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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 37544/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16462/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatoe difeso -resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MBARDIA, [OSCURATO:PERSONA] L’ ABRUZZO e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - [OSCURATO:PERSONA] scolastico Diplomati magistrali Inserimento GAE R.G.N.16462/2017 Cron.

Rep.

Ud.2/11/2022 CC avverso la sentenza n. 150/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 421/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’ Appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 106/2016 del Tribunale di Bergamo che avevano rigettato il ricorso , propost o nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, voltoad ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso EEEE e AAAA, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo;

2. la Corte territoriale ha premesso che i ricorrenti erano pacificamente in possesso di un titolo, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, del d.m. 10 marzo 1997 e dell’art. 15, comma 7, del d.p.r. n. 323/1998 costituiva titolo abilitante;

3. i l giudice d’appello, peraltro, ha aggiunto che con la trasformazione di dette graduatorie, avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 606, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006, il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, rendendo impossibile il rinnovo dell’iscrizione degli aspiranti in precedenza cancellati e, a maggior ragione, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale;

4. la Corte territoriale ha evidenziato che gli appellanti non potevano invocare le sentenze del giudice amministrativo con le quali era stato annullato il d.m. n. 235/2014, perché le pronunce avevano limitato l’efficacia dell’annullamento ai soli ricorrenti e, quindi, non vincolavano in alcun modo il giudice ordinario;

5. ha aggiunto che, anche a voler ipotizzare un’efficacia erga omnes dell’annullamento, da quest’ultimo non sarebbe derivato il diritto all’iscrizione, da far valere ora per allora, essendo a tal fine necessaria una norma primaria, non emanata dal legislatore;

6. nel respingere l’appello, la Corte ha ritenuto di dovere accogliere la richiesta del Ministero di condanna delle appellanti Carota, Cecamore, Ruggieri e Caruso (quest’ultima non ha proposto ricorso per cassazione) per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ., perché le stesse avevano adito anche il Tar, instaurando contemporaneamente due giudizi nei quali avevano rivendicato il medesimo bene della vita, ossia l’inserimento nelle graduatorie dello stesso ambito territoriale per il triennio2014/201;

7. ha precisato, al riguardo, che i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di giurisdizione non escludono che possa integrare abuso del processo la condotta processuale della parte che domandi al giudice amministrativo l’annullamento dell’atto, dalla cui rimozione consegua quale effetto l’inserimento in graduatoria, rivendicato anche dinanzi al giudice ordinario;

7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di dodici motivi, ai quali ha resistito con controricorso il MIUR, mentre sono rimasti intimati gli [OSCURATO:PERSONA] e gli uffici d’Ambito territoriale;

8. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle « domande azionate nei giudizi di merito volte alla declaratoria del diritto a proporre domanda di inserimento in GAE». [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 296/2006 e sostengono, in sintesi, che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha riconosciuto il diritto soggettivo degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo abilitante ad essere inseriti nelle graduatorie stesse ed ha imposto al MIUR di effettuare l’inserimento;

2. l a seconda censura addebita al giudice d’appello la violazione del d.l. n. 70/2011 perché la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della normativa intervenuta in epoca successiva alla legge n. 296/2006, che ha vietato ulteriori inserimenti, ma non ha impedito quelli già autorizzati dal legislatore, il quale aveva voluto salvaguardare la posizione del personale precario che al momento della trasformazione fosse già in possesso del titolo abilitante e appartenesse alla platea dei soggetti per i quali era stata prevista la progressiva stabilizzazione;

3. la terza critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assume che ai sensi degli artt. 2935, 2946 e 2964 cod. civ., violati dal giudice d’appello, l’inadempimento dell’amministrazione, tenuta ad inserire nelle graduatorie i soggetti abilitati, può essere fatto valere sino a quando lo stesso perdura, nei limiti della prescrizione decennale, perché la decadenza deve essere prevista espressamente da una norma di legge;

4. il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica che era stata formulata dai ricorrenti, i quali, nell’atto d’appello, avevano dedotto che l’amministrazione si era resa inadempiente, non avendo consentito ai soggetti in possesso di diploma magistrale di presentare domanda di inserimento, resa possibile solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere era stato recepito dal d.P.R. 25 marzo 2014;

5. la quinta critica addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per non avere esplicitato le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica;

6. con il sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 1 e 21 septies, comma 1, della legge n. 241/1990, dell’art. 6 della CEDU e degli artt. 47 e 41 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; i ricorrenti sosten gono che la sentenza n. 1973/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva l’inserimento ai docenti in possesso del diploma magistrale, ha efficacia erga omnes,che deriva dalla natura regolamentare del decreto;

7. la settima censura addebita alla decisione impugnata la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.2946 cod. civ.; evidenziano i ricorrenti che le graduatorie ad esaurimento costituiscono un atto di tipo paritetico, hanno natura ricognitiva, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza e, pertanto, il diritto all’inserimento del soggetto in possesso del titolo può essere fatto valere in ogni tempo sino allo spirare del termine ordinario di prescrizione;

8. con l’ottavo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e si censura il regolamento delle spese di lite che, ad avviso dei ricorrenti, dovevano essere compensate in ragione della soccombenza reciproca, ravvisabile in quanto era stato rigettato anche l’appello incidentale con il quale il Ministero aveva riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione;

9. il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite è oggetto anche della nona critica, con la quale si sostiene che, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., la Corte non ha indicato le ragioni per le quali non poteva essere disposta la compensazione, totale o parziale;

10. con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e sostengono che il giudice d’appello ha errato nel ravvisare un abuso del processo;

10.1. evidenziano che la proposizione di due distinti ricorsi, l’uno dinanzi al giudice ordinario l’altro indirizzato al Tribunale Amministrativo, si era resa necessaria perché all’epoca, non essendo ancora intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite, era dubbia la giurisdizione; aggiungono che le due domande non erano sovrapponibili in quanto in sede amministrativa era stato chiesto l’annullamento dell’atto, mentre al giudice ordinario era stata domandata la tutela del diritto soggettivo;

11. l’undicesimo motivo denuncia, sempre in relazione alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24, 111,113, 117 Cost., degli artt. 6 e 13 della CEDU, degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] nonché dei principi dell’equo processo e della effettività e completezza della tutela, violati dalla sentenza impugnata con la quale si è sostanzialmente impedito ali ricorrenti di fare valere il loro diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

12. infine la dodicesima censura addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 96 Cost. perché non è ravvisabile lite temeraria in presenza di una soccombenza reciproca e comunque la responsabilità aggravata richiede che la parte agisca in malafede o colpa grave, da escludere nella fattispecie.

13. preliminarmente occorre dare atto di quanto dichiarato dal difensore dei ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., con la quale è stata chiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie adesaurimento;

14. rileva il Collegio che non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché la stessa presuppone una richiesta congiunta delle parti, le quali devono entrambe dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass.n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019);

14.1. il Ministero non ha preso alcuna posizione né sull’asserita immissione in ruolo né sulla richiesta formulata dai ricorrenti sicché difettano le condizioni sopra indicate;

14.2. tuttavia nel giudizio di cassazione la dichiarazione, resa dal ricorrente, di rinuncia ad alcuni motivi di ricorso, seppure non idonea a determinare l’estinzione del processo, comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse (Cass.

S.U. n. 3876/2010), atteso che quest’ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa;

14.3. vanno, quindi, dichiarati inammissibili i primi sette motivi di ricorso;

15. ad analoghe conclusioni si perviene quanto all’ottavo ed al nono motivo, concernenti il regolamento delle spese, perché il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione solo limitatamente «al punto della sentenza della Corte di Appello di Brescia recante la condanna per lite temeraria», il che implica una rinuncia anche ai motivi con i quali la sentenza impugnata è stata censurata per non avere disposto l’integrale compensazione delle spese del grado;

16. meritano accoglimento il decimo, l’undicesimo (nella parte riferibile alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ.) ed il dodicesimo motivo perché, come già affermato da Cass. n 3830/2021, l’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo volta alla repressione dell'abusodello strumento processuale;

16.1. la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abusodel processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( Cass. n. 20018/2020);

16.2. detto abuso non è ravvisabile nella fattispecie perché al momento della proposizione dei ricorsi la questione era controversa, non solo nel merito, ma anche in relazione alla giurisdizione, in ordine alla quale il discrimine è stato individuato da questa Corte solo a partire dalle pronunce rese dalle Sezioni Unite all’udienza dell’8 novembre 2016 ( Cass.

S.U. n. 25836/2016 e successive conformi);

16.3. la motivazione delle richiamate pronunce, nel valorizzare il petitum della domanda ai fini del riparto della giurisdizione, ha riconosciuto una diversità fra le azioni da proporre rispettivamente dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo, rimarcando che, in un caso, si fa valere un diritto soggettivo che si assume derivato dalla norma primaria, nell’altro si domanda l’annullamento di un atto amministrativo, ritenuto di per sé preclusivo all’accoglimento della pretesa;

17. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al capo della decisione che ha accolto la domanda, formulata del Ministero, di condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., domanda che, limitatamente alle posizioni processuali che vengono in rilievo in questa sede (e, quindi, ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che non ha proposto ricorso per c assazione) , la Corte può in questa sede rigettare, giudicando nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

18. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della novità e della complessità della questione giuridica nonché della parziale fondatezza del ricorso;

