CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1964
Cassazione n. 15551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1971 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, applicata la recidiva infraquinquennale al Piacenti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi dei ricorsi degli imputati sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già dedotti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti con i quali gli odierni ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che il motivo del ricorso dell'imputata Grillo con il quale la ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto già il corrispondente motivo di appello risultava inammissibile a causa della sua estrema genericità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso