena detentiva illegittimo, stante il mancato appello del Pubblico Ministero. 4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2.Trovano applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte secondo cui: "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale ( Sez. 4 - n. 9176 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285873 - 01) E' stato affernnatp infatti che nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell' art. 81, cpv., cod. pen.; ma chetuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione ( Sez. 4 - , n. 13806 del 07/03/2023 Ud. (dep. 03/04/2023 ) Rv. 284601 - 019 2.1.Va quindi rilevato che, nel caso di specie, a seguito dell'assoluzione per il reato di cui al capo A), assunto come più grave nell'originaria pronuncia resa dalla Corte d'appello, l'annullamento con rinvio aveva specificamente ad oggetto la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B); in sede di giudizio di rinvio, quindi, la Corte d'appello si è adeguata ai principi di diritto sopra richiamati in quanto ha assunto come pena base quella di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, sicuramente inferiore a quella di anni due di reclusione ed euro seimila di multa assunta dal primo giudice per il reato di sub A); ha poi effettuato l'aumento previsto della metà per la recidiva specifica e infraquinquennale, come peraltro già effettuato dal primo giudice ( sebbene per mero errore materiale riportava l'indicazione" di un terzo", cfr fol 9 sentenza di appello del 18.10.2023 e fol 9 della sentenza di primo grado) che aveva aumentato la pena base, di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, per la recidiva proprio della metà, ad anni 3 di reclusione ed euro 9000,00 di multa. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma che ritiene congrua di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE 11037-26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 279/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - 25/02/2026 DONATO D'AURIA R.G.N. 43752/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05.05.2022, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo A), riguardante la detenzione illecita in concorso di gr. 100,414 di hashish da cui potevano trarsi circa 503 dosi singole (artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 ) e rideterminato la pena per reato di cui al capo B) di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90, riguardante la detenzione illecita a fine di cessione di terzi, di gr 3,324 di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina (mdma), gr 0,426 di sostanza stupefacente del tipo chetamina, e gr 7,908 di cocaina; fatti commessi in Torino il 25.01.2020. 2.La Corte di Cassazione Sezione 3, con la sentenza n.40767-24, aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Torino del 18.10.2023 con riferimento all'affermazione di responsabilità di cui al capo A, mentre con riferimento al capo B), per il quale era stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità, affermava che il giudizio" deve essere ritenuto definitivo" ( fol 3). 3.EI [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, per il seguente motivo: violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus disciplinato dall'art. 597 co. 4 cod.proc.pen., nella parte in cui la Corte di Appello, in sede di rinvio ha commisurato l'aumento della pena per la recidiva non nella misura di un terzo, come affermato dal Tribunale nel corpo della motivazione della sentenza, bensì nella metà, determinando di conseguenza un aggravio della pena detentiva illegittimo, stante il mancato appello del Pubblico Ministero. 4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2.Trovano applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte secondo cui: "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale ( Sez. 4 - n. 9176 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285873 - 01) E' stato affernnatp infatti che nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell' art. 81, cpv., cod. pen.; ma chetuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione ( Sez. 4 - , n. 13806 del 07/03/2023 Ud. (dep. 03/04/2023 ) Rv. 284601 - 019 2.1.Va quindi rilevato che, nel caso di specie, a seguito dell'assoluzione per il reato di cui al capo A), assunto come più grave nell'originaria pronuncia resa dalla Corte d'appello, l'annullamento con rinvio aveva specificamente ad oggetto la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B); in sede di giudizio di rinvio, quindi, la Corte d'appello si è adeguata ai principi di diritto sopra richiamati in quanto ha assunto come pena base quella di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, sicuramente inferiore a quella di anni due di reclusione ed euro seimila di multa assunta dal primo giudice per il reato di sub A); ha poi effettuato l'aumento previsto della metà per la recidiva specifica e infraquinquennale, come peraltro già effettuato dal primo giudice ( sebbene per mero errore materiale riportava l'indicazione" di un terzo", cfr fol 9 sentenza di appello del 18.10.2023 e fol 9 della sentenza di primo grado) che aveva aumentato la pena base, di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, per la recidiva proprio della metà, ad anni 3 di reclusione ed euro 9000,00 di multa. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma che ritiene congrua di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MP.Q.M