Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
13 dicembre 2007
Causa F‑28/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per il 2004 – Ricorso di annullamento – Motivazione – Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento
del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e la condanna
della [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 5 000 come risarcimento del preteso danno materiale e morale da lui subito a
seguito del rapporto di evoluzione della carriera 2004.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Intervento del vidimatore nella procedura di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Valutatori diversi nel corso di uno stesso
periodo di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Composizione della commissione paritetica di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ruolo del valutatore d’appello
(Statuto dei funzionari, art. 43)
5.
Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa
(Statuto dei funzionari, art. 43)
6.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Necessaria coerenza tra commenti descrittivi e giudizio
espresso in cifre
(Statuto dei funzionari, art. 43)
7.
Funzionari – Diritti e obblighi – Libertà di espressione – Esercizio – Limiti
(Statuto dei funzionari, artt. 12 e 21)
1.
Dall’art. 2, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi
del quale il vidimatore vista il rapporto di evoluzione della carriera inizialmente redatto dal valutatore, e dall’art. 8,
n. 8, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione, ai sensi del quale il valutatore e il vidimatore ultimano
tale rapporto, risulta che il vidimatore dev’essere considerato come un valutatore nel senso pieno del termine. Di conseguenza,
la circostanza secondo cui un sistema informatico indica che il vidimatore ha terminato la valutazione non può essere utilizzata
per concludere che il valutatore ha ceduto le sue funzioni al vidimatore.
(v. punto 43)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465,
punto 64)
2.
Dal combinato disposto dell’art. 1, nn. 1 e 2, e dell’art. 4, nn. 1 e 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43
dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che il rapporto di evoluzione della carriera ha lo scopo di valutare la competenza,
il rendimento e il comportamento in servizio di cui ha dato prova il titolare del posto nel corso di tutto il periodo di valutazione.
Il valutatore è dunque tenuto a procedere alla valutazione, rispetto agli obiettivi anteriormente fissati, delle prestazioni
effettuate dal titolare del posto nel corso di tutto il periodo di valutazione, quand’anche egli non sia stato il superiore
gerarchico di quest’ultimo per una determinata frazione del detto periodo. La finalità del rapporto semplificato è pertanto
quella di fornire al valutatore le informazioni necessarie alla valutazione delle funzioni che il funzionario valutato ha
svolto nel corso di tale determinata frazione del periodo di valutazione. Di conseguenza, la circostanza che un secondo valutatore
abbia riportato i giudizi di un primo valutatore, per uno stesso periodo di valutazione, non è tale da dimostrare che egli
non abbia proceduto alla valutazione del funzionario interessato.
(v. punto 49)
3.
La presenza, alla seduta della commissione paritetica di valutazione nel corso della quale è stato esaminato l’appello di
un funzionario contro il rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda, di un membro con il quale il detto funzionario
ha, in precedenza, avuto rapporti conflittuali non può viziare la procedura seguita dinanzi a tale organo, dato che tale membro,
che era solo un membro supplente della detta commissione, non ha partecipato al voto e che nulla fa pensare che egli avrebbe
potuto, con la sua sola presenza, influire sul senso di tale voto.
(v. punti 59-61)
4.
Dall’art. 9, n. 7, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]
risulta che il ruolo del valutatore d’appello non può essere confuso con quello del valutatore o del vidimatore e che il valutatore
d’appello, nel caso in cui la commissione paritetica di valutazione non gli abbia rivolto raccomandazioni, può quindi limitarsi
ad adottare definitivamente il rapporto di evoluzione della carriera senza giustificare la sua decisione con una motivazione
circostanziata.
(v. punto 78)
5.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto
per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario. Tale principio esige che la persona interessata
sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati
nell’atto che interverrà. Tale obiettivo è raggiunto, in particolare, mediante le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43
dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno lo scopo di garantire il rispetto del contraddittorio durante tutta la
procedura di valutazione dei funzionari. Un ricorrente che ha potuto far valere le sue censure in ogni fase di tale procedura
non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati.
(v. punti 87-90)
Riferimento:
Corte: 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2263, punto 27); 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8237, punto 99)
Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64)
6.
Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i commenti descrittivi figuranti in tale rapporto hanno
lo scopo di giustificare i giudizi espressi in punti. Tali commenti descrittivi servono di base alla redazione della valutazione,
che ne costituisce la trascrizione in cifre, e consentono al funzionario di comprendere il punteggio ottenuto. Di conseguenza,
nell’ambito di tale rapporto i commenti descrittivi devono essere coerenti con i giudizi espressi in punti. Tenuto conto dell’amplissimo
potere discrezionale riconosciuto ai valutatori negli apprezzamenti relativi al lavoro delle persone che essi hanno l’incarico
di valutare, un’eventuale incoerenza in un rapporto di evoluzione della carriera può tuttavia giustificare il suo annullamento
solo se essa è manifesta.
(v. punto 109)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑243 e II‑A‑2‑1269, punto
106)
7.
Anche se la libertà di espressione è un diritto fondamentale di cui godono i funzionari comunitari, tale libertà non può giustificare
che un funzionario possa esprimere, contro i suoi superiori gerarchici, affermazioni infondate tali da gettare discredito
sull’onorabilità di questi ultimi.
(v. punto 143)
Riferimento:
Corte: 13 dicembre 1989, causa C‑100/88, Oyowe e Traore/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4285, punto 16)
Tribunale di primo grado: 26 novembre 1991, causa T‑146/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1293, punti 72 e 76)