19. non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16462/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatoe difeso -resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MBARDIA, [OSCURATO:PERSONA] L’ ABRUZZO e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - [OSCURATO:PERSONA] scolastico Diplomati magistrali Inserimento GAE R.G.N.16462/2017 Cron. Rep. Ud.2/11/2022 CC avverso la sentenza n. 150/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 421/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’ Appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 106/2016 del Tribunale di Bergamo che avevano rigettato il ricorso , propost o nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, voltoad ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso EEEE e AAAA, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo; 2. la Corte territoriale ha premesso che i ricorrenti erano pacificamente in possesso di un titolo, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, del d.m. 10 marzo 1997 e dell’art. 15, comma 7, del d.p.r. n. 323/1998 costituiva titolo abilitante; 3. i l giudice d’appello, peraltro, ha aggiunto che con la trasformazione di dette graduatorie, avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 606, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006, il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, rendendo impossibile il rinnovo dell’iscrizione degli aspiranti in precedenza cancellati e, a maggior ragione, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale; 4. la Corte territoriale ha evidenziato che gli appellanti non potevano invocare le sentenze del giudice amministrativo con le quali era stato annullato il d.m. n. 235/2014, perché le pronunce avevano limitato l’efficacia dell’annullamento ai soli ricorrenti e, quindi, non vincolavano in alcun modo il giudice ordinario; 5. ha aggiunto che, anche a voler ipotizzare un’efficacia erga omnes dell’annullamento, da quest’ultimo non sarebbe derivato il diritto all’iscrizione, da far valere ora per allora, essendo a tal fine necessaria una norma primaria, non emanata dal legislatore; 6. nel respingere l’appello, la Corte ha ritenuto di dovere accogliere la richiesta del Ministero di condanna delle appellanti Carota, Cecamore, Ruggieri e Caruso (quest’ultima non ha proposto ricorso per cassazione) per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ., perché le stesse avevano adito anche il Tar, instaurando contemporaneamente due giudizi nei quali avevano rivendicato il medesimo bene della vita, ossia l’inserimento nelle graduatorie dello stesso ambito territoriale per il triennio2014/201; 7. ha precisato, al riguardo, che i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di giurisdizione non escludono che possa integrare abuso del processo la condotta processuale della parte che domandi al giudice amministrativo l’annullamento dell’atto, dalla cui rimozione consegua quale effetto l’inserimento in graduatoria, rivendicato anche dinanzi al giudice ordinario; 7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di dodici motivi, ai quali ha resistito con controricorso il MIUR, mentre sono rimasti intimati gli [OSCURATO:PERSONA] e gli uffici d’Ambito territoriale; 8. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle « domande azionate nei giudizi di merito volte alla declaratoria del diritto a proporre domanda di inserimento in GAE». [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 296/2006 e sostengono, in sintesi, che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha riconosciuto il diritto soggettivo degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo abilitante ad essere inseriti nelle graduatorie stesse ed ha imposto al MIUR di effettuare l’inserimento; 2. l a seconda censura addebita al giudice d’appello la violazione del d.l. n. 70/2011 perché la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della normativa intervenuta in epoca successiva alla legge n. 296/2006, che ha vietato ulteriori inserimenti, ma non ha impedito quelli già autorizzati dal legislatore, il quale aveva voluto salvaguardare la posizione del personale precario che al momento della trasformazione fosse già in possesso del titolo abilitante e appartenesse alla platea dei soggetti per i quali era stata prevista la progressiva stabilizzazione; 3. la terza critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assume che ai sensi degli artt. 2935, 2946 e 2964 cod. civ., violati dal giudice d’appello, l’inadempimento dell’amministrazione, tenuta ad inserire nelle graduatorie i soggetti abilitati, può essere fatto valere sino a quando lo stesso perdura, nei limiti della prescrizione decennale, perché la decadenza deve essere prevista espressamente da una norma di legge; 4. il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica che era stata formulata dai ricorrenti, i quali, nell’atto d’appello, avevano dedotto che l’amministrazione si era resa inadempiente, non avendo consentito ai soggetti in possesso di diploma magistrale di presentare domanda di inserimento, resa possibile solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere era stato recepito dal d.P.R. 25 marzo 2014; 5. la quinta critica addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per non avere esplicitato le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica; 6. con il sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 1 e 21 septies, comma 1, della legge n. 241/1990, dell’art. 6 della CEDU e degli artt. 47 e 41 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; i ricorrenti sosten gono che la sentenza n. 1973/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva l’inserimento ai docenti in possesso del diploma magistrale, ha efficacia erga omnes,che deriva dalla natura regolamentare del decreto; 7. la settima censura addebita alla decisione impugnata la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.2946 cod. civ.; evidenziano i ricorrenti che le graduatorie ad esaurimento costituiscono un atto di tipo paritetico, hanno natura ricognitiva, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza e, pertanto, il diritto all’inserimento del soggetto in possesso del titolo può essere fatto valere in ogni tempo sino allo spirare del termine ordinario di prescrizione; 8. con l’ottavo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e si censura il regolamento delle spese di lite che, ad avviso dei ricorrenti, dovevano essere compensate in ragione della soccombenza reciproca, ravvisabile in quanto era stato rigettato anche l’appello incidentale con il quale il Ministero aveva riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione; 9. il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite è oggetto anche della nona critica, con la quale si sostiene che, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., la Corte non ha indicato le ragioni per le quali non poteva essere disposta la compensazione, totale o parziale; 10. con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e sostengono che il giudice d’appello ha errato nel ravvisare un abuso del processo; 10.1. evidenziano che la proposizione di due distinti ricorsi, l’uno dinanzi al giudice ordinario l’altro indirizzato al Tribunale Amministrativo, si era resa necessaria perché all’epoca, non essendo ancora intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite, era dubbia la giurisdizione; aggiungono che le due domande non erano sovrapponibili in quanto in sede amministrativa era stato chiesto l’annullamento dell’atto, mentre al giudice ordinario era stata domandata la tutela del diritto soggettivo; 11. l’undicesimo motivo denuncia, sempre in relazione alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24, 111,113, 117 Cost., degli artt. 6 e 13 della CEDU, degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] nonché dei principi dell’equo processo e della effettività e completezza della tutela, violati dalla sentenza impugnata con la quale si è sostanzialmente impedito ali ricorrenti di fare valere il loro diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 12. infine la dodicesima censura addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 96 Cost. perché non è ravvisabile lite temeraria in presenza di una soccombenza reciproca e comunque la responsabilità aggravata richiede che la parte agisca in malafede o colpa grave, da escludere nella fattispecie. 13. preliminarmente occorre dare atto di quanto dichiarato dal difensore dei ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., con la quale è stata chiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie adesaurimento; 14. rileva il Collegio che non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché la stessa presuppone una richiesta congiunta delle parti, le quali devono entrambe dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass.n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019); 14.1. il Ministero non ha preso alcuna posizione né sull’asserita immissione in ruolo né sulla richiesta formulata dai ricorrenti sicché difettano le condizioni sopra indicate; 14.2. tuttavia nel giudizio di cassazione la dichiarazione, resa dal ricorrente, di rinuncia ad alcuni motivi di ricorso, seppure non idonea a determinare l’estinzione del processo, comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse (Cass. S.U. n. 3876/2010), atteso che quest’ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa; 14.3. vanno, quindi, dichiarati inammissibili i primi sette motivi di ricorso; 15. ad analoghe conclusioni si perviene quanto all’ottavo ed al nono motivo, concernenti il regolamento delle spese, perché il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione solo limitatamente «al punto della sentenza della Corte di Appello di Brescia recante la condanna per lite temeraria», il che implica una rinuncia anche ai motivi con i quali la sentenza impugnata è stata censurata per non avere disposto l’integrale compensazione delle spese del grado; 16. meritano accoglimento il decimo, l’undicesimo (nella parte riferibile alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ.) ed il dodicesimo motivo perché, come già affermato da Cass. n 3830/2021, l’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo volta alla repressione dell'abusodello strumento processuale; 16.1. la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abusodel processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( Cass. n. 20018/2020); 16.2. detto abuso non è ravvisabile nella fattispecie perché al momento della proposizione dei ricorsi la questione era controversa, non solo nel merito, ma anche in relazione alla giurisdizione, in ordine alla quale il discrimine è stato individuato da questa Corte solo a partire dalle pronunce rese dalle Sezioni Unite all’udienza dell’8 novembre 2016 ( Cass. S.U. n. 25836/2016 e successive conformi); 16.3. la motivazione delle richiamate pronunce, nel valorizzare il petitum della domanda ai fini del riparto della giurisdizione, ha riconosciuto una diversità fra le azioni da proporre rispettivamente dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo, rimarcando che, in un caso, si fa valere un diritto soggettivo che si assume derivato dalla norma primaria, nell’altro si domanda l’annullamento di un atto amministrativo, ritenuto di per sé preclusivo all’accoglimento della pretesa; 17. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al capo della decisione che ha accolto la domanda, formulata del Ministero, di condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., domanda che, limitatamente alle posizioni processuali che vengono in rilievo in questa sede (e, quindi, ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che non ha proposto ricorso per c assazione) , la Corte può in questa sede rigettare, giudicando nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; 18. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della novità e della complessità della questione giuridica nonché della parziale fondatezza del ricorso; 19. non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in
Sentenza Cassazione n. 37544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